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Affitto casa comproprietà: quando possibile?

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(@salvatore-cirilla)
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Sono proprietario di un’abitazione disabitata, insieme ai miei fratelli e a mia madre. Vorrei poter affittare l’immobile senza chiedere l’autorizzazione agli altri comproprietari. Devo stipulare un contratto di comodato?

Partiamo da un presupposto.

Il contratto di locazione è perfettamente valido anche se stipulato da un solo comproprietario, come statuito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 4 luglio 2012 n. 11136.

Detto ciò, un accordo tra tutti i comproprietari è molto consigliato, sia per la gestione giuridica, che economica della vicenda.

E infatti, potrebbe accadere che, dopo la stipula del contratto, il comproprietario lamenti quella locazione, e ne pretenda di stipularne una lui, e così via.

Come potrebbero nascere questioni sul riparto dei canoni ricevuti.

Per tali ragioni stipulare un accordo è sicuramente ideale.

Non lo definirei come un contratto di comodato, bensì come un accordo tra comproprietari finalizzato a gestire i frutti che deriveranno dai contratti di locazione in questione.

All’interno del contratto tratterei alcuni punti fondamentali:

  • autorizzazione a Lei dei comproprietari non utilizzatori del bene a concedere in locazione a terzi il bene immobile, magari specificando che le locazioni dovranno essere brevi, o al massimo transitorie, e non di certo ordinarie (4+4);
  • indicazione di come ripartire gli incassi dei canoni, se tutti a Lei con eventuale accollo dei costi di gestione, o se ripartito tra tutti, con conseguente ripartizione anche delle spese;
  • onere in capo a Lei di gestire le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie a rendere abitabile l’immobile;
  • onere in capo a Lei di sostenere le spese per eventuali danni causati da terzi;
  • durata dell’accordo;
  • possibilità dei comproprietari di utilizzare l’immobile per determinati periodi l’anno, con un preavviso di xx giorni.

Potrà, quindi, prendere i punti sopra riportati per stilare il contratto da stipulare con le altre parti.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla

 
Pubblicato : 10 Febbraio 2024 08:30