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Verifica in studio Guardia di Finanza senza titolare: è legale?

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(@angelo-greco)
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La Guardia di Finanza può procedere a una ispezione presso lo studio professionale senza che il titolare sia presente in quel momento?

La verifica in studio da parte della Guardia di Finanza può essere eseguita anche in assenza del titolare dello studio professionale, qualora il controllo fiscale riguardi un cliente del professionista e non il professionista stesso. Questa importante precisazione è stata fornita dalla Corte di Cassazione con una recente ordinanza [1], che contribuisce a chiarire le circostanze in cui è necessaria la presenza del titolare dello studio o di un suo delegato durante un controllo fiscale.

Quando la presenza del titolare dello studio è necessaria durante un controllo fiscale?

La presenza del titolare dello studio professionale o di un suo delegato è obbligatoria soltanto quando il controllo fiscale riguarda direttamente il professionista. 

Se il controllo si concentra su un cliente del professionista, la Guardia di Finanza può procedere all’acquisizione della documentazione contabile e fiscale anche in assenza del titolare.

Qual è il caso esaminato dalla Corte di Cassazione?

Nel caso in esame, la Guardia di Finanza effettuava un controllo fiscale nei confronti di un imprenditore, e per acquisire la documentazione necessaria, si recava presso lo studio del commercialista del contribuente. Il commercialista era assente, e i finanzieri acquisivano registri e documenti tramite una collaboratrice dello studio. In seguito al controllo, venivano rilevate alcune irregolarità che portavano alla contestazione di maggiori ricavi.

Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione?

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, sostenendo che la necessità della presenza del professionista riguarda solamente i casi in cui l’attività ispettiva sia svolta nei suoi confronti e non per l’acquisizione dei documenti di un altro contribuente detenuti presso il suo studio.

Perché la presenza del professionista non è richiesta in tutti i casi?

Gli articoli 52, primo comma, del Dpr 633/1972 e 33 del Dpr 600/1973 prevedono espressamente che l’accesso nei locali destinati all’esercizio di arti e professioni debba essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. Egli infatti è custode di documenti, notizie e informazioni confidenziali relative ai suoi assistiti. Tali informazioni sono soggette a esigenze di riservatezza e, in alcuni casi, possono assumere la rilevanza del segreto professionale. Pertanto, la necessità della presenza del professionista è limitata ai casi in cui l’attività ispettiva riguardi direttamente il professionista stesso.

Esempio pratico

Poniamo il caso di Tizio, un imprenditore sottoposto a verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza. La documentazione contabile e fiscale di Tizio è conservata nello studio di Caio, il suo commercialista. La Guardia di Finanza decide di recarsi presso lo studio di Caio per acquisire la documentazione necessaria all’ispezione. Nel momento dell’accesso, Caio è assente e un suo collaboratore fornisce ai finanzieri i documenti richiesti. Successivamente, emergono delle irregolarità nella documentazione di Tizio che portano alla contestazione di maggiori ricavi.

In questo caso, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’accesso e l’acquisizione dei documenti presso lo studio di Caio è legittimo anche in assenza del titolare, poiché il controllo fiscale riguarda Tizio e non Caio.

Conclusioni

L’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto importante riguardante i controlli fiscali negli studi professionali, stabilendo che la presenza del titolare dello studio o di un suo delegato è necessaria solo quando il controllo riguarda direttamente il professionista. Questa decisione tutela la riservatezza dei clienti del professionista e garantisce il corretto svolgimento delle verifiche fiscali, nel rispetto delle norme e delle esigenze di riservatezza.

In sintesi, è fondamentale essere consapevoli delle circostanze in cui la presenza del titolare dello studio professionale o di un suo delegato è obbligatoria durante un controllo fiscale. Ciò consente ai professionisti e ai loro clienti di comprendere meglio i propri diritti e le proprie responsabilità nel corso delle verifiche fiscali, garantendo un processo trasparente e conforme alle normative vigenti.

 
Pubblicato : 12 Aprile 2023 13:15