forum

La sentenza suicida...
 
Notifiche
Cancella tutti

La sentenza suicida su Acerbi, il mito di Antigone e la ridicola giustizia sportiva

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
56 Visualizzazioni
(@cataldo-intrieri)
Post: 5
Active Member Registered
Topic starter
 

Leggendo le singolari e contraddittorie motivazioni della sentenza del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea sul caso Juan Jesus-Acerbi, all’appassionato di storia del diritto viene in mente un libro di oltre un secolo fa: “Le sentenze suicide”.

Fu scritto da un geniale avvocato napoletano, Gennaro Escobedo, fondatore della prestigiosa rivista “La giustizia penale”. Egli denunciava un fenomeno deteriore e ricorrente allorché buona parte dei delitti erano giudicati dalle corti di assise con i giudici popolari. Poteva accadere che costoro, numericamente in maggioranza, mettessero in minoranza i giudici professionali obbligandoli a decisioni finali cervellotiche e non condivise. Costoro, redigendo le motivazioni, ricorrevano a un disdicevole espediente: argomentavano in modo totalmente difforme dalla decisione finale. Ad esempio elencavano le prove schiaccianti contro l’imputato assolto evidenziando così il loro dissenso verso un verdetto assunto dagli altri giudici contro il loro avviso. Lo scopo era quello di far annullare la sentenza nel successivo grado di giudizio imponendo così “la giustizia”. Quella del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea rientrerebbe nel novero, se non fosse che la sua sentenza è inappellabile.

Pure questo autorevole giurista, scaraventato dalla bonaccia degli studi sul diritto della navigazione ai marosi del diritto sportivo, con ogni evidenza ci lancia un suo personale messaggio nella bottiglia, una confessione, un non detto che egli mette agli atti perché rimanga.

Altrimenti non potrebbe spiegarsi la stridente contraddizione delle sue motivazioni quando scrive che «il contenuto discriminatorio (delle frasi di Acerbi) senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore della Soc. Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore “offeso” (Juan Jesus), senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale». Dunque il giudice ammette che le frasi furono pronunciate e che Juan Jesus abbia detto il vero e a nulla rileva che solo lui abbia sentito.

L’articolo 28 del Codice di giustizia sportiva dispone che «costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori».

Trattasi di reato “di pericolo” e a “consumazione istantanea” non richiedendo che l’insulto sia percepito dal destinatario o da una pluralità di soggetti. Basta sia stato pronunciato e ciò, ci dice Mastandrea, è avvenuto. Non solo, egli ribadisce altresì che «la condotta discriminatoria, per la sua intrinseca gravità e intollerabilità, perdipiù quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve essere sanzionata con la massima severità a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive». Dunque il reato c’è stato, e va sanzionato, quindi… Acerbi viene assolto.

Gli si fa tuttavia un grave torto scrivendo che il giudice abbia assolto il calciatore nerazzurro “per mancanza di prove”, manco fosse un giudice di pace improvvisato e pasticcione. Piuttosto vediamo di seguire il suo ragionamento.

Come sia potuto avvenire il funambolismo giuridico sopra descritto, degno della penna di Escobedo, viene spiegato in tre righe finali allorché il giurista spiega il suo reale intimo pensiero. Sì, Acerbi ha offeso Juan Jesus e l’epiteto è discriminatorio, tale da essere punito severamente, «ma occorre nondimeno, e a fortiori, che l’irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio».

Ecco qui sta il punto: la pena prevista dal codice sportivo è così sproporzionata, irrimediabile, per Acerbi una sorta di ergastolo sportivo, che per irrogarlo c’è bisogno di altre prove a modo di “buon peso”.

Quanti etti di ulteriori riscontri siano necessari Mastrandrea non lo dice, ma viene in mente un vecchio detto diffuso tra i praticoni delle aule di giustizia: «Poca prova, poca pena», una sorta di brocardo popolare, che è un inno all’ipocrisia del giudizio penale.

Qui, non potendosi diminuire la sanzione (minimo dieci giornate senza possibilità di attenuante), meglio assolvere, anche se Juan Jesus ha ragione: la prova della sua deposizione pesa poco, molto poco.

Nel mondo della giustizia ordinaria la giurisprudenza è granitica: le prove non si contano ma si pesano, e la deposizione della parte offesa di uno stupro, di una rapina, di un tentato omicidio, da sola vale abitualmente decenni di galera.

E allora il giudice sportivo si è macchiato di una grave ingiustizia? A me piace pensare che il presidente Mastrandrea abbia percorso altri sentieri ben più elevati, sulle tracce del mito di Antigone e del principio di Radbruch. E qui sopraggiunge la vertigine. Secoli di dibattito giuridico tra positivisti e giusnaturalisti, alimentati dalla leggenda della pietà dell’eroina che sacrifica la vita contro una legge iniqua che le vieta la sepoltura del fratello morto stabilita dal padre Creonte. Nel suo ultimo libro, l’illustre storica Eva Cantarella si scaglia contro il falso mito della pietà di Antigone in nome del primato della legge del principio di uguaglianza degli uomini di fronte alla Norma (maiuscolo, sì), a favore di Creonte.

Mastrandrea, come l’eroina della tragedia di Sofocle, ha invece ritenuto che una legge morale dovesse prevalere su quella positiva scritta nell’ordinamento sportivo perché essa è sproporzionata rispetto alla colpa di cui Acerbi si è macchiato. Avrà soppesato la tragedia umana del vecchio calciatore di fronte a un fine carriera inglorioso e si sarà chiesto se fosse “giusto” secondo canoni che la norma chiamato ad applicare non prevedono né consentono.

E ha ragione il magistrato perché più volte corti europee e Corte Costituzionale hanno sanzionato le pene sproporzionate che non consentono al giudice di dosare secondo giustizia la gravità di una condotta. Fosse stato un ordinario giudizio egli sicuramente si sarebbe rivolto alla Consulta, chiedendo di dichiarare incostituzionale la pena.

Non potendolo fare ha vergato una sentenza “scandalosa” (nel senso di voler suscitare meraviglia e provocazione), ma la colpa non è sua, è di un ordinamento inadeguato, quello sportivo, e dell’ipocrisia di un legislatore che nello sport come nella vita di tutti i giorni si illude di combattere il male con le pene “esemplari”.

Ecco: voglio pensare che con quelle brevi righe il giudice Mastrandea abbia voluto sottintendere che un ordinamento che nega un giusto processo, la proporzione della pena, la possibilità del riscatto non è capace di dare giustizia, che non può scaricarsi sul “piccolo giudice” (come il protagonista di “Porte Aperte” di Sciascia) il peso di un’ipocrisia di cui ci si riempie la bocca.

E allora dia retta Juan Jesus: si rivolga alla giustizia ordinaria, se ne infischi delle clausole compromissorie, vada da un giudice, chieda giustizia “vera”, invece di un ridicolo simulacro cui non credono gli stessi sacerdoti che si rifiutano di officiare.

 
Pubblicato : 28 Marzo 2024 05:45