Auto danneggiata durante lavori condominiali: chi è responsabile?
Ditta o condominio: chi risponde dei danni causati alla vettura parcheggiata all’interno del cortile mentre ci sono lavori in corso?
Un lettore pone il seguente quesito: «Se durante i lavori di ristrutturazione del condominio si danneggia un’auto in sosta all’interno del parco (nonostante il divieto), chi paga? La ditta o il condominio?». La domanda può essere efficacemente sintetizzata in questo modo: chi è responsabile dell’auto danneggiata durante i lavori condominiali? Approfondiamo l’argomento.
Auto danneggiata in condominio: chi è responsabile?
I danni alla proprietà privata all’interno di un condominio possono essere imputati a una singola persona oppure all’intera compagine, a seconda dei casi.
Responsabilità del condomino per i danni all’auto
Innanzitutto, nell’ipotesi di auto danneggiata, il risarcimento può essere chiesto al condomino che, con la sua condotta imprudente, ha causato il pregiudizio.
Si pensi al condomino che, inavvertitamente, ha lasciato cadere un vaso di terracotta dal proprio balcone, precipitando direttamente sul parabrezza del veicolo parcheggiato di sotto.
Quanto appena detto vale anche nell’ipotesi in cui il danno sia stato causato dalla disattenzione dell’inquilino, cioè del soggetto che vive in affitto all’interno dell’appartamento.
È ugualmente responsabile il singolo condomino se il danno è causato dalla scarsa manutenzione della propria unità immobiliare.
È il caso dei calcinacci staccatisi dal balcone e terminati sul veicolo che si trovava in sosta in strada.
Secondo la legge (art. 2051 cod. civ.), ciascuno è responsabile dei danni causati dalle cose che ha in custodia, a meno che non provi il caso fortuito, cioè che il fatto si sia verificato per una circostanza imprevedibile e incontrollabile, come può esserlo ad esempio una violenta e improvvisa tromba d’aria che, staccando le tegole del tetto, le scaraventi contro la proprietà altrui.
Responsabilità del condominio per i danni all’auto
Se invece l’auto è danneggiata a causa dell’incuria del condominio, allora l’intera compagine dovrà essere ritenuta responsabile.
È il caso dell’autovettura danneggiata dall’intonaco della facciata che, staccatosi perché l’intera parete è ammalorata, finisca per impattare l’auto parcheggiata di sotto.
Dunque, se il danno è stato causato da un bene o un servizio comune, è possibile chiedere il risarcimento all’intero condominio, rappresentato dall’amministratore.
Va precisato che poco importa che l’auto si trovi all’interno del condominio (ad esempio, parcheggiata nel cortile) oppure all’esterno (in strada, ecc.): ciò che conta è l’attribuzione della responsabilità.
Auto danneggiata durante lavori condominiali: chi risarcisce?
Nel caso di auto danneggiata durante i lavori condominiali sopraggiunge una terza possibilità, e cioè che la responsabilità sia ascrivibile alla ditta a cui sono stati affidati gli interventi.
Per pacifico insegnamento giurisprudenziale (Trib. Roma, 10 giugno 2021, n. 10202), l’appaltatore risponde dei danni provocati a terzi, stante l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera appaltata, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l’opera cui si era obbligato.
Dunque, se gli operai presenti in condominio causano un danno alla proprietà privata di uno dei condòmini, dovrà essere la ditta a pagare il risarcimento.
Nonostante i lavori in corso, il condominio rimane responsabile dei danni causati dall’omessa custodia o dall’incuria delle parti comuni (Cass., 17 marzo 2021, n. 7553), in quanto con il contratto di appalto l’amministratore non si spoglia dell’obbligo di controllare i beni e i servizi condominiali.
Dunque, nonostante la presenza degli operai e l’apertura del cantiere, l’amministratore è tenuto ugualmente a vigilare e a segnalare eventuali situazioni pericolose per la proprietà altrui e/o per l’incolumità personale.
Si ritiene inoltre essere responsabile il committente (quindi il condominio) nell’ipotesi in cui:
- l’appaltatore si sia limitato a eseguire scrupolosamente le direttive impartitegli, senza possibilità di interferire;
- l’appalto sia stato affidato a un’impresa evidentemente inadeguata a eseguire i lavori.
In entrambe le circostanze appena illustrate il proprietario dell’auto danneggiata potrebbe rivalersi contro il condominio – in persona dell’amministratore – per chiedere il risarcimento.
Va da sé, tuttavia, che, la maggior parte delle volte, se i danni sono stati causati dai lavori in atto, a risponderne sarà la ditta.
Un caso a parte è quello – illustrato nel quesito iniziale – dell’auto danneggiata mentre era parcheggiata in un luogo il cui accesso era stato inibito per via dei lavori in corso.
Si pensi al veicolo parcheggiato nel cortile in cui erano stati installati i ponteggi necessari per il rifacimento della facciata e nel quale, pertanto, era stato vietato l’accesso ai non addetti ai lavori.
In una circostanza del genere, il proprietario del veicolo danneggiato non potrà chiedere alcun risarcimento, in quanto il danno è stato favorito dalla sua condotta imprudente e/o negligente.
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