Violazione della privacy e della corrispondenza dell’ex partner
Visualizzazione della posta elettronica o dei social network del tuo ex o della tua ex sfruttando la password memorizzata sui propri dispositivi.
Ti sei appena lasciato ma il mal d’amore o la tua curiosità di portano a voler per forza curiosare gli account del/della tua ex perché sei a conoscenza della sua password o la sua password è rimasta memorizzata sul tuo smartphone? Pensi di poterlo fare tranquillamente o ti viene il dubbio che si tratti di violazione della privacy e della corrispondenza dell’ex partner?
Pensi bene: secondo la Corte d’Appello di Taranto [1], un tale comportamento viola la corrispondenza dell’ex coniuge. Il principio è semplice: poiché per corrispondenza si deve intendere anche quella informatica e telematica, costituisce reato leggere l’e-mail destinata ad altri.
Nel caso specifico, dopo che l’ex marito aveva lasciato il tetto coniugale nel 2010 e, oltre al tetto, anche il pc che utilizzava con l’allora coniuge, la ex moglie ha pensato bene di produrre nel giudizio di separazione delle e-mail compromettenti inviate e ricevute dal marito.
La donna era riuscita ad accedere alla casella di posta elettronica di lui in quanto quest’ultimo aveva lasciato aperto l’accesso sul pc, ossia non aveva effettuato l’uscita al termine della sessione di navigazione.
Immediatamente querelata, la signora veniva condannata per violazione della corrispondenza [2].
Proposto l’appello, la signora si difendeva sostenendo che:
- era in possesso della password del marito e, dunque, implicitamente autorizzata a leggere la sua corrispondenza;
- la corrispondenza dell’ex non poteva qualificarsi come chiusa, in quanto sul portatile era rimasta memorizzata la sua password;
- le e-mail si visualizzavano automaticamente all’accesso del pc:
- la produzione nel giudizio di separazione delle stesse e-mail costituiva un suo diritto che intendeva esercitare.
La Corte d’Appello di Taranto, sezione penale, nel confermare la condanna della donna, ha osservato che non vi è stata alcuna autorizzazione implicita ad accedere alla posta elettronica dell’ex marito: il possesso della password da parte della donna non è stato frutto di una rivelazione volontaria ma il risultato di una operazione di memorizzazione eseguita dal pc ed avvenuta all’insaputa dell’ex marito.
Inoltre, la Corte ha ribadito che la corrispondenza informatica dell’ex marito doveva considerarsi chiusa, in quanto la memorizzazione della password ha consentito alla donna di accedere in automatico esclusivamente nella casella di posta elettronica dell’ex coniuge: la lettura delle singole e-mail è stata resa possibile solo da una successiva ed ulteriore azione consistita nel cliccare ogni messaggio di posta.
Tale principio è stato ribadito successivamente dalla Cassazione [3].
In estrema sintesi:
- chi accede alla casella di posta elettronica di un’altra persona e prende visione delle e-mail riservate commette reato alla stessa maniera di chi apre la corrispondenza cartacea di altri;
- non elimina il reato il fatto che il titolare dell’account di posta elettronica, dopo aver letto le proprie e-mail, sia rimasto «loggato», consentendo così al partner di entrare nella propria casella senza sforzi e tentativi di carpire la sua password.
Diverso è il caso dei coniugi che hanno un indirizzo di posta elettronica comune. In questa ipotesi, se è dimostrata la volontà di entrambi di voler lasciare libero l’accesso al proprio partner mediante la conoscenza delle credenziali, allora non si integrerebbe il reato di violazione di corrispondenza.
Di Vincenzo Di Ciò
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