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Atti osceni commessi nel corso di uno spettacolo televisivo

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(@gianluca-scardaci)
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È possibile ritenere luogo pubblico o aperto al pubblico un teatro che ospiti un’importante manifestazione televisiva nazionale? E se si, può ritenersi penalmente rilevante l’atto osceno solo perché commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, con il pericolo che questi possano assistervi? 

Ha fatto molto discutere, nel febbraio di quest’anno, quanto accaduto in occasione della quinta e ultima serata del 73° Festival della Canzone Italiana, tenutosi al Teatro Ariston di Sanremo, nel corso della quale, durante la propria esibizione, Manuel Franco Rocati (in arte “Rosa Chemical) inscenava, durante la diretta televisiva, in collaborazione con Lucia Federico Leonardo (in arte “Fedez”), un rapporto omosessuale fintamente culminato con l’appagamento sessuale di quest’ultimo.

Di qui le numerose polemiche, non oggetto del presente articolo, cui sono seguiti gli esposti alla Procura competente, che invece ci consentono di rispondere ai seguenti quesiti: è possibile configurare il delitto di atti osceni in luogo pubblico per fatti commessi nel corso di uno spettacolo televisivo? Il teatro o la televisione possono ritenersi luoghi aperti al pubblico? Si può ritenere che questi luoghi siano frequentati da minori? E basta il semplice pericolo potenziale che gli stessi possano assistervi? Vediamolo insieme.

Cosa prevede l’articolo 527 del codice penale?

Per rispondere a tali interrogativi è necessario muovere da quanto contenuto dalla norma ora indicata. Essa punisce con una sanzione amministrativa chiunque in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico compie atti osceni; con la reclusione che oscilla da quattro mesi a quattro anni e sei mesi, se il fatto è commesso, con coscienza e volontà, all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano; e di nuovo con una sanzione amministrativa, se il fatto è commesso per via di un atteggiamento non voluto ma certamente imprudente.

Cosa si intende per luogo abitualmente frequentato da minori?

La nostra giurisprudenza si è attestata nel senso di ritenere per luogo abitualmente frequentato da minori non un luogo semplicemente aperto o esposto al pubblico, dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di un’attendibile valutazione, la presenza di più soggetti minori di età abbia carattere sistematico. Tale requisito è stato per esempio riscontrato con riferimento a un autobus di linea, adibito al trasporto di persone di una grande città, abitualmente utilizzato – e dunque frequentato – da minori per gli spostamenti cittadini. Si è parlato di luogo frequentato da minori nel caso in cui vi sia la significativa probabilità della loro presenza in una fattispecie di atti osceni compiuti all’interno del reparto di un ipermercato aperto al pubblico, in cui erano esposti articoli per fanciulli, o in una circostanza di atti osceni posti in essere all’esterno di un edificio scolastico in prossimità dell’orario di uscita degli studenti.

E i fatti tenuti nel corso del festival di Sanremo?

Come detto, in seguito alla vicenda di Rosa Chemical e Fedez, venivano presentati due esposti con i quali, in conseguenza della condotta sopra descritta, gli stessi venivano accusati di atti osceni in luogo pubblico “frequentato da fanciulli”, e quindi punibili con la reclusione .

Il Pubblico ministero titolare delle indagini, sulla scorta di un discutibile ragionamento, ha ritenuto di non configurare nei fatti esposti il reato di atti osceni di cui al comma 2 dell’articolo 527 del codice penale.  Anche a ritenere infatti, ha evidenziato il Pubblico ministero, “che lo spazio fisico del Teatro Ariston, ospitante la manifestazione canora, ovvero la sua messa in onda televisiva, possa qualificarsi luogo abitualmente frequentato da minori”, requisito indispensabile per configurare il delitto punito con la reclusione, in alternativa alla sanzione amministrativa, “difetta l’elemento soggettivo di natura dolosa, ossia la coscienza e la volontà di compiere atti obiettivamente idonei ad offendere il comune senso del pudore in ambito sessuale” . L’amplesso mimato dai due soggetti, Rosa Chemica e Fedez, è stato tutt’al più posto in essere per puro spettacolo.

Qui, a parere di chi scrive, risiede il limite del ragionamento della pubblica accusa: posto infatti che il Teatro Ariston era da considerare luogo abitualmente frequentato da minori, se dal punto di vista morale, culturale o di costume, ognuno poteva e può certamente esprimere il proprio pensiero, dal punto di vista giuridico il fatto integrava appieno il delitto in argomento. Per una ragione di ordine logico: se l’amplesso è stato posto in essere per puro spettacolo, come ha scritto il Pubblico ministero, non possiamo che concludere che esso sia stato simulato con il preciso intento di porlo in essere e quindi con coscienza e volontà. Per spettacolo, provocazione, vanità o egocentrismo, non è dato saperlo. Questi però rappresentano il fine, non l’intenzione, rappresentata semplicemente dal mettere in scena quanto poi avvenuto.

Tale comportamento poteva in ogni caso essere ritenuto imprudente, anche a voler forzatamente soprassedere, e commesso in luogo pubblico, sanzionato quindi come un illecito amministrativo. Niente di tutto questo è stato fatto. La speranza è allora sempre la stessa: che non ci siano due pesi e due misure e che quindi, per esempio, Tizio che, completamente solo in una spiaggia, prende il sole nudo, non sia punito con la sanzione più grave. Un paradosso tutto italiano.

 
Pubblicato : 6 Dicembre 2023 12:06