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Violazione di domicilio: ultime sentenze

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Definizione di privata dimora e di proprietà privata; tutela dell’inviolabilità del domicilio; legittima difesa; furto; rapina; manomissione della serratura.

Commette violazione di domicilio chi si introduce con violenza nella casa da cui è stato escluso a seguito della cessazione del rapporto di convivenza? E’ violazione di domicilio entrare senza permesso nello studio di un avvocato per prendere dei documenti? Per scoprire quando sussiste il reato di violazione di domicilio, leggi le ultime sentenze.

Violazione di domicilio: configurabilità del reato

Ai fini della configurabilità del reato di violazione di domicilio, l’occupazione non coperta da valido titolo non esclude in capo all’occupante l’esercizio dello “ius excludendi”, quando le particolari modalità con cui si è svolto il rapporto con il titolare del diritto sull’immobile consentono di ritenere quel luogo come l’effettivo domicilio dell’occupante medesimo; in tal senso, viene in rilievo non già il titolo formale in virtù del quale il domicilio – nell’accezione, costituzionalmente tutelata, di luogo in cui si esplica la personalità dell’individuo nell’intimità – è costituito, bensì il rapporto di fatto instaurato con l’abitazione (confermata, nella specie, la responsabilità per violazione di domicilio della proprietaria di un immobile concesso in locazione che si era introdotta con violenza nell’appartamento occupato dalle persone offese in virtù di un contratto di locazione non registrato; irrilevante il fatto che le persone offese avevano sospeso il pagamento del canone, atteso che l’imputata non aveva intrapreso azione giudiziaria alcuna).

Cassazione penale sez. V, 23/09/2022, n.39809

Violazione di domicilio ed esclusione dell’elemento soggettivo del reato

In ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di violazione di domicilio (consistente nella coscienza e volontà dell’agente di introdursi o di trattenersi nell’altrui abitazione contro la volontà di colui che è titolare del diritto di esclusione), l’errore scusabile ai fini dell’elemento intenzionale del reato, oltre che ad incidere sul fatto costituente reato, deve discendere dall’erronea interpretazione di una legge extrapenale e cioè deve cadere su una norma destinata esclusivamente a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, né richiamati, esplicitamente o implicitamente, dalla norma penale, in quanto tale legge, inserendosi nel precetto ad integrazione della fattispecie criminosa, concorre a formare l’obiettività giuridica del reato, con la conseguenza che l’errore che ricade su di essa non può avere efficacia scusante al pari dell’errore sulla legge penale vera e propria (confermata nella specie la responsabilità dell’imputato per il reato di violazione di domicilio, commesso per aver organizzato un “Rave Party” introducendosi nella veranda privata di un’abitazione, in quel momento disabitata, atteso che le particolari condizioni del luogo, vale a dire, l’esistenza di un manufatto, rappresentato dalla struttura della veranda, il rapporto di pertinenzialità con un’abitazione e l’esistenza di cancelli, rendevano immediatamente percepibile l’altruità del luogo, nonostante la sua libera accessibilità dalla spiaggia).

Cassazione penale sez. V, 14/09/2022, n.37881

Fruizione dell’immobile

Ai fini della sussistenza del reato di violazione di domicilio è necessario che vi sia attuale fruizione dell’immobile, mentre non è sufficiente o ammissibile l’astratta destinazione o adibizione alla vita domestica, di contro una casa disabitata non garantisce il diritto tutelabile della libertà individuale inteso in senso di libertà domestica.

Tribunale Lecce sez. I, 09/05/2022, n.1305

Violazione di domicilio: occupazione dell’immobile non sorretta da un titolo valido

Ai fini della configurabilità del reato di violazione di domicilio, l’occupazione dell’immobile non coperta da valido titolo non esclude in capo all’occupante l’esercizio dello ius excludendi, quando le particolari modalità con cui si è svolto il rapporto con il titolare del diritto sull’immobile consentono di ritenere quel luogo come l’effettivo domicilio dell’occupante medesimo.

Corte appello Campobasso, 03/03/2022, n.48

Tentato furto in abitazione e violazione di domicilio

Non può essere derubricato a violazione di domicilio la condotta dei soggetti che si introducano nel domicilio della persona offesa, forzando una delle possibili entrate mediante l’utilizzo di grimaldelli idonei allo scassinamento della porta, con l’evidente intento di impossessarsi di beni mobili presenti nell’abitazione stessa. Tale condotta infatti, integra il reato di furto in abitazione, ove non si sia consumata la sottrazione dei beni, nella sola forma del tentativo.

