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Volo cancellato: quando si ha diritto al danno morale?

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(@angelo-greco)
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Oltre al risarcimento riconosciuto dalla compagnia aerea, il passeggero può ottenere un’ulteriore somma se dimostra che il danno ha leso un diritto costituzionale.

La normativa europea (regolamento n. 261/2004) stabilisce una serie di diritti per il passeggero che, a causa di un volo cancellato, è costretto a rinunciare al viaggio o a rimandare la partenza. Difatti, questi può scegliere tra il rimborso del prezzo del biglietto, imbarco sul primo volo alternativo (anche in una data successiva), l’assistenza a terra (pasti e bevande), la sistemazione in albergo, il trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa. Inoltre gli è dovuto un risarcimento: la cosiddetta compensazione pecuniaria. Ma, come vedremo a breve, questa è costituita da una somma spesso irrisoria per i pregiudizi subiti. Di qui la frequente domanda: è possibile ottenere un ulteriore risarcimento? In caso di volo cancellato quando si ha diritto al danno morale? La questione è stata di recente trattata dalla Cassazione. Ma procediamo con ordine.

A quanto ammonta il risarcimento per il volo cancellato?

L’ammontare della compensazione pecuniaria riconosciuta per legge e senza bisogno della dimostrazione di un effettivo danno, varia a seconda della tratta aerea (all’interno dell’UE oppure all’esterno) e della distanza in chilometri da percorrere. Ecco quali sono le somme.

Tratte aeree intracomunitarie

  • inferiori o pari a 1500 km: euro 250
  • superiori a 1500 km: euro 400

Tratte aeree extracomunitarie

  • inferiori o pari a 1500 km: euro 250
  • comprese tra 1500 e 3500 km: euro 400
  • superiori a 3500 km: euro 600

La compensazione pecuniaria non spetta nelle seguenti ipotesi:

  • se la compagnia aerea dimostra che la cancellazione è dovuta a fattori eccezionali e ad essa non imputabili, come condizioni meteo avverse, scioperi o problemi di sicurezza improvvisi e imprevedibili;
  • se il viaggiatore è stato informato della cancellazione del volo: a) almeno 14 giorni prima della data prevista di partenza; b) tra le due settimane e i sette giorni prima della partenza, a condizione che sia stato proposto un volo sostitutivo che parta non oltre due ore prima dell’orario originale e arrivi a destinazione con un ritardo massimo di quattro ore rispetto all’orario programmato; c) meno di sette giorni prima della partenza, con l’offerta di un volo alternativo che parta non oltre un’ora prima e arrivi al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.

È possibile ottenere un ulteriore risarcimento del danno in caso di cancellazione del volo?

Quelli che abbiamo appena visto sono gli indennizzi previsti dalla legge che vengono erogati a semplice esibizione del biglietto e senza alcun bisogno di dimostrare un pregiudizio.

La domanda che in molti si fanno però è che succede se si riesce a fornire la prova di un ulteriore e grave danno?

Partiamo da un principio fondamentale nel nostro ordinamento. Ogni danno deve essere dimostrato. Esso infatti non può essere ritenuto implicito e scontato nell’illecito stesso (esso non è – come dicono i tecnici del diritto – in re ipsa).

C’è poi un’altra questione importante da tenere in considerazione. Nel 2008, con due famosissime sentenze, la Cassazione ha detto che non tutti i danni morali possono essere risarciti ma solo quelli che:

  • derivano da un reato;
  • derivano dalla violazione di un diritto costituzionale.

Ciò è stato stabilito per evitare la proliferazione di richieste di risarcimento per pregiudizi irrisori (“bagatellari”) che non possono essere dimostrati.

I “piccoli fastidi quotidiani”, quelli cioè che fanno parte del comune vivere – come appunto il ritardo di un mezzo pubblico oppure un tacco rotto in un tombino – non sono dunque risarcibili.

Questo porterebbe a dire che il risarcimento del danno morale in caso di cancellazione del volo non è dovuto. Ma non è così. Esistono delle eccezioni e queste coincidono proprio con la lesione di diritti costituzionali. Per comprendere meglio quando spetta il danno morale per la cancellazione del volo è bene spiegare il caso sottoposto all’attenzione della Cassazione.

Quando spetta il danno morale per la cancellazione del volo?

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 33276 del 29 novembre, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale per un uomo che non aveva potuto partecipare al funerale del padre a causa della cancellazione del volo.

In questa occasione la Corte ha ribadito che il risarcimento per danno non patrimoniale, come la mancata partecipazione a un funerale, è possibile in quanto la lesione di diritti inviolabili, come quelli familiari, è ritenuta grave e non futile.

Dunque, per ottenere il risarcimento, è necessario che:

  • l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale (si tratti cioè della lesione di un diritto riconosciuto dalla nostra Costituzione);
  • la lesione sia grave;
  • il danno non sia futile.

Tale principio era stato già affermato in un altro importante precedente della stessa Cassazione, la sentenza n. 26972/2008.

Del resto anche la Corte di Giustizia UE, con la sentenza C-83/10 del 13/10/2011, ha stabilito che i passeggeri possono richiedere un risarcimento supplementare se la compensazione pecuniaria non copre interamente il danno subito.

Il giudice deve comunque valutare, caso per caso, se il danno morale ha superato una soglia di gravità sufficiente, considerando la tutela costituzionale delle relazioni familiari e l’unicità dell’evento mancato.

Il danno non patrimoniale deve essere provato?

Come detto sopra, il danno deve essere sempre provato, non è cioè in re ipsa. Dunque questo vale anche per il danno patrimoniale da volo cancellato. Ma siccome si tratta di una prova difficile da fornire, è possibile ricorrere anche alle cosiddette presunzioni (cioè gli indizi).

 
Pubblicato : 4 Dicembre 2023 10:00