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Anche una servitù si prescrive per non uso?

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(@mariano-acquaviva)
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Prescrizione ed estinzione della servitù: dopo quanto tempo si verifica e in presenza di quali condizioni?

Secondo la legge, ci sono alcune circostanze in cui è possibile utilizzare un bene altrui, a volte addirittura contro la volontà del legittimo proprietario. Questi episodi si verificano, ad esempio, in caso di presenza di un diritto reale limitato, come nell’ipotesi di usufrutto, abitazione oppure di servitù. Si pensi al proprietario di un fondo che non può accedere alla pubblica via se non passando per il terreno del vicino: in questa ipotesi, il diritto di attraversare il fondo altrui è previsto direttamente dalla legge. Proprio in questo contesto si pone il seguente quesito: anche una servitù si prescrive per non uso? Approfondiamo la questione.

Il diritto di servitù si prescrive?

Avere il diritto di servitù su un altro terreno – per esempio, il passaggio da una via o da un cortile, oppure l’attraversamento di un cancello – non implica l’esistenza di tale diritto “vita natural durante”: anche la servitù, infatti, si estingue pernon uso” (così come, del resto, la proprietà si perde per “non uso” attraverso l’usucapione altrui).

Si tratta, cioè, di una vera e propria “prescrizione” del diritto, che potrà essere fatta valere dal proprietario del fondo servente (quello su cui grava – o meglio “pesa” – la servitù) per rientrare nella piena proprietà e disponibilità del proprio bene.

Dopo quanto tempo si prescrive la servitù?

La servitù, di norma, si prescrive dopo 20 anni di mancato utilizzo (“non uso”) da parte del titolare.

Tuttavia, l’estinzione della servitù, secondo la Cassazione [1], scatta anche in presenza di un uso saltuario: non è necessario, quindi, dimostrare l’assenza totale di uso, ma basterebbe anche un utilizzo sporadico, avvenuto di tanto in tanto e non in modo continuativo.

La prova del mancato utilizzo della servitù spetta a chi se ne voglia valere, che in questo caso è, ovviamente, il proprietario del fondo servente, il quale avrebbe tutto il vantaggio a liberare il proprio bene immobile dell’onere che vi incombe [2].

Perché si abbia la prescrizione della servitù per “non uso” è indifferente quale sia stata la causa della mancata fruizione della servitù stessa, se cioè il non uso dipenda dall’inerzia volontaria del titolare del fondo dominante oppure dal comportamento del titolare del fondo servente (il quale potrebbe aver, per esempio, cambiato il lucchetto, apposto un cancello senza consegnare le relative chiavi al titolare della servitù, ecc.).

Ciò che conta è unicamente la constatazione del decorso del tempo senza che vi sia stata una specifica, e continuativa, attività di esercizio della servitù [3] .

In definitiva, ben si può ritenere estinto per non uso il diritto di servitù di passaggio attraverso un cortile, un fondo altrui, ecc., basandosi solo sulle testimonianze; si può inoltre affermare l’irrilevanza di un uso saltuario tale da impedire la prescrizione per non uso ultraventennale.

 
Pubblicato : 29 Novembre 2023 12:30