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Assegno sociale a chi rinuncia al mantenimento

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(@raffaella-mari)
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La rinuncia all’assegno di mantenimento con la separazione o il divorzio non preclude l’accesso all’assegno sociale dell’Inps. Lo stabilisce la Cassazione, ribadendo l’autonomia dei due benefici.

Non poche volte ci si è chiesto se chi, a seguito di una separazione o divorzio, rinuncia al mantenimento ha diritto all’assegno sociale da parte dell’Inps.

La questione è delicata. Difatti non poche volte le coppie si separano solo per comporre nuclei familiari diversi e avere un proprio Isee. Questo consente loro di accedere a benefici socio-assistenziali altrimenti non dovuti. È bene comunque ricordare che tale comportamento costituisce una truffa ai danni dello Stato.

Un elemento che potrebbe costituire un indice di simulazione è il fatto di aver optato per una separazione o un divorzio consensuale con contestuale rinuncia agli “alimenti”. Ebbene, dinanzi a una situazione del genere, potrebbe l’Inps rifiutare l’assegno sociale visto che lo stato di povertà è frutto di una scelta personale e non di una situazione oggettiva? Cosa dice in proposito la giurisprudenza?

La Cassazione si è già espressa su tale punto diverse volte. Vediamo cosa è stato detto dai giudici supremi.

A chi spetta l’assegno sociale?

L’assegno sociale è un tipo di prestazione economica, erogata su richiesta, destinata a coloro che si trovano in condizioni economiche precarie e che hanno un reddito inferiore alle soglie stabilite annualmente dalla legge.

La natura di questa prestazione è assistenziale e pertanto non può essere trasferita all’estero, cioè non può essere riconosciuta a chi risiede fuori dal territorio italiano.

Il beneficio non è trasmissibile ai familiari superstiti.

L’assegno sociale è rivolto a diverse categorie di cittadini:

  • cittadini italiani;
  • cittadini dell’Unione europea iscritti all’Anagrafe del comune di residenza;
  • cittadini non comunitari familiari di cittadino comunitario;
  • cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

È indispensabile che i beneficiari percepiscano un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.

L’erogazione dell’assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il beneficio ha carattere temporaneo e il possesso dei requisiti socioeconomici e della residenza effettiva viene verificato su base annuale.

Per l’anno 2023, l’importo dell’assegno è di 503,27 euro per 13 mensilità. Il limite di reddito è fissato a 6.542,51 euro annui per i singoli e a 13.085,02 euro per i coniugati.

L’assegno viene erogato per intero a:

  • soggetti non coniugati che non hanno alcun reddito;
  • soggetti coniugati con un reddito familiare inferiore al totale annuo dell’assegno.

Invece, l’assegno viene erogato in misura ridotta a:

  • soggetti non coniugati con un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno;
  • soggetti coniugati con un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio dell’importo annuo dell’assegno.

L’assegno sociale non è soggetto alle trattenute IRPEF.

Il beneficio viene sospeso se il beneficiario soggiorna all’estero per più di 29 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.

Requisiti e modalità di richiesta dell’assegno sociale

Per ottenere l’assegno, sia i cittadini italiani che stranieri devono rispettare i seguenti requisiti:

  • avere almeno 67 anni di età (dal 1° gennaio 2019);
  • trovarsi in stato di bisogno economico;
  • essere cittadini italiani o in situazioni equiparate;
  • risiedere effettivamente in Italia;
  • avere almeno dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).

Il diritto al beneficio viene accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito complessivo del coniuge per i cittadini coniugati.

La domanda per l’assegno sociale deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, è possibile fare la domanda tramite il Contact center chiamando il numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 da rete mobile, oppure tramite enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti da questi ultimi.

Il termine per la definizione del provvedimento è fissato in 45 giorni-

Può una donna separata che ha rinunciato all’assegno di mantenimento dal marito ricevere l’assegno sociale?

La sentenza n. 21753 del 20 luglio 2023 della Cassazione ha stabilito che «il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale non può essere negato a chi, pur avendo diritto astrattamente ad un reddito derivante da altrui obbligo, vi abbia rinunciato».

La vicenda

Il caso coinvolge una donna separata dal marito, che ha rinunciato all’assegno di mantenimento, e l’INPS, l’ente erogatore dell’assegno sociale. Nonostante le difficoltà economiche, la donna ha visto negato il suo diritto all’assegno sociale dall’INPS, decisione poi confermata dai giudici di primo e secondo grado.

L’INPS sostiene che le difficoltà economiche della donna siano state determinate dalla sua stessa volontà di rinunciare all’assegno di mantenimento. L’istituto sostiene che tale comportamento potrebbe generare abusi e danni alla collettività.

Cosa stabilisce la legge sull’assegno sociale?

La legge n. 335/1995, art. 3, comma 6, stabilisce che l’assegno sociale è erogato sulla base dei redditi del richiedente. Non è quindi necessario che lo stato di bisogno sia “incolpevole” per essere rilevante.

Quale è la conclusione della Cassazione?

La Corte rileva che l’intervento pubblico a favore dei bisogni non è subordinato all’assenza di obblighi di mantenimento. Pertanto, chiunque abbia rinunciato al mantenimento coniugale può comunque richiedere l’assegno sociale. La Corte ha quindi rigettato il ricorso dell’INPS.

Quali sono le implicazioni pratiche di questa sentenza?

Nell’esempio pratico, la donna separata che ha rinunciato all’assegno di mantenimento può ora ricevere l’assegno sociale.

Questa sentenza offre quindi una prospettiva importante sul diritto all’accesso ai benefici sociali, indipendentemente dalle decisioni personali prese precedentemente.

 
Pubblicato : 24 Luglio 2023 18:00