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Amministratore condominio deceduto: cosa devono fare gli eredi?

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(@mariano-acquaviva)
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Gli eredi dell’amministratore deceduto devono convocare l’assemblea affinché i condòmini provvedano alla sua sostituzione?

La carica di amministratore condominiale ha durata annuale, rinnovabile tacitamente per una sola volta. Alla scadenza, l’assemblea deve procedere alla conferma oppure alla nomina di un nuovo amministratore; nel frattempo, quello uscente resta in carica solo per gli affari urgenti. Ma cosa succede se l’amministratore muore durante il mandato? Cosa devono fare gli eredi dell’amministratore condominiale deceduto? Vediamo cosa prevede la legge.

Decesso amministratore: cosa succede?

Il decesso dell’amministratore condominiale estingue il mandato [1], lasciando l’edificio privo di un soggetto incaricato della sua gestione.

Infatti, mentre in tutte le altre ipotesi in cui il mandato viene meno (rinuncia, revoca, nullità della nomina, ecc.) l’amministratore uscente è comunque obbligato a occuparsi del condominio fino a che qualcuno non gli subentri (cosiddetta “prorogatio imperii”), la sua morte comporta la definitiva estinzione del rapporto.

In caso di morte dell’amministratore condominiale, quindi, non resta che procedere alla nomina di una persona che ne prenda il posto.

Chi convoca l’assemblea dopo la morte dell’amministratore?

Deceduto l’amministratore, la convocazione dell’assemblea affinché si provveda alla nuova nomina è necessaria solo se nell’edificio ci sono almeno nove proprietari; negli altri casi, essendo facoltativa la designazione, i condòmini potrebbero anche decidere di autogestirsi, lasciando vacante il posto di amministratore.

Ma chi provvede materialmente alla convocazione dell’assemblea in assenza di un amministratore?

Secondo la legge [2], in queste ipotesi qualunque condomino può assumere l’iniziativa e convocare l’adunanza, nel rispetto delle ordinarie norme stabilite dal codice civile (convocazione mediante raccomandata o pec con almeno cinque giorni di anticipo, ecc.).

Chi paga i debiti lasciati dall’amministratore deceduto?

Se l’amministratore deceduto ha lasciato il condominio con debiti da pagare, questi andranno onorati prelevandoli direttamente dal conto corrente dell’edificio.

Se non dovessero esserci fondi disponibili, allora i debiti vanno pagati da tutti i condòmini, ripartiti tra ciascuno di essi secondo l’ordinario criterio dei millesimi.

Alla morte dell’amministratore si scopre che non erano stato pagate le bollette per la luce e il riscaldamento. Il nuovo amministratore, convocata l’assemblea, fa approvare il riparto con cui i debiti dovranno essere divisi tra i condòmini.

Se però i debiti derivano dalla cattiva gestione dell’amministratore deceduto, allora i condòmini, rappresentati dal nuovo amministratore, potranno agire contro gli eredi per ottenere il rimborso e il risarcimento dei danni.

La morte, infatti, non estingue il debito del soggetto deceduto, che continua a gravare su coloro che hanno accettato l’eredità.

Per ulteriori approfondimenti, si legga l’articolo dal titolo Muore l’amministratore e si scoprono i debiti: cosa fare?

Eredi amministratore deceduto: cosa devono fare?

Gli eredi dell’amministratore deceduto devono avvisare tempestivamente il condominio di tale circostanza, affinché sia messo nelle condizioni di far fronte all’evento.

Si tratta di un preciso obbligo di legge [3] che, se non rispettato, espone gli eredi a una responsabilità diretta nei confronti dei condòmini/mandanti.

Al di fuori di quest’adempimento, gli eredi non hanno altri particolari obblighi nei confronti della compagine.

Ad esempio, gli eredi non devono convocare l’assemblea condominiale affinché si proceda alla nomina di un nuovo amministratore, trattandosi di onere che grava solamente sui condòmini.

Come detto, gli eredi possono invece essere chiamati a rispondere dei danni causati dall’amministratore nell’esercizio delle sue funzioni, se il giudice accerti tale responsabilità.

Infine, gli eredi potrebbero essere invitati a restituire la documentazione condominiale eventualmente in loro possesso.

Una volta convocata l’assemblea e nominato il nuovo amministratore, questi potrà rivolgersi agli eredi del precedente per la consegna della predetta documentazione.

In mancanza di eredi, il nuovo amministratore potrà chiedere la restituzione della documentazione agli addetti dello studio del defunto mandatario.

In mancanza anche di costoro e nell’impossibilità di ottenere la documentazione senza recarsi in un luogo di privata dimora, occorrerà fare istanza al giudice perché consenta l’accesso ai luoghi ove tale documentazione era conservata dall’amministratore deceduto.

 
Pubblicato : 3 Marzo 2024 07:00