Alcoltest: quando è legittimo rifiutarlo?
Guida in stato di ebbrezza: in quale caso il conducente può rifiutarsi di sottoporsi all’alcoltest mediante prelievo del sangue?
L’alcoltest è quello strumento che consente di verificare la presenza di etanolo nel sangue di una persona, al fine di stabilire se è stato integrato l’illecito di guida in stato d’ebbrezza. Per legge, il rifiuto a sottoporsi all’esame equivale a un’ammissione di colpevolezza. Secondo la giurisprudenza, però, ci sono casi in cui il conducente può legalmente sottrarsi a tale prova. Quando accade ciò? Quando è legittimo rifiutare l’alcoltest?
Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione [1], è legale il rifiuto del conducente di sottoporsi all’alcoltest con prelievo del sangue se non ricorrono tutte le condizioni stabilite dal codice della strada. Approfondiamo la questione.
Guida in stato di ebbrezza: come si accerta?
La guida in stato d’ebbrezza è solitamente accertata attraverso due strumenti:
- l’etilometro, un apparecchio che consente di verificare la presenza di alcol nel sangue soffiando nel palloncino (etilometro chimico) oppure direttamente sul sensore del dispositivo (etilometro elettrico);
- il prelievo ematico, cioè l’esame del sangue. A differenza del primo metodo, quest’ultimo è praticamente infallibile.
In assenza di questi strumenti, la polizia può accertare lo stato d’ebbrezza del conducente anche da elementi sintomatici quali l’alito vinoso, l’eloquio sconnesso, l’andatura barcollante, le modalità di guida o altre circostanze che possano far fondatamente presumere l’assunzione di alcolici [2].
Guida in stato d’ebbrezza: quando si può fare il prelievo del sangue?
Secondo il codice della strada [3], il prelievo del sangue, incidendo sul corpo del conducente, può essere effettuato solo in caso di incidente stradale e successiva sottoposizione a cure mediche, su richiesta degli organi di polizia stradale, presso strutture sanitarie.
In buona sostanza, quindi, non è possibile chiedere a un conducente di sottoporsi a prova ematica, se non ha causato alcun sinistro oppure, anche se l’ha provocato, non occorre alcun ricovero in ospedale.
Rifiuto alcoltest: quali conseguenze?
Chi rifiuta l’alcoltest viene punito come se fosse stato trovato nel massimo grado di stato d’ebbrezza, cioè con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
La sanzione, quindi, è l’arresto da sei mesi ad un anno e l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro [4].
Si tratta di una scelta che intende punire chi non vuole collaborare con le forze dell’ordine sottraendosi agli accertamenti.
È evidente che rifiuterà di sottoporsi all’etilometro solamente chi sa di aver bevuto molto e, quindi, di superare il limite massimo stabilito dalla legge per la guida in stato di ebbrezza.
Alcoltest: quando è legale rifiutarlo?
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione citata in apertura, non integra reato «il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale», non trattandosi di condotta tipizzata dalla legge, la quale punisce invece il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite “screening,” e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali.
Incontrovertibile è pertanto la possibilità di procedere all’accertamento del tasso alcolemico mediante prelievo ematico ricorrendo due presupposti precisi:
- il coinvolgimento dei conducenti in incidenti stradali;
- il loro bisogno di cure mediche.
Nel caso sottoposto alla Suprema Corte si era verificato un incidente stradale ascrivibile alla condotta dell’imputato, ma non risultava che lo stesso avesse necessità di sottoporsi a cure mediche.
In conseguenza, la richiesta rivoltagli dalle forze dell’ordine (che non disponevano dell’etilometro perché in revisione) di recarsi presso la vicina struttura sanitaria per sottoporsi al test era illegittima e il rifiuto opposto (motivato anche dalla paura degli aghi così come confermato da un teste in sede dibattimentale) penalmente irrilevante.
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