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Allontanamento coattivo dell’imputato: cos’è?

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(@mariano-acquaviva)
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Ammonimento, allontanamento ed espulsione: i provvedimenti che può adottare il giudice per garantire il regolare svolgimento dell’udienza.

Il procedimento penale è il lungo iter che viene intrapreso ogni volta che all’autorità giudiziaria viene segnalata una notizia di reato, cioè un fatto che presenta i connotati dell’illecito penale. A partire da questo momento si innesca una procedura che comincia con le indagini preliminari e termina con la sentenza definitiva, di proscioglimento oppure di condanna. È all’interno del contesto giudiziario che si pone il seguente quesito: cos’è l’allontanamento coattivo dell’imputato?

Come vedremo, si tratta di una prerogativa speciale del giudice il quale, nell’interesse superiore dell’ordinato svolgimento del dibattimento, può esercitare al ricorrere di alcune circostanze. Vediamo quali sono.

Cosa significa allontanamento coattivo?

L’allontanamento è coattivo quando imposto, anche con la forza, contro la volontà di chi, invece, vorrebbe rimanere in un certo posto.

È chiaro che una condotta del genere costituirebbe un reato se non venisse posta in essere da soggetti qualificati, e solo al ricorrere di certe circostanze.

Cos’è l’accompagnamento coattivo?

Secondo la legge, di “coattivo” non c’è soltanto l’allontanamento ma anche l’accompagnamento.

Si tratta di una misura disposta dall’autorità giudiziaria (pm o giudice, in buona sostanza) ogni volta che un soggetto non obbedisce all’ordine di presentarsi per il compimento di un determinato atto giudiziale, come ad esempio l’interrogatorio o la testimonianza.

Sia l’allontanamento che l’accompagnamento sono “coattivi” in quanto eseguiti contro la volontà del destinatario dell’ordine, eventualmente anche con l’utilizzo della forza fisica.

È il caso del carabiniere a cui è stato ordinato di accompagnare il testimone in udienza, anche prelevandolo con la forza.

Che cos’è l’allontanamento coattivo dell’imputato?

Secondo la legge [1], l’imputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento dell’udienza, è allontanato dall’aula con ordinanza del giudice.

In buona sostanza, l’allontanamento coattivo viene disposto direttamente in udienza dal giudice ogni volta che l’imputato non ne consenta il normale svolgimento.

Si pensi all’imputato che interrompe continuamente l’escussione dei testimoni, oppure che si dimostri irrispettoso nei confronti delle altre persone presenti all’udienza.

Detto ancora in altre parole, l’allontanamento coattivo è il provvedimento, dato oralmente, senza formalità e senza motivazione, con cui il giudice ordina all’imputato di abbandonare l’udienza per consentirne lo svolgimento, altrimenti impedito dalla sua condotta.

La legge precisa che il giudice non può immediatamente allontanare l’imputato ma deve prima ammonirlo, cioè invitarlo a tenere una condotta adeguata.

Se l’ordine di allontanamento non è eseguito spontaneamente, il giudice può invitare le forze dell’ordine presenti ad accompagnare l’imputato fuori dall’aula d’udienza, eventualmente anche con la forza (ad esempio, trascinandolo per le braccia).

Un’ultima considerazione. L’allontanamento coattivo può essere disposto, previa ammonizione, per ogni tipo di condotta che disturbi il regolare svolgimento dell’udienza.

Non occorre, pertanto, che l’imputato si sia macchiato di un reato, come quello di oltraggio a pubblico ufficiale oppure al magistrato in udienza, affinché lo stesso possa essere “bandito” dall’aula: anche una condotta considerevolmente maleducata può bastare a tanto.

L’imputato allontanato può rientrare in udienza?

L’allontanamento dall’aula d’udienza non è un provvedimento definitivo.

Sempre secondo la legge, l’imputato allontanato può essere riammesso nell’aula di udienza, in ogni momento, anche d’ufficio.

Il giudice potrebbe consentire il rientro in aula dell’imputato al termine dell’escussione della persona offesa che ha sporto querela, contro la quale l’imputato non smetteva di inveire.

La “recidiva” non è però tollerata. Infatti, qualora l’imputato debba essere nuovamente allontanato, il giudice può disporre con la stessa ordinanza che sia espulso dall’aula, con divieto di partecipare ulteriormente al dibattimento (se non per essere sottoposto ad esame su sua richiesta).

Allontanamento ed espulsione dell’imputato: sintesi

In conclusione, possiamo così riepilogare il “percorso” che conduce l’imputato a essere estromesso dall’udienza, temporaneamente o definitivamente.

Per la precisione, l’imputato che mantiene una condotta sconveniente in udienza, può essere:

  • ammonito, cioè avvisato dal giudice affinché consenta il regolare svolgimento dell’udienza;
  • allontanato dall’aula, anche coattivamente se non lo fa spontaneamente, con possibilità di rientrarvi;
  • espulso, con divieto di ritorno anche per tutte le udienze future.
 
Pubblicato : 8 Novembre 2023 16:00