Affitto casa comproprietà: quando possibile?
Sono proprietario di un’abitazione disabitata, insieme ai miei fratelli e a mia madre. Vorrei poter affittare l’immobile senza chiedere l’autorizzazione agli altri comproprietari. Devo stipulare un contratto di comodato?
Partiamo da un presupposto.
Il contratto di locazione è perfettamente valido anche se stipulato da un solo comproprietario, come statuito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 4 luglio 2012 n. 11136.
Detto ciò, un accordo tra tutti i comproprietari è molto consigliato, sia per la gestione giuridica, che economica della vicenda.
E infatti, potrebbe accadere che, dopo la stipula del contratto, il comproprietario lamenti quella locazione, e ne pretenda di stipularne una lui, e così via.
Come potrebbero nascere questioni sul riparto dei canoni ricevuti.
Per tali ragioni stipulare un accordo è sicuramente ideale.
Non lo definirei come un contratto di comodato, bensì come un accordo tra comproprietari finalizzato a gestire i frutti che deriveranno dai contratti di locazione in questione.
All’interno del contratto tratterei alcuni punti fondamentali:
- autorizzazione a Lei dei comproprietari non utilizzatori del bene a concedere in locazione a terzi il bene immobile, magari specificando che le locazioni dovranno essere brevi, o al massimo transitorie, e non di certo ordinarie (4+4);
- indicazione di come ripartire gli incassi dei canoni, se tutti a Lei con eventuale accollo dei costi di gestione, o se ripartito tra tutti, con conseguente ripartizione anche delle spese;
- onere in capo a Lei di gestire le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie a rendere abitabile l’immobile;
- onere in capo a Lei di sostenere le spese per eventuali danni causati da terzi;
- durata dell’accordo;
- possibilità dei comproprietari di utilizzare l’immobile per determinati periodi l’anno, con un preavviso di xx giorni.
Potrà, quindi, prendere i punti sopra riportati per stilare il contratto da stipulare con le altre parti.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla