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Vizi della cosa: o la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto

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(@mariano-acquaviva)
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Azione redibitoria ed estimatoria: la richiesta di riduzione del prezzo è incompatibile con l’azione per la risoluzione del contratto.

La legge tutela il compratore nel caso in cui il bene che gli è stato venduto non è conforme alle sue aspettative in quanto imperfetto. Per la precisione, nel caso di acquisto di un bene che risulti difettoso l’acquirente deve scegliere se agire in causa per chiedere la riduzione del prezzo di vendita (con conseguente restituzione di parte del denaro già versato) oppure la risoluzione del contratto (con conseguente restituzione di entrambe le prestazioni già eseguite e scioglimento da tutti gli obblighi). Sono questi i rimedi tipici nel caso di vizi della cosa venduta. Approfondiamo l’argomento.

Azione redibitoria ed estimatoria: differenza

Secondo la giurisprudenza [1], la cosiddetta “azione redibitoria”, volta a ottenere la risoluzione del contratto (ossia lo scioglimento dell’accordo con liberazione, per entrambe le parti, dall’obbligo delle relative prestazioni), è incompatibile con la cosiddetta “azione estimatoria”, volta invece a ottenere solo una riduzione del prezzo.

Benché non vi siano esplicite norme di legge a vietarlo, secondo la giurisprudenza o si agisce per ottenere la risoluzione del contratto oppure la riduzione del prezzo di vendita. Non si può chiedere la prima e, in subordine, la seconda. Insomma: delle due, l’una.

La differenza tra i due tipi di azione è fondamentale e, se si sbaglia, si rischia di perdere la causa. Infatti:

  • la risoluzione del contratto si può chiedere solo in caso di inadempimento grave della controparte;
  • nel caso, invece, in cui tale inadempimento non riguardi una qualità essenziale del bene, è possibile solo chiedere la riduzione del prezzo di vendita.

Azione redibitoria ed estimatoria: quale scegliere?

Dunque, se il difetto non è tale da rendere il bene completamente inservibile, è meglio accontentarsi della richiesta di riduzione del prezzo visto che la risoluzione del contratto verrebbe certamente rigettata dal giudice.

 
Pubblicato : 10 Settembre 2023 15:16