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Video della dashcam come prova degli incidenti stradali

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(@paolo-remer)
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Quando, come e perché i filmati acquisiti dalla telecamera installata a bordo dell’auto dimostrano la ragione o il torto dei conducenti coinvolti nel sinistro.

Nell’epoca attuale sta diventando sempre più centrale il tema dei video della dashcam come prova degli incidenti stradali. Montare una telecamera sul proprio veicolo aiuta molto a risolvere casi di questo genere, e adesso ti spieghiamo il perché.

Perché la dashcam a bordo è importante

La cronaca quotidiana, purtroppo, è piena di incidenti stradali. Quelli più gravi possono comportare lesioni per le persone coinvolte e anche la morte. Ci sono, quindi, danni irreparabili, che vengono risarciti per equivalente, cioè in somme di denaro. Ma anche i sinistri stradali lievi sono sempre fonte di problemi, a causa dell’iter amministrativo – e talvolta giudiziario – da intraprendere per ottenere il risarcimento dovuto, e quindi per avere, almeno, l’indennizzo pieno del costo della riparazione del veicolo.

Ma per arrivare a questo risultato è necessario fornire la prova di avere ragione, e dunque dimostrare che l’altro conducente era in torto: ma talvolta questo non è facile. Non sempre ci sono testimonianze disponibili e a portata di mano; spesso, e specialmente quando l’incidente avviene fuori dai centri abitati e dalle autostrade, mancano anche i filmati delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso la scena del sinistro.

Ecco, proprio in tali situazioni diventano fondamentali i video della dashcam come prova degli incidenti stradali. Saprai sicuramente che la dashcam è un semplice dispositivo installato (di serie oppure in seguito, a cura del proprietario) sul cruscotto anteriore dell’auto, che funziona come una videocamera in grado di registrare ciò che accade davanti e intorno al veicolo, sia quando è in movimento sia, se si vuole, anche quando è fermo, parcheggiato, in modo da riprendere urti, vandalismi e furti.

Come la dashcam aiuta a superare la presunzione del concorso di colpa

Secondo quanto stabilisce l’articolo 2054 del Codice civile, «nello scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli».

È la basilare e ben nota regola del concorso di colpa, che può essere superata se uno dei due conducenti riesce a dimostrare di avere ragione piena, o comunque in proporzione maggiore del 50%. Può farlo se fornisce elementi tali da provare di non essere responsabile del sinistro: in tal caso la colpa va addossata, interamente o prevalentemente, all’altro conducente. E allora il risarcimento può essere totale, o comunque non dimezzato.

I filmati acquisiti e memorizzati nella dashcam aiutano molto in questo, perché possono dimostrare, ad esempio, manovre azzardate, imprudenti o errate compiute dall’altro veicolo, ed anche documentare le eventuali violazioni alle norme di circolazione stradale, come un sorpasso vietato, una precedenza non osservata o una distanza di sicurezza non mantenuta.

Così il conducente che ha montato la dashcam potrà dimostrare che è stata proprio ed esclusivamente la condotta dell’altro conducente a provocare l’incidente e dunque egli soltanto – e per lui la sua assicurazione – sarà responsabile del risarcimento dei danni a persone e cose che sono derivati dal sinistro.

Prima di proseguire, facciamo un esempio pratico dell’utilità della dashcam anche nel caso in cui nell’incidente siano coinvolti dei pedoni:

Un uomo si butta improvvisamente contro una macchina che sta sopraggiungendo: punta ad ottenere il risarcimento danni sostenendo, falsamente, di essere stato investito. Grazie alla dashcam, il conducente è in grado di dimostrare che il pedone è caduto autonomamente e volontariamente, e non c’è stato alcun impatto con il suo veicolo; inoltre egli procedeva a velocità moderata ed ha anche frenato per evitare lo scontro. La tentata truffa è così subito smascherata.

L’importanza della dashcam nella ricostruzione del sinistro

Oltre al fondamentale aspetto che abbiamo appena esaminato, la dashcam rivela la sua importanza nella ricostruzione del sinistro perché:

  • documenta anche la condotta di guida del conducente che ha installato il dispositivo a bordo del suo veicolo, e può chiarire in maniera determinante se egli si è attenuto o meno alle regole di circolazione stradale (ad esempio, procedendo a velocità moderata, dando la precedenza, tenendo la destra) e ha usato la dovuta prudenza e attenzione nel tragitto;

  • aiuta a smascherare, con i suoi dati oggettivi, le testimonianze false e compiacenti rese in favore della controparte, che altrimenti deporrebbero a suo vantaggio;

  • può integrare validamente i rilievi compiuti dalle forze dell’ordine sulla scena del sinistro, fornendo elementi utili per accertare la dinamica di verificazione dell’incidente, specialmente quando mancano tracce oggettive, come le frenate;

  • può evitare costose perizie tecniche ricostruttive, grazie alla semplice analisi visiva dei filmati, che evidenziano in modo chiaro ciò che è accaduto e dunque come e per colpa di chi è avvenuto il sinistro.

Come usare i filmati della dashcam nel giudizio risarcitorio

L’utilizzo dei filmati estrapolati dalla propria dashcam non lede la privacy dei soggetti coinvolti nelle riprese, perché questi dati personali sono necessari per far valere un diritto in giudizio, che nel nostro caso è quello finalizzato ad ottenere il risarcimento dei danni provocati dall’incidente. Ovviamente le immagini non devono essere utilizzate e diffuse in altri modi, ad esempio divulgandole sui social, altrimenti si avrebbe una violazione della riservatezza dei soggetti ritratti (anche la targa è considerata un dato personale).

Il conducente coinvolto nel sinistro, quindi, al fine di dimostrare la propria assenza di colpa e correlativamente la responsabilità della controparte, potrà fornire i files contenenti i filmati dell’incidente:

  • alla propria assicurazione, specialmente quando opera la possibilità di indennizzo diretto dei danni, compresi quelli personali riportati dai passeggeri;
  • alla compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro, per dimostrare la colpa esclusiva o prevalente del loro assicurato, ed anche, se il veicolo non è stato identificato, al Fondo Vittime della Strada;
  • al proprio avvocato di fiducia, per far valere i propri diritti, e anche quelli dei passeggeri trasportati a bordo del veicolo e coinvolti nel sinistro, sia nei confronti dell’assicurazione durante le trattative, sia nell’eventuale causa risarcitoria;
  • al giudice, allegandoli come materiale probatorio agli atti del processo.

Valore probatorio della dashcam nelle cause civili e nei processi penali

Nelle cause civili la dashcam ha un valore integrativo delle altre fonti di prova, comprese quelle avversarie, e la controparte potrebbe disconoscere la genuinità o l’attendibilità dei filmati prodotti (ma, come vedremo fra poco, deve farlo in modo esplicito, preciso e circostanziato); mentre nei processi penali, essendo la prova tendenzalmente libera, il giudice potrà basarsi, in assenza di altri elementi, anche esclusivamente sui filmati per stabilire la colpevolezza del conducente imputato.

Le immagini registrate dalla dashcam e prodotte ritualmente nel giudizio civile hanno valore di prova documentale, come le fotografie, ai sensi dell’articolo 2712 del Codice civile, che menziona espressamente «le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose», e stabilisce che esse “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime».

Ecco perché, in assenza di un disconoscimento esplicito, la dashcam costituisce una valida prova della dinamica di verificazione dell’incidente. Se il disconoscimento viene operato, il valore di prova piena della dashcam degrada a quello di «prova liberamente apprezzabile dal giudice» [1], quindi non è più vincolante. Questa è un’importante differenza rispetto alla “scatola nera“, che, invece, mantiene il valore di prova piena a meno che non si dimostri la sua manomissione o il malfunzionamento.

Va sottolineato che – come ha ribadito più volte la Corte di Cassazione [2] – il disconoscimento richiede, da parte di chi lo compie, l’indicazione di specifici elementi che attestano «la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta» nei filmati della dashcam, altrimenti la contestazione è inefficace. Quindi per destituire di valore le risultanze della dashcam non basta certo una contestazione generica e vaga: occorre, invece, un disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito.

Vi è di più: in base alle norme processuali, il disconoscimento deve avvenire nella prima udienza o nel primo scritto difensivo successivo alla produzione dei filmati in giudizio, altrimenti non potrà più essere compiuto. La contestazione tardiva e a sorpresa (ad esempio, solo nella discussione finale della causa) non è ammessa, e anche se viene compiuta non produce effetti: il valore probatorio del video è già stato riconosciuto, anche attraverso il suo mancato tempestivo disconoscimento a cura della controparte.

Nei casi più complessi e controversi (ad esempio, filmati poco chiari, di bassa qualità e scarsamente illuminati) il giudice può far espletare una Ctu cinematica, o anche tecnico-informatica, nominando un esperto per esaminare i files della dashcam e compararli con le altre risultanze probatorie.

 
Pubblicato : 7 Novembre 2023 10:00