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Anatocismo nel calcolo dell’usura

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(@paolo-florio)
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Cassazione: la normativa in tema di usura considera rilevanti, ai fini della determinazione del tasso soglia, tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto del rapporto di credito.

Ai fini della verifica dell’usura su un finanziamento bisogna tenere conto di tutti i costi collegati al contratto (Taeg), comprese le spese di istruttoria, l’assicurazione, la penale per l’estinzione anticipata. Ci si è chiesto, di recente, se anche l’eventuale anatocismo finisca nel calcolo dell’usura. La risposta fornita dalla Cassazione [1] è stata positiva. 

La questione parte dalla domanda di un correntista avanzata nei confronti del proprio istituto di credito con cui questi richiedeva la restituzione degli interessi non dovuti perché calcolati su altri interessi (anatocismo). In appello la banca veniva condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Veniva però rigettata la richiesta di condanna della banca per usura. 

Veniva così proposto ricorso in Cassazione che invece ha dato ragione al correntista. Secondo la Corte, anche la capitalizzazione degli interessi passivi rientra fra le voci di costo periodico del conto corrente che vanno considerate per verificare se il tasso applicato dalla banca supera la soglia indicata dalla legge 108/96. E ciò perché è l’omnicomprensività prevista dall’articolo 644 del codice penale che impone di calcolare tutte le voci del carico economico nel rapporto, mentre è errato in diritto affermare che la capitalizzazione degli interessi passivi trasforma un’obbligazione accessoria in un’obbligazione principale. Né è corretta l’affermazione secondo cui le istruzioni di Bankitalia sulla rilevazione del Tegm, il tasso effettivo globale medio, non comprenderebbero gli effetti della capitalizzazione

La Suprema Corte ricorda infatti che «la normativa di divieto dei rapporti usurari, così come in radice espressa dall’art. 644 c.p., nella versione introdotta dalla L. n. 108/1996, art. 1, considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito». 

Secondo l’art. 644, comma 5, infatti per la determinazione del tasso di interesse si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito. Tale carattere onnicomprensivo per la rilevanza delle voci economiche vale anche sul fronte civilistico. Si deve dunque ritenere che «la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi esprima un costo del credito; e che, in quanto tale, la stessa vada inserita nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura usuraria dell’operazione di erogazione del denaro. Ed è appena il caso di aggiungere che non rileva, a tal fine, la legittimità della previsione della capitalizzazione stessa, rilevando invece il fatto in sé che tale costo sia previsto dalla regolamentazione contrattuale».

Quanto alle istruzioni della Banca d’Italia sulla rilevazione del TEGM, che secondo la sentenza impugnata non comprenderebbero gli effetti della capitalizzazione, la Corte di legittimità chiarisce che, secondo le suddette istruzioni, «fini del calcolo dei tassi per ciascuna categoria di operazione occorre che venga comunicato il “tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall’intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG)”. Il riferimento al carattere effettivo e globale dei tassi rilevati, unitamente alla necessità che gli stessi siano espressi su base annua – quale che sia, dunque, la periodizzazione, anche inferiore all’anno, applicata in concreto – rendono evidente che dalla eventuale capitalizzazione degli interessi il legislatore non ha affatto inteso prescindere. Né la formula di calcolo contenuta in dette istruzioni non offre alcuna sponda al ragionamento seguito dalla decisione impugnata e non esclude affatto dal computo la capitalizzazione degli interessi passivi ai fini del Teg».

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Pubblicato : 19 Novembre 2022 07:00