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Affidamento dei figli e collocamento: differenza

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(@mariano-acquaviva)
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Come funziona l’affido della prole minorenne a seguito della separazione dei genitori? Quali sono i vantaggi del collocatario?

I figli devono continuare a frequentare i genitori anche se questi si sono separati. Si tratta del cosiddetto principio di “bigenitorialità”, stabilito direttamente dalla legge per favorire l’affido condiviso della prole.

Il fatto che i figli minorenni debbano frequentare sia la madre che il padre non significa, però, che non possa esserci uno dei genitori che trascorra più tempo con loro. È in questo contesto che assume importanza la differenza tra affidamento e collocamento dei figli. Analizziamo la questione.

Cos’è l’affidamento dei figli?

L’affidamento (o affido) dei figli è l’istituto giuridico che consente di ripartire ed esercitare la responsabilità genitoriale sulla prole minorenne in situazioni di non convivenza dei genitori.

Le modalità di affido dei figli sono rimesse all’accordo delle parti o, in assenza o in caso di valutazione negativa di quest’ultimo, alla discrezionalità del giudice, tenendo ovviamente conto delle esigenze della prole.

All’affidamento si ricorre anche se i genitori non sono sposati: la fine della convivenza determina comunque la necessità di stabilire le condizioni dell’affido della prole minorenne.

Affido figli: quante tipologie?

La regola è l’affidamento condiviso basato sul principio di bigenitorialità: il bambino ha quindi il diritto di mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori.

L’affido dei figli è sempre condiviso, a meno che non vi siano specifiche ragioni che giustifichino il ricorso all’affidamento esclusivo. La differenza è la seguente:

  • con l’affido condiviso entrambi i genitori conservano il diritto a stare con i propri figli, alternando i giorni di frequentazione in maniera più o meno equa (a breve spiegheremo perché);
  • con l’affido esclusivo, invece, al genitore non affidatario viene attribuito un diritto residuale a trascorrere del tempo con la prole, ridotto in buona sostanza alle festività, al periodo di ferie estive e ai fine settimana.

Con l’affido condiviso si preserva il diritto dei figli a stare il più possibile con entrambi i genitori, nonostante la separazione di questi ultimi.

Per tale ragione, la legge ha previsto che tale forma di affidamento debba essere privilegiata dal giudice.

Il ricorso all’affido esclusivo è invece del tutto residuale, ridotto alle ipotesi in cui uno dei genitori ha manifestato di non essere in grado di occuparsi dei figli.

Si pensi al padre che è sempre fuori per lavoro, che non provvede al mantenimento oppure che ha deciso immediatamente di rifarsi una vita con una nuova compagna.

Esiste infine anche il cosiddetto “affido super esclusivo”, a cui si fa ricorso nel caso in cui uno dei genitori sia del tutto inadatto a stare con i figli, i quali potrebbero subire danni al proprio benessere psicofisico.

Si pensi al genitore violento, abitualmente ubriaco, che spaccia sostanze stupefacenti in presenza dei figli, ecc.

Cos’è il collocamento dei figli?

Abbiamo detto che, in caso di separazione dei genitori, la legge impone l’affido condiviso, salvo il ricorrere di concrete circostanze che giustifichino il ricorso all’affido esclusivo.

Il collocamento dei figli è la scelta, effettuata dai genitori di comune accordo o in mancanza dal giudice, sulla residenza abituale del figlio minore dopo la separazione.

Il genitore presso il quale il figlio viene collocato assume la qualità di genitore collocatario e si occuperà prevalentemente del minore.

In pratica, anche quando si procede con l’affido condiviso occorre individuare il genitore con cui i figli continueranno a vivere e con il quale trascorreranno inevitabilmente più tempo.

Nel caso di figli particolarmente piccoli la scelta ricade quasi sempre sulla madre, genitore ritenuto maggiormente idoneo ad assicurare la corretta crescita dei minorenni.

La determinazione del collocamento dei figli ha due, importantissime conseguenze:

  • al genitore collocatario verrà assegnata la casa familiare, anche se non è di sua proprietà. In pratica, il genitore collocatario continuerà a vivere con i propri figli all’interno dell’immobile;
  • al genitore non collocatario spetterà il pagamento del mantenimento periodico a favore dei figli, da versare all’altro genitore.

Collocamento figli: quante tipologie?

Nel silenzio della legge, prassi e giurisprudenza hanno individuato diverse tipologie di collocamento dei figli minori:

  • collocamento paritario. Si tratta di un’ipotesi rara, in cui i genitori riescono a tenere con sé i figli in maniera del tutto paritetica, riuscendo a dividersi il tempo con la prole al 50%. Ciò può accadere, ad esempio, se, nonostante la separazione, madre e padre vivano in abitazioni vicine (ad esempio, nello stesso condominio);
  • collocamento privilegiato o prevalente. È il classico collocamento, quello che, pur trattandosi di affido condiviso, favorisce il genitore presso cui i figli stabiliscono la residenza (solitamente, la madre);
  • collocamento alternato, che permette di ripartire in maniera ciclica il collocamento del figlio, stabilendo che il minore viva, a periodi alterni, presso ciascuno dei genitori. Si tratta di una delle modalità che consentono di realizzare un affido condiviso del tutto paritario. Si pensi al figlio che trascorre una settimana con il padre e l’altra con la madre, alternandosi così per tutto l’anno;
  • collocamento separato. Si tratta di un’ipotesi eccezionale, ammessa dalla giurisprudenza [1] solamente nei casi in cui ci sia il consenso non solo dei genitori ma anche dei figli che, pur essendo minorenni, sono oramai in età adolescenziale. Con il collocamento separato i figli decidono di dividersi e di vivere uno presso il padre e l’altro presso la madre.

Alla luce di quanto detto sinora, possiamo quindi concludere affermando che il collocamento è la modalità concreta di esecuzione dell’affidamento condiviso dei figli.

 
Pubblicato : 18 Novembre 2023 13:00