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Assegnazione casa coniugale: trascrizione

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(@mariano-acquaviva)
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Come si fa a rendere opponibile anche ai terzi il provvedimento con cui il giudice assegna la casa familiare al genitore collocatario?

Quando marito e moglie si separano il giudice deve stabilire chi continuerà a vivere nella casa familiare. La decisione viene assunta prendendo in considerazione l’interesse primario della prole a continuare ad abitare nell’immobile in cui sono nati e cresciuti. Poco importa, quindi, chi sia l’effettivo proprietario: in assenza di accordo, il giudice assegnerà la casa al genitore collocatario.

Ciò tuttavia non significa che il coniuge rimasto in casa possa goderne a tempo indeterminato: altre persone potrebbero infatti chiederne il rilascio. È in questo contesto che si inserisce il tema della trascrizione dell’assegnazione della casa coniugale. Approfondiamo la questione.

Casa familiare: a chi va assegnata?

Il provvedimento di assegnazione della casa familiare tiene conto esclusivamente dell’interesse primario dei figli a mantenere lo stesso ambiente domestico all’interno del quale sono cresciuti quando la famiglia era unita [1].

Ciò significa che, se i coniugi non hanno trovato un accordo diverso, l’assegnazione spetterà al genitore con cui i figli continueranno a vivere, cioè al cosiddetto collocatario.

In assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, la casa coniugale non può perciò essere assegnata e dovrà pertanto essere restituita al legittimo proprietario.

Trascrizione: cos’è e a cosa serve?

La trascrizione è una forma di pubblicità giuridica che serve a rendere nota l’esistenza di un atto (un rogito notarile, ad esempio) o di un provvedimento (una sentenza del giudice, ecc.).

La trascrizione serve affinché l’atto trascritto sia opponibile nei confronti degli altri; qualora non si procedesse alla trascrizione, l’atto sarebbe comunque pienamente valido ed efficace, ma solo tra le parti.

La trascrizione di un atto, dunque, rende lo stesso opponibile ai terzi, i quali non potranno giustificarsi dicendo di non averne avuto conoscenza.

La trascrizione si fa presso i registri immobiliari della conservatoria presente sul territorio.

Trascrizione assegnazione casa familiare: a cosa serve?

Anche il provvedimento con cui il giudice assegna la casa familiare al coniuge può essere trascritto all’interno dei registri della conservatoria immobiliare, in modo tale che possa essere fatta valere nei confronti non solo dell’altro coniuge ma anche di terze persone estranee alla controversia.

Il provvedimento di assegnazione della casa familiare è quindi trascrivibile e opponibile ai terzi acquirenti, conservando la sua efficacia anche se il proprietario del bene immobile (ad esempio, l’altro coniuge) decide di vendere l’abitazione oppure se l’immobile è soggetto a pignoramento.

In pratica, con la trascrizione il terzo che acquista il diritto sull’immobile dopo l’assegnazione della casa familiare non può pretendere il suo rilascio, in quanto il provvedimento è a lui opponibile.

L’assegnazione della casa familiare, seppur trascritta, non è invece opponibile al terzo quando l’acquisto dei diritti sull’immobile è stato trascritto in data anteriore al provvedimento stesso.

È il caso, ad esempio, del creditore ipotecario che ha acquistato il suo diritto sull’immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione [2]. In questo caso il creditore avrebbe il diritto di procedere alla vendita coattiva dell’immobile, imponendo al coniuge affidatario ed alla prole di lasciare libera la casa

Assegnazione casa coniugale: cosa succede se non si trascrive?

La trascrizione del provvedimento con cui viene assegnata la casa coniugale non è obbligatoria; come detto, infatti, si tratta di un adempimento che consente di rendere l’assegnazione opponibile ai terzi in maniera illimitata, fino a quando non verrà emesso nuovo provvedimento di revoca da parte del giudice.

In difetto di trascrizione, la Corte di Cassazione [3] ha stabilito che l’assegnazione non è opponibile ai terzi, con la conseguenza che, se qualcuno dovesse acquistare l’immobile successivamente al provvedimento del giudice, quest’ultimo non sarebbe efficace nei suoi confronti e potrebbe pertanto agire contro l’assegnatario per il rilascio.

Come si trascrive l’assegnazione della casa familiare?

Per la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare occorre la seguente documentazione:

  • atto di acquisto dell’immobile con i relativi dati catastali;
  • copia autentica (ad uso trascrizione) del provvedimento nel quale è prevista espressamente l’assegnazione ad uso abitazione del bene immobile (verbale di separazione consensuale omologato, sentenza di divorzio, provvedimento di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, ecc.).

A seguito della trascrizione, viene rilasciata la nota di trascrizione immobiliare da conservare come prova dell’avvenuto procedimento.

 
Pubblicato : 5 Settembre 2023 14:15