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Assicurazione auto obbligatoria anche in aree private e possibilità di sospensione

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(@angelo-greco)
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RC auto: in arrivo il decreto legislativo che recepisce la direttiva comunitaria sull’estensione dell’obbligo anche in aree non aperte al pubblico.

Una rivoluzione sta per arrivare nel mondo delle assicurazioni auto. Dal 3 agosto, infatti, circola la notizia dell’intenzione del governo di rendere obbligatoria la copertura Rc auto anche ai mezzi fermi in aree private non aperte al traffico e ai monopattini elettrici. Questa decisione fa parte dello schema di Dlgs emanato a seguito della direttiva UE 2021/2118 relativa alle Rc auto, che il Consiglio dei ministri ha approvato di recente e che si appresta a rendere operativo a breve (il termine di scadenza per il recepimento della direttiva Ue è infatti il 23 dicembre).

L’attenzione si concentra principalmente sulla modifica dell’articolo 122 del Codice delle assicurazioni private (Cap). La nuova normativa rimuove la precedente limitazione che vincolava l’obbligo di assicurazione solo alla circolazione dei veicoli in aree pubbliche o aperte al pubblico. La riforma invece, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, estende tale obbligo a qualsiasi veicolo specificato dal Cap, indipendentemente dalle sue caratteristiche o dal luogo in cui viene utilizzato. E quindi anche ai monopattini elettrici.

Una novità significativa riguarda la possibilità per gli assicurati di sospendere la copertura della rc auto per pagare di meno. Se un veicolo non viene utilizzato per un certo periodo, il proprietario può comunicarlo alla propria compagnia assicuratrice e sospendere la copertura per una durata massima di nove mesi all’anno. La sospensione può essere prorogata più volte nel corso dell’anno assicurativo ma non saranno ammesse più sospensioni tra loro non consecutive.

In ogni caso, è essenziale che il veicolo non venga utilizzato durante il periodo di sospensione. In caso contrario, in caso di incidente, ci sarebbero gravi conseguenze legali e amministrative per il proprietario, ma il danneggiato sarebbe coperto comunque dal Fondo di Garanzia.

Lo schema del d.lgs. specifica inoltre quali mezzi rientrano nella categoria “veicolo” ai sensi del Cap. La legge ora definisce come veicolo qualsiasi mezzo motorizzato che viaggia su strada (ma non su rotaia), con una velocità di progetto superiore a 25 km/h o un peso netto superiore a 25 kg. Sorprendentemente, mentre i monopattini elettrici rientrano in questa categoria e richiedono quindi una copertura assicurativa, le biciclette elettriche sono escluse.

La riforma rappresenta un importante passo avanti nella regolamentazione delle assicurazioni auto in Italia e richiederà un’attenta attenzione da parte dei proprietari di veicoli per assicurarsi di rispettare le nuove normative.

 
Pubblicato : 6 Settembre 2023 09:04