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Volo cancellato: la compagnia deve rimborsare anche il transfer in bus?

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(@raffaella-mari)
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Spese di taxi o autobus dall’aeroporto all’albergo: a carico di chi sono?

Quando un volo viene soppresso, il passeggero può scegliere tra il rimborso del biglietto o un volo alternativo. In entrambi i casi potrebbe essere necessario fare sosta in un albergo. In questi casi chi gli paga le spese di trasporto? In caso di volo cancellato, la compagnia deve rimborsare anche il transfer in bus o con altri mezzi di trasporto come il taxi?

La questione è stata oggetto di alcuni chiarimenti da parte della giurisprudenza. Cerchiamo di comprendere come stanno le cose.

Volo cancellato: diritti del passeggero

Se un volo viene soppresso il passeggero ha il diritto di scegliere tra:

  • il rimborso del prezzo del biglietto;
  • l’imbarco sul primo volo alternativo, anche se in altra data.

Inoltre ha diritto a ottenere:

  • l’assistenza a terra, compresa di pasti e bevande;
  • la sistemazione in albergo, se necessaria;
  • la compensazione economica per il danno subito.

Questa compensazione – una sorta di risarcimento del danno – varia a seconda del tipo di tratta e del chilometraggio. In particolare:

  • per voli all’interno dell’UE fino a 1.500 km: 2050 euro;
  • per voli all’interno dell’UE da 1.5001 km a salire: 400 euro;
  • per voli fuori l’UE fino a 1.500 km: 250 euro;
  • per voli fuori l’UE da 1.501 a 3.500 km: 400 euro;
  • per voli fuori l’UE da 3.501 a salire: 600 euro.

Inoltre, secondo la giurisprudenza, il passeggero ha diritto all’ulteriore risarcimento del danno morale se riesce a dimostrare il pregiudizio a un diritto tutelato dalla Costituzione (si pensi a un viaggio per motivi di salute, per partecipare a un funerale) o comunque la lesione di un diritto non futile.

Spese di transfer su chi gravano?

Nel caso di volo cancellato, anche se si tratta di un volo low cost, il passeggero ha diritto alla restituzione del prezzo pagato per il trasferimento in pullman da e per l’aeroporto: è il regolamento Ce 961/2007 a imporre alla compagnia la refusione delle spese sostenute dal cliente onde evitare un ingiustificato arricchimento. Si tratta infatti di un costo sostenuto a causa dell’inadempimento consequenziale alla cancellazione del volo, frutto di un’iniziativa unilaterale del vettore. È quanto emerge dalla sentenza 1230/17, pubblicata dalla sesta sezione civile del giudice di pace di Torino. Tale diritto spetta anche nel caso di volo fuori dall’UE.

La sentenza fa riferimento alle spese di autobus non riferendosi invece al taxi. Laddove però il primo mezzo non dovesse essere disponibile o, se disponibile, particolarmente scomodo, allora è da ritenere che il viaggiatore abbia diritto a scegliere un altro mezzo di trasporto, ivi compreso appunto il taxi o il NCC.

In caso di ritardo nel pagamento delle spese di transfer, il passeggero ha inoltre diritto al pagamento degli interessi (al tasso legale) e della parcella dell’avvocato per i solleciti inviati con la raccomandata di diffida. Ogni spesa, insomma, sostenuta dal passeggero a causa della soppressione del volo deve essere a carico della compagnia aerea.

 
Pubblicato : 20 Dicembre 2023 13:00