Corte appello Trento, 25/02/2022, n.2

Violazione di domicilio: privata dimora e attività lavorativa

Non integra il reato di violazione di domicilio, l’introduzione abusiva e contro la volontà, anche attuata mediante l’inganno, in un locale destinato ad uffici di una società in quanto qualificabile come privata dimora. Possono essere equiparati privata dimora i luoghi di lavoro in cui vengano svolti atti della vita privata e nei quali sia precluso l’accesso a soggetti terzi.

Tribunale Udine, 14/02/2022, n.208

Lesioni personali aggravate e violazione di domicilio

Sussiste la responsabilità per il reato di lesioni aggravate dal nesso teleologico nella condotta di chi faccia cadere a terra la vittima per entrare nell’abitazione di questa al sol fine di manifestare il proprio disappunto su una questione che la p.o. aveva deciso di troncare rientrando in casa ed anche quella del reato di violazione di domicilio dal momento che la predetta condotta abbia determinato l’ingresso dell’aggressore nel domicilio della p.o. senza l’autorizzazione della stessa.

Tribunale Napoli sez. VI, 23/04/2021, n.2219

Il divieto di accedere al domicilio violato

Ai fini della configurabilità del reato di violazione di domicilio, la fonte dello ius excludendi può essere costituita anche da un provvedimento giudiziario. (Fattispecie in cui il divieto di accedere al domicilio violato derivava da un provvedimento del tribunale per i minorenni che, a tutela dei figli minori, vietava temporaneamente al padre l’accesso alla abitazione familiare).

Cassazione penale sez. V, 25/01/2021, n.7592

Violazione di domicilio: prove della responsabilità

Seppur provato che l’accesso della recinsione esterna della casa fosse chiuso, non può ritenersi provata la responsabilità dell’imputato per il reato di violazione di domicilio da un messaggio(sms) con il quale dichiari di aver lasciato i fiori alla p.o., non potendosi desumere con certezza che sia stato egli e non altri ad introdursi arbitrariamente nella proprietà.

Tribunale Udine, 23/07/2020, n.822

Legittima difesa e violazione del domicilio

In tema di eccesso colposo nella legittima difesa, il novum normativo introdotto dalla legge n. 36 del 2019, che ha innovato il disposto degli articoli 52 e 55 del Cp, disciplinando espressamente l’ipotesi in cui la reazione all’offesa ingiusta è stata posta in essere a seguito della violazione del domicilio (il novellato articolo 55, infatti, stabilisce che “nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, comma 1, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivato dalla situazione di pericolo in·atto”, quale disposizione più favorevole in guanto ampliativa dei casi di non punibilità, rispetto alla previgente fattispecie di eccesso colposo, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del Cp deve trovare applicazione retroattiva rispetto a fatti anteriormente commessi.

Cassazione penale sez. IV, 28/05/2019, n.28782

Manomissione delle serrature nella casa familiare assegnata all’ex coniuge

Si configura il reato di violazione di domicilio quando l’ex coniuge si introduce nella casa familiare, assegnata alla moglie mediante provvedimento del giudice non ancora formalmente esecutivo, manomettendo le serrature.

Cassazione penale sez. V, 03/04/2019, n.32840

Furto aggravato e violazione del domicilio

Il principio del favor rei va applicato specificatamente al caso concreto nel bilanciamento di attenuanti e aggravanti tenendo conto del risultato finale e non della previsione della norma astrattamente più favorevole.

Pertanto, il giudice penale prima di irrogare la sanzione deve analizzare se le varie condotte che costituiscono un reato complesso siano più o meno gravi rispetto alle singole ipotesi di reato per l’imputato. Ad affermarlo è la Cassazione in relazione a una vicenda nella quale i giudici di merito avevano errato nel contestare il reato di violazione di dimora all’imputato, visto che dopo l’introduzione del n. 3-bis del comma 3 dell’articolo 628 cod. pen. nel furto aggravato rimane assorbito il delitto di violazione del domicilio che costituisce reato-mezzo, legato da nesso di strumentalità a quello di furto in abitazione.

Cassazione penale sez. II, 22/03/2019, n.27816

Proprietario si introduce in casa senza il consenso del comodante

È legittimo l’esercizio, da parte del comodatario, dello jus excludendi, nei confronti dei terzi, a tutela dell’inviolabilità del domicilio in capo al comodatario, stante la legittima detenzione del bene attuata mediante la sua consegna e l’utilizzo esclusivo del bene dal contratto derivante: ciò, perché, in virtù del tipo di contratto di cui all’art. 1803 c.c., il comodatario acquisisce la detenzione qualificata della cosa, divenendo titolare di un diritto personale di godimento sul bene, avente come contenuto l’uso esclusivo del bene per gli scopi determinati dal contratto o dalla natura della cosa, cui corrisponde, nel comodante, la perdita del godimento e dell’uso della cosa stessa dal momento della consegna al comodatario (nella specie, la Corte ha annullato per l’intervenuta prescrizione la condanna per violazione di domicilio nei confronti del comodante, che si era introdotto nell’appartamento del comodatario facendo uso delle chiavi in suo possesso e scacciando gli ospiti di quest’ultimo, ma lo ha condannato al risarcimento dei danni patiti comodatario).

