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Assenza alla mediazione senza giusta causa

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(@angelo-greco)
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Mediazione obbligatoria: come deve essere la delega? La mancata partecipazione personale, senza motivi validi, rende la causa improcedibile.

In determinate controversie, la legge impone alle parti, prima dell’avviso della causa in Tribunale, di tentare una conciliazione presso appositi organismi privati autorizzati dal Ministero. È la cosiddetta mediazione obbligatoria, che è appunto “condizione di procedibilità” per la successiva azione giudiziale.

La parte deve essere presente personalmente, assistita dal proprio difensore. Difatti, l’assenza alla mediazione senza giusta causa è punita dalla legge.

Una sentenza del Tribunale di Firenze ha fatto chiarezza sul punto, applicando per la prima volta le disposizioni introdotte dalla riforma della giustizia civile. Questo articolo esplora le implicazioni di tale pronuncia e le condizioni alle quali è possibile evitare di partecipare alla mediazione delegando il proprio avvocato.

Cause per le quali è obbligatoria la mediazione

La mediazione è obbligatoria nelle seguenti controversie:

  • liti condominiali (tra condomini e condominio);
  • diritti aventi ad oggetto la proprietà o altri diritti reali minori (ad es. usufrutto, contratti di vendita, usucapione, servitù di passaggio, ecc.);
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari;
  • divisione di comunione;
  • eredità;
  • patti di famiglia;
  • locazione;
  • comodato;
  • affitto di aziende;
  • risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria;
  • risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, internet o con altro mezzo di pubblicità;
  • associazione in partecipazione;
  • consorzio
  • franchising;
  • contratto d’opera;
  • contratto di rete;
  • somministrazione;
  • società di persone.

In generale, la mediazione obbligatoria deve essere proposta prima della domanda giudiziale.

Quando la partecipazione in mediazione può essere delegata?

Le parti devono partecipare personalmente alla procedura di mediazione. Ciascuna parte deve essere assistita dal proprio avvocato. Ciò al fine di favorire la partecipazione delle parti e l’effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando altresì le conseguenze della mancata partecipazione alla procedura di mediazione.

In presenza di giustificati motivi (ad esempio: salute, età, impegni inderogabili concomitanti con gli incontri fissati dal mediatore), possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia: lo scopo è di evitare di far fallire la mediazione.

Il Tribunale di Firenze, con la sentenza numero 316 del 15 marzo 2024, ha chiarito che la partecipazione in mediazione non può essere delegata senza validi e giustificati motivi.

Cosa succede se la parte non si presenta alla mediazione?

La parte si considera assente alla mediazione in due casi:

  • quando non è presente personalmente;
  • quando, pur avendo delegato il proprio avvocato, detta delega sia priva di validi motivi che giustifichino l’assenza della parte stessa.

Se l’assenza riguarda la parte attrice, il giudice rigetta la domanda per improcedibilità.

Se l’assenza riguarda il convenuto, il giudice ne può trarre argomenti di prova.

In ogni caso, il magistrato condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Egli può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma determinata in via equitativa, in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Quali sono i giustificati motivi per la delega?

Il giudice è tenuto a valutare le ragioni alla base della delega in mediazione. Se queste non vengono chiarite dalla parte interessata o non emergono dagli atti processuali, la delega viene considerata ingiustificata. È onere della parte che delega dimostrare l’esistenza di motivi validi per la propria assenza.

Qual è l’obiettivo della normativa sulla partecipazione personale?

La normativa mira ad aumentare la partecipazione personale delle parti nel processo di mediazione per facilitare la conciliazione e la risoluzione dei conflitti. La sentenza evidenzia che, in assenza di accordo, la parte che non partecipa personalmente viene considerata assente e la sua causa giudiziale improcedibile.

Si può partecipare in video conferenza alla mediazione?

La riforma della giustizia civile ha introdotto la possibilità di partecipare alla mediazione anche da remoto, facilitando la presenza personale dei richiedenti. Questa opzione riduce ulteriormente le giustificazioni valide per una delega non presenziale, rafforzando l’importanza della partecipazione diretta.

 
Pubblicato : 26 Marzo 2024 16:45