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Violazione doveri coniugali: quali sono i reati più comuni?

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(@mariano-acquaviva)
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Obbligo di assistenza morale e materiale del coniuge: quando scatta il penale e quando, invece, c’è solo illecito civile?

Dal matrimonio derivano precisi obblighi giuridici in capo ad entrambi i coniugi, la violazione dei quali ha conseguenze ben precise, alcune delle quali perfino di tipo penale. Quali sono i reati più comuni in caso di violazione dei doveri coniugali? Scopriamolo.

Violazione degli obblighi di assistenza

Il reato più comune che si può commettere violando i doveri coniugali è quello di privare il coniuge della necessaria assistenza, sia affettiva che economica.

Secondo la legge [1], infatti, dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale. I coniugi si impegnano quindi a sostenersi vicendevolmente, non solo dal punto di vista economico ma anche affettivo.

Se la moglie si ammala di tumore, il marito dovrà sorreggerla nel difficile percorso di cure che dovrà affrontare. Il mero sostegno economico non è sufficiente.

Perché scatti il reato occorre però che il totale disinteresse nei confronti del coniuge si accompagni:

  • all’abbandono della casa familiare;
  • a una condotta “contraria all’ordine o alla morale delle famiglie”. Si pensi al marito che vive con un’altra donna oppure che non nasconde la propria relazione adulterina.

Al ricorrere di queste circostanze, si commette un reato punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 a 1032 euro [2].

Le suddette pene si applicano congiuntamente se il coniuge dilapida il patrimonio comune oppure fa mancare i mezzi di sussistenza all’altro.

Commette reato il marito che sperpera lo stipendio giocando ai videopoker, lasciando la famiglia priva di sostentamento.

Il solo abbandono del tetto coniugale, non accompagnato dal disinteresse economico, non costituisce reato.

Maltrattamenti in famiglia

Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco al rispetto, che non viene meno nemmeno nell’ipotesi di separazione.

Chi umilia e denigra costantemente il proprio coniuge commette il reato di maltrattamenti in famiglia che, per pacifica giurisprudenza, scatta non solo in presenza di violenze fisiche ma anche morali.

Il marito che non perde occasione di insultare e mortificare la moglie in presenza di altre persone rischia di essere denunciato per maltrattamenti.

Perché scatti il reato, quindi, non è necessario l’impiego della forza bruta: per la legge si può parlare di “maltrattamenti” in presenza di ripetuti abusi psicologici nei confronti del convivente.

La pena prevista è la reclusione da tre a sette anni. Sono previsti aumenti al ricorrere di alcune particolari circostanze, come ad esempio nell’ipotesi in cui la vittima sia una donna incinta [3].

Mancato pagamento del mantenimento

Non versare il mantenimento al coniuge separato costituisce reato punito con le stesse pene previste per la violazione degli obblighi di assistenza in costanza di matrimonio [4].

Il reato scatta solamente se c’è il dolo, cioè la volontà di non pagare il mantenimento pur potendolo fare.

Al contrario, il nullatenente non potrà essere condannato in sede penale, nonostante l’obbligo (non rispettato) di mantenere il coniuge; e ciò perché non c’è la volontà di venir meno al dovere, ma semplicemente non si è in grado di assolverlo.

La Corte di Cassazione [5] ha specificato come l’obbligo di assistenza a seguito della separazione imponga una valutazione comparativa delle capacità economiche dei coniugi.

L’omesso versamento dell’assegno, pertanto, in mancanza del presupposto dello stato di bisogno del beneficiario, non può integrare gli estremi del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, laddove tale violazione sia imputabile a precarie condizioni economiche dell’obbligato.

In sostanza, il giudice è chiamato a valutare se la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento sia imputabile ad una precisa volontà del soggetto obbligato di violare i propri obblighi di assistenza familiare oppure sia piuttosto conseguenza di una reale difficoltà di ordine economico alle cui conseguenze il soggetto sarebbe stato esposto anche in costanza di matrimonio.

 
Pubblicato : 19 Ottobre 2023 16:30