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Usufruttuario: può chiedere il risarcimento da infiltrazioni?

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(@raffaella-mari)
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Legittimazione attiva e passiva dell’usufruttuario per i danni all’appartamento.

Semmai dovessi avere l’usufrutto di un appartamento all’interno di un condominio e, sulle pareti della tua casa, dovessero comparire macchie di umidità o muffa, potresti agire contro il responsabile o sei tenuto a chiedere l’intervento del proprietario? L’usufruttuario può chiedere il risarcimento da infiltrazioni?

Il problema della cosiddetta “legittimazione processuale attiva”, ossia della titolarità del diritto di rivolgersi al giudice per ottenere tutela, è assai frequente quando vi è uno sdoppiamento tra chi è proprietario del bene e chi ne fa uso quotidiano, come succede quando l’appartamento viene dato in affitto, in comodato o in usufrutto.

Il tema si ripropone nel caso in cui l’immobile venga danneggiato dalle infiltrazioni di acqua provenienti dall’appartamento sovrastante o dalle condutture condominiali. A questo punto sorge il problema se, a dover agire contro il responsabile, debba essere il nudo proprietario dell’immobile (che deve far di tutto per mantenere il bene in buon stato di manutenzione e assicurarne il godimento all’usufruttuario), oppure direttamente quest’ultimo in quanto ne ha la materiale disponibilità.

È chiaro che, se non correttamente applicate le regole di procedura, si potrebbe giungere a una sentenza di rigetto della domanda, alla perdita del giudizio e quindi al pagamento delle spese processuali.

Prima di stabilire se l’usufruttuario può chiedere il risarcimento del danno da infiltrazioni di acqua, è utile ricordare – perché ciò può aiutarci a comprendere la soluzione al problema – che è proprio l’usufruttuario a dover indennizzare i vicini di casa per eventuali perdite dai tubi del proprio appartamento. Come infatti chiarito dalla Cassazione con sentenza n. 20429/22, l’articolo 2051 del codice civile stabilisce che, in caso di danni procurati da una cosa, a risponderne non è solo il proprietario ma anche il custode, ossia colui che ne ha la disponibilità materiale. E quest’ultimo è di certo l’usufruttuario. Egli, in quanto mantiene una relazione diretta e immediata con l’immobile, è obbligato a provvedere alla sua manutenzione e al ripristino delle strutture danneggiate

(leggi Danni da infiltrazione: chi ne risponde se c’è l’usufrutto?).

Che succede però se l’usufruttuario è il danneggiato e non il danneggiante? Secondo il Tribunale di Avellino (sent. n. 1586/2026 del 16.09.2024), l’usufruttuario ha una autonoma legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni da infiltrazione d’acqua causati all’alloggio goduto e derivanti dai beni comuni, dal terrazzo a livello posto al piano superiore o da altre proprietà dei vicini.

Dunque l’usufruttuario, pur avendo diritto di chiedere l’intervento del nudo proprietario per tutelare il suo diritto d’uso, può decidere di agire autonomamente qualora quest’ultimo non intervenga.

Anche la Cassazione è di tale avviso. Secondo i giudici supremi (Cassazione 15913/2022, e numero 10733/2000) non sussistono ragioni per negare all’usufruttuario un’autonoma legittimazione ad agire (basata sull’articolo 2043 Codice civile) per ottenere il risarcimento dei danni causati da terzi (nel caso di specie, condomino e condominio) al bene oggetto del suo diritto di usufrutto.

Poiché l’usufruttuario ha il diritto di godere del bene, deve essergli riconosciuta anche la facoltà di agire contro chiunque ne comprometta l’integrità, provocando un’ingiustificata lesione al suo diritto di godimento.

In qualità di titolare di un diritto reale, l’usufruttuario è legittimato a opporsi a qualsiasi ingerenza di terzi che incida  sull’uso e sul godimento a lui spettante.

Del resto, se non riconoscessimo tale possibilità, la facoltà concessa all’usufruttuario di usare, godere e trarre frutti dal bene risulterebbe privo di valore pratico (Cass. sent. n. 106/1967 e n. 2777/1973).

I terzi, dal canto loro, hanno l’obbligo di astenersi da qualunque ingerenza sull’oggetto dell’usufrutto, inclusi i comportamenti che potrebbero danneggiarlo o ridurre, in tutto o in parte, le facoltà costituenti il contenuto del diritto di usufrutto, compromettendone l’esercizio.

 
Pubblicato : 27 Settembre 2024 13:30