Cassazione penale sez. V, 08/03/2019, n.24448

Cessazione del rapporto di convivenza

Integra il reato di violazione di domicilio aggravata, ai sensi dell’art. 614, commi 1 e 4, c.p., la condotta di colui che, essendo stato escluso dall’abitazione a seguito dell’interruzione del rapporto di convivenza, vi si introduca, con violenza sulle cose ed alla persona, contro l’espressa volontà contraria della ex convivente “more uxorio”, unica titolare dello “ius excludendi”.

Cassazione penale sez. V, 19/12/2018, n.3998

Permanenza nell’abitazione da parte dell’ospitato: quando costituisce illecito?

La sopravvenuta manifestazione di volontà dell’ospitante di revocare la propria disponibilità nell’ospitare l’imputato integra fattore impeditivo all’insorgere del rapporto di stabilità indispensabile per ritenere che l’abitazione costituisca anche il domicilio del ricorrente e per escludere che la sua permanenza in loco sia caratterizzata da illiceità (confermata, nella specie, la condanna per violazione di domicilio).

Cassazione penale sez. V, 27/11/2018, n.3529

Entrare senza permesso nello studio di un avvocato: è violazione di domicilio?

Invadere lo studio legale dell’avvocato per recuperare dei documenti relativi ad una causa senza permesso è violazione di domicilio.

Cassazione penale sez. V, 18/04/2018, n.35767

Rapina in privata dimora e violazione di domicilio

La commissione di una rapina in edificio o altro luogo destinato a privata dimora configura, dopo l’introduzione del n. 3-bis del comma 3 dell’art. 628 c.p., un “reato complesso”, nel quale resta assorbito il delitto di violazione di domicilio, che costituisce reato-mezzo, legato da nesso di strumentalità a quello di rapina.

Cassazione penale sez. II, 28/03/2018, n.17147

Sostituzione della serratura della porta d’ingresso e violazione di domicilio

In tema di violazione di domicilio, perché possa ritenersi sussistente l’aggravante della violenza sulle cose, che comporta la procedibilità di ufficio, occorre non solo che l’azione sia esercitata direttamente sulla “res”, ma anche che essa abbia determinato la forzatura, la rottura, il danneggiamento della stessa o ne abbia comunque alterato l’aspetto e/o la funzione.

(Nella specie è stata ritenuta sussistente l’aggravante in relazione alla condotta dell’imputato che, pur non avendo operato la forzatura della serratura della porta di ingresso dell’appartamento, aveva però effettuato la sua sostituzione, così alterandone la consistenza).

Cassazione penale sez. V, 19/02/2018, n.23579

Atti di violenza e violazione di domicilio

Ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’ultimo comma dell’art. 614 cod. pen.(fatto commesso con violenza su persone o cose o da soggetto armato) non è sufficiente un rapporto occasionale tra gli atti di violenza e la violazione di domicilio, ma occorre un nesso teleologico tra le due azioni. Ne consegue che se la violenza è usata non per entrare o intrattenersi nell’altrui abitazione, ma per commettere un altro reato, la violazione è aggravata ai sensi dell’art. 61, n. 2 stesso codice e il reato è procedibile a querela.

(Nella fattispecie la Corte ha escluso la sussistenza dell’aggravante con riferimento alla condotta del ricorrente che, dopo essersi introdotto nell’abitazione dell’ex coniuge, strattonava la donna, le strappava dalle mani il telefono cellulare e colpiva con dei calci la porta di ingresso, rilevando che dette azioni erano espressive di uno scatto d’ira ovvero del tentativo di impossessarsi del telefono con cui la donna intendeva chiamare le forze dell’ordine).

Cassazione penale sez. VI, 19/01/2018, n.9084

Privata dimora: non coincide con la proprietà privata

In tema di violazione di domicilio, la definizione di privata dimora non può essere considerata equivalente a quella di proprietà privata; gli elementi per attribuire ad un luogo la qualifica di privata dimora sono: l’utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata in modo riservato, la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona e la non accessibilità del luogo da parte dei terzi, senza il consenso del titolare (esclusa, nella specie, la violazione di domicilio in capo all’imputato che aveva aggredito la vittima in una parte condominiale aperta al pubblico).

Cassazione penale sez. V, 21/11/2017, n.53438

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Pubblicato : 4 Gennaio 2023 06:00