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Accertamento fiscale deve riscontrare le osservazioni del contribuente?

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(@paolo-florio)
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Scopri se un avviso di accertamento del fisco è valido anche senza un riscontro alle osservazioni fatte dal contribuente al momento del controllo. 

È legittimo un avviso di accertamento che non tiene conto delle osservazioni del contribuente? In che misura l’amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere alle osservazioni? Scopriamo insieme le risposte a queste domande e approfondiamo i dettagli della normativa vigente e delle sentenze della Corte.

Diritti del contribuente sottoposto ad accertamento fiscale

L’articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) elenca i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifica fiscale [1]. Semplificando il testo della norma in modo da renderla accessibile a chiunque ecco il suo contenuto.

Gli accessi, le ispezioni e le verifiche fiscali nei luoghi di lavoro, come negozi, fabbriche, campi, studi artistici o professionali, avvengono solo quando è necessario investigare e controllare sul posto. Di solito, queste azioni si svolgono durante l’orario di lavoro, cercando di disturbare il meno possibile il normale svolgimento delle attività e le relazioni commerciali o professionali dei contribuenti.

Se l’ufficio delle imposte inizia un controllo, il contribuente ha il diritto di sapere perché e quali aspetti vengono esaminati. Può anche chiedere aiuto a un professionista che lo possa difendere davanti alle autorità fiscali, e conoscere i propri diritti e doveri durante le verifiche.

Il contribuente può chiedere che l’esame dei documenti amministrativi e contabili avvenga presso l’ufficio dei verificatori o presso il suo professionista di fiducia. Eventuali osservazioni o commenti del contribuente e del professionista devono essere registrati nel verbale delle operazioni di verifica.

Gli ispettori fiscali non possono rimanere presso la sede del contribuente per più di trenta giorni lavorativi, prorogabili di altri trenta giorni nei casi più complessi. Dopodiché, possono tornare solo per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente o per motivi specifici. In alcune situazioni, la durata della verifica può essere ridotta a quindici giorni lavorativi in un trimestre.

Se il contribuente ritiene che gli ispettori non seguano la legge, può rivolgersi al Garante del contribuente, come indicato dall’articolo 13.

Infine, merita particolare attenzione il comma 7 dell’articolo 12: tale norma stabilisce infatti che, nel rispetto della collaborazione tra amministrazione e contribuente, dopo la chiusura delle operazioni di verifica fiscale, il contribuente ha sessanta giorni per presentare osservazioni e richieste che saranno valutate dall’ufficio delle imposte. L’avviso di accertamento non può essere emesso prima della scadenza di tale termine, a meno che non ci siano motivi urgenti.  

Qual è la validità di un avviso di accertamento senza replica alle osservazioni del contribuente?

La sentenza n. 3807/18/2023 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma (leggibile in fondo a questo articolo) ha stabilito che un avviso di accertamento è valido anche se non esplicita la valutazione delle osservazioni del contribuente, formulate ai sensi del predetto articolo 12 dello Statuto del contribuente. L’amministrazione finanziaria ha l’obbligo di valutare le osservazioni, ma non di esplicitare tale valutazione nell’atto impositivo.

Immaginiamo che Tizio riceva un avviso di accertamento senza riscontro alle sue osservazioni presentate in base all’articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. Secondo la sentenza citata, tale avviso risulta valido.

Quali sono i precedenti della Corte di Cassazione in merito?

La Corte di Cassazione, con diverse sentenze [2], ha affermato che l’amministrazione finanziaria è tenuta a valutare le osservazioni del contribuente, ma non è obbligata a esplicitare tale valutazione nell’atto impositivo.

La questione del cosiddetto “contraddittorio endoprocedimentale” è stata oggetto di numerose decisioni della Corte di Cassazione, che ha consolidato un orientamento a partire dalla sentenza a Sezioni Unite del 2015 [3]. Secondo tale orientamento, il diritto nazionale non impone all’amministrazione fiscale un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale in assenza di specifica prescrizione, e la violazione di tale obbligo non comporta l’invalidità dell’atto.

Qual è il punto di vista della Corte costituzionale sul tema?

La Corte costituzionale [4] ha esaminato la questione del contraddittorio endoprocedimentale, dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12. La Corte ha sottolineato che spetta al legislatore adeguare il diritto vigente, scegliendo tra diverse opzioni che tengano conto e bilancino i diversi interessi in gioco, in particolare attribuendo adeguato rilievo al contraddittorio con i contribuenti.

Quali sono le possibili evoluzioni legislative in materia di contraddittorio endoprocedimentale?

È importante notare che il monito della Corte costituzionale sembra essere stato già recepito nel disegno di legge delega per la riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei ministri e in corso di approvazione al Parlamento. Tra gli obiettivi della riforma rientra l’«applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio a pena di nullità», con la specifica previsione di un «obbligo da parte dell’ente impositore di motivare espressamente sulle osservazioni formulate dal contribuente».

 

 
Pubblicato : 11 Maggio 2023 12:00