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Abuso edilizio: un giudice civile può ordinare la demolizione?

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(@paolo-florio)
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Una interessante sentenza stabilisce che nessun giudice, nell’ambito di un processo civile, può ordinare la demolizione di un abuso edilizio. Il potere spetta solo all’autorità amministrativa o al giudice penale che accerta il reato.

Immagina di doverti difendere in un processo contro il tuo condominio che ti accusa di aver realizzato una veranda violando il decoro architettonico del palazzo. Nel corso della causa si accerta anche l’assenza di un permesso di costruire validamente rilasciato dal Comune. Nel caso in cui il tribunale dovesse dare ragione ai tuoi avversai, il giudice civile può ordinare la demolizione dell’abuso edilizio?

Questa domanda è diventata centrale dopo la sentenza numero 567 del Tribunale di Pavia pubblicata il 4 maggio 2023. In questo articolo, analizzeremo il contesto dell’illecito edilizio, la competenza giurisdizionale e le implicazioni della suddetta sentenza. Attraverso un caso pratico, cercheremo di fare luce su questi temi complicati, mettendo in evidenza i principi giuridici fondamentali e le loro applicazioni pratiche.

Chi può ordinare la demolizione di un abuso edilizio?

Il giudice civile non può ordinare la demolizione di un abuso edilizio. Questa competenza appartiene al giudice amministrativo, in quanto riguarda il rapporto tra il privato e la Pubblica Amministrazione, oppure al giudice penale incaricato di accertare l’esistenza del reato. Questa distinzione è stata precisata dal Tribunale di Pavia con la sentenza sopracitata.

Qual è stato il caso esaminato dal Tribunale di Pavia?

Il caso riguardava un condomino che si era lamentato della costruzione di una tettoia e di una scala a chiocciola realizzate da un altro condomino, sostenendo che queste opere fossero state realizzate senza i necessari titoli amministrativi. Il reclamante chiedeva che fosse ordinata la rimozione immediata delle opere, sostenendo che alteravano l’estetica dell’edificio e compromettevano l’utilizzo dei beni comuni.

La difesa sosteneva che la richiesta di demolizione non fosse legittima, poiché la prerogativa di ordinare la demolizione di manufatti è attribuita alla Pubblica Amministrazione e non alla magistratura ordinaria. Inoltre, ha negato l’esistenza di limitazioni alla godibilità dei beni comuni.

Il Tribunale di Pavia ha accolto l’argomentazione della difesa, affermando che la richiesta di demolizione delle opere non era legittima. Ha evidenziato che la questione dell’abusivismo edilizio è di competenza pubblicistica e che solo il giudice amministrativo è legittimato a sanzionare il responsabile con l’ordine di demolizione.

Cosa significa questo per il futuro dell’abusivismo edilizio?

Questa sentenza stabilisce un precedente importante nella gestione degli abusi edilizi. Stabilisce che i privati non possono richiedere la demolizione di un abuso edilizio attraverso il giudice civile solo perché l’opera non ha ottenuto le prescritte autorizzazioni amministrative. Per tali questioni bisogna infatti rivolgersi al giudice amministrativo (il TAR).

Il privato può ottenere l’ordine di demolizione dell’abuso edilizio solo se l’opera viola le regole civilistiche come ad esempio quelle relative alla distanza minima tra costruzioni confinanti, i divieti imposti dal regolamento condominiale o quando lede il decoro architettonico del fabbricato o può pregiudicare la proprietà del vicino (si pensi a un muro che rischia di franare o all’abbattimento di una parete che potrebbe pregiudicare la stabilità dell’edificio).

Mi posso opporre a un’opera del vicino senza licenza edilizia?

Fermo restando il diritto di accesso agli atti amministrativi che ha ciascun cittadino per verificare se l’opera realizzata dal vicino è munita delle autorizzazioni edilizie, in caso di abuso è del tutto rivolgersi al giudice civile per chiederne la demolizione poiché non è competenza di quest’ultimo l’emissione di tale provvedimento. Bisogna piuttosto rivolgersi al TAR o denunciare l’abuso edilizio affinché sia il giudice penale a impartire l’ordine.

Un’opera che non viola quindi i diritti del vicino ma che non è in regola dal punto di vista urbanistico non può essere demolita per ordine del giudice civile.

Al contrario, un’opera in regola dal punto di vista urbanistico, ma che viola le regole del diritto privato sulla proprietà può subire un ordine di demolizione anche dal giudice civile.

 
Pubblicato : 10 Giugno 2023 18:30