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Assicurazione per conto altrui: cos’è e come funziona?

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(@mariano-acquaviva)
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Qual è la differenza tra assicurazione contro i danni e assicurazione sulla vita? Cos’è l’assicurazione per conto di chi spetta?

Il contratto di assicurazione serve a mettersi al riparo da un eventuale danno che potrebbe accadere. Si pensi a chi assicura la propria auto dal rischio di furto e incendio: nell’ipotesi in cui l’evento dovesse verificarsi, il contraente avrebbe diritto al pagamento di un indennizzo che possa risarcirlo del pregiudizio patito. Con questo articolo ci occuperemo di uno specifico argomento: vedremo cos’è e come funziona l’assicurazione per conto altrui.

Come diremo, si tratta di una particolare polizza caratterizzata non tanto dagli effetti quanto dal soggetto che beneficia della copertura: si verifica, infatti, una vera e propria scissione tra la posizione del contraente (che paga il premio assicurativo) e quella dell’assicurato (che invece si avvantaggia del contratto). Ma procediamo con ordine.

Cos’è l’assicurazione?

L’assicurazione è il contratto con cui ci si mette al riparo dal rischio che possa verificarsi un certo evento pregiudizievole.

È l’ipotesi dell’assicurazione che protegge l’abitazione dal rischio di incendio oppure l’auto dagli atti vandalici: se dovesse effettivamente realizzarsi uno di tali pericoli, la società assicuratrice interverrebbe per pagare i danni all’assicurato.

Cos’è l’assicurazione della responsabilità civile?

Una particolare forma di assicurazione contro i danni è quella cosiddetta “della responsabilità civile”. In questo caso l’impresa assicuratrice si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto egli deve pagare a terzi a causa di una propria condotta colpevole. È il classico caso della rc auto, in cui l’assicurazione si sostituisce al danneggiante nel pagamento dei danni che ha causato.

Quindi, mentre nell’ordinaria assicurazione contro i danni l’assicurato-danneggiato viene indennizzato dei pregiudizi che subisce, nell’assicurazione della responsabilità civile il meccanismo è esattamente l’opposto: è l’assicurazione a pagare al posto dell’assicurato-danneggiante.

Cos’è l’assicurazione sulla vita?

Un’altra tipologia di assicurazione è quella sulla vita, stipulando la quale l’impresa assicuratrice si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento relativo alla vita umana, come ad esempio la morte o la sopravvivenza.

Mentre l’assicurazione contro i danni costringe quindi l’assicuratore a pagare un indennizzo pari al danno effettivamente patito dall’assicurato, l’assicurazione sulla vita lascia libere le parti di determinare l’ammontare del capitale o della rendita da corrispondere.

L’assicurazione sulla vita ha infatti carattere previdenziale, in quanto l’assicurato mira a garantire la disponibilità di una somma di denaro ai propri familiari o eredi dopo la sua morte oppure per sé al raggiungimento di una certa età.

Cos’è l’assicurazione per conto altrui?

L’assicurazione è per conto altrui quando il contraente stipula la polizza a beneficio di un’altra persona, cioè dell’assicurato vero e proprio [1].

Si verifica quindi una separazione tra la persona che sottoscrive e paga i premi e quella che, al contrario, si avvantaggia della polizza; infatti:

  • il contraente è tenuto a rispettare gli obblighi derivanti dal contratto (come ad esempio il pagamento del premio), salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. È il caso, ad esempio, dell’obbligo di comunicare le circostanze del danno patito ai fini della quantificazione dell’indennizzo spettante;
  • l’assicurato beneficia della copertura della polizza, cosicché, al verificarsi di un certo evento, sarà lui a essere risarcito oppure a essere sollevato dall’obbligo di pagare il danno che ha causato (nell’ipotesi di assicurazione della responsabilità civile).

Come funziona l’assicurazione per conto altrui?

La validità e l’efficacia dell’assicurazione per conto altrui prescinde dal consenso dell’assicurato, il quale rimane quindi estraneo alla formazione del contratto, pur traendo dal medesimo il diritto al pagamento dell’indennità.

Insomma: l’assicurato può ritrovarsi a essere tale anche senza la sua volontà e, paradossalmente, perfino senza esserne a conoscenza.

È il caso, ad esempio, del padre che decide di stipulare una polizza contro i danni sull’abitazione del proprio figlio, oppure del datore di lavoro che assicura i propri dipendenti.

Da tanto deriva che il rifiuto dell’assicurato di beneficiare del contratto, se univocamente e irrevocabilmente portato a conoscenza dell’assicuratore, può incidere esclusivamente come fatto estintivo degli obblighi dell’assicuratore di corrispondere l’indennizzo e del suo conseguente diritto di pretendere i premi, ma non può in alcun modo influire sul debito dello stipulante per i premi già maturati.

In altre parole, l’assicurato è libero di rinunciare al pagamento dell’indennizzo ma non di impedire la conclusione del contratto. La sua rinuncia può avere effetti solo per il futuro.

È la legge stessa a stabilire che i diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato e il contraente non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.

Cos’è l’assicurazione per conto di chi spetta?

L’assicurazione per conto di chi spetta è del tutto simile a quella per conto altrui, in quanto anche in questa circostanza si assiste a una separazione tra assicurato e contraente.

La differenza sta però in ciò: mentre nell’assicurazione per conto altrui il nominativo dell’assicurato è determinato nella polizza, nell’assicurazione per conto di chi spetta l’assicurato è la persona, non determinata nel contratto, che risulterà titolare dell’interesse esposto al rischio al momento dell’eventuale verificarsi del sinistro.

Un esempio di assicurazione per conto di chi spetta è quello del trasportatore che, esercitando un pubblico servizio di linea, conclude la stipula a favore di coloro che usufruiranno del servizio, dei quali non conosce in anticipo l’identità.

Insomma: nell’assicurazione per conto di chi spetta il beneficiario (cioè l’assicurato) viene determinato solo al momento in cui la polizza dovrà essere attivata.

 
Pubblicato : 26 Settembre 2023 13:30