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Usufrutto e nuda proprietà: cosa significano nella successione?

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(@adele-margherita-falcetta)
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Quello che può verificarsi alla morte di una persona con riguardo ad alcuni diritti reali di godimento che facevano capo al defunto.

Quando ci si confronta con il delicato tema delle conseguenze patrimoniali della morte di una persona, ci si imbatte spesso in due concetti chiave, ma talvolta poco compresi: usufrutto e nuda proprietà. Usufrutto e nuda proprietà: cosa significano nella successione? Questa domanda riveste un’importanza fondamentale per chiunque si trovi a navigare nelle acque, a volte tumultuose, del diritto successorio. In questa trattazione, ci proponiamo di esplorare in modo chiaro e approfondito il significato di questi termini, il loro ruolo e le loro implicazioni nel contesto della trasmissione di beni e diritti da una generazione all’altra. Partendo dalla definizione legale, esamineremo le varie forme e circostanze in cui usufrutto e nuda proprietà entrano in gioco, fornendo esempi concreti per illustrare come queste figure giuridiche influenzino la gestione e la distribuzione dell’eredità.

Cosa sono l’usufrutto e la nuda proprietà?

L’usufrutto rappresenta un diritto reale di godimento, regolamentato dagli art. 978 e seguenti del codice civile. Questo diritto permette a un individuo, denominato usufruttuario, di usare e beneficiare di un bene di proprietà di un’altra persona.

Nel caso in cui un bene sia soggetto a usufrutto, il suo proprietario assume il ruolo di nudo proprietario. Ciò significa che, pur mantenendo la titolarità legale del bene, il proprietario perde le facoltà di utilizzarlo e goderne. Questi diritti vengono invece trasferiti all’usufruttuario, che ha la possibilità di sfruttare tutti i vantaggi derivanti dal bene, a patto di non alterarnela destinazione economica prevista.

L’usufrutto può essere costituito per legge, per contratto, per testamento o per usucapione. A ricordarcelo è l’art. 978 cod. civ..

In ogni caso, il diritto – che può avere ad oggetto sia beni mobili che immobili – deve riguardare beni infungibili (cioè non sostituibili con altri della stessa tipologia) e inconsumabili. In caso contrario, evidentemente, il diritto non può pienamente esplicarsi, ma si potrà parlare, comunemente, di quasi usufrutto.

Qual è la durata dell’usufrutto?

Secondo l’art. 979 cod. civ. la durata dell’usufrutto non può superare la vita dell’usufruttuario. Se l’usufrutto è stabilito a vantaggio di un ente giuridico, la sua validità è limitata a un massimo di 30 anni. A differenza di altri diritti reali di godimento, l’usufrutto è dunque caratterizzato da una durata temporale definita.

Al momento dell’estinzione dell’usufrutto il titolare del diritto di proprietà torna ad essere pieno proprietario.

È anche possibile stabilire un usufrutto successivo, purché sia costituito inter vivos e a titolo oneroso. In questa configurazione, il diritto inizia con una persona e, alla sua morte, passa a un’altra, e così via.

Per quanto riguarda la limitazione a 30 anni per l’usufrutto a favore di enti giuridici, la maggior parte della giurisprudenza indica che questa restrizione non si applica agli enti pubblici o nei casi in cui il bene rientri nel patrimonio indisponibile dell’ente, ovvero sia soggetto a norme di pubblica utilità, tranne nei casi specificatamente previsti dalla legge.

L’usufrutto può essere ceduto ad altri?

Secondo l’art. 980 cod. civ., l’usufruttuario ha la facoltà di trasferire il proprio diritto per un periodo determinato o per la sua durata totale, a meno che il trasferimento non sia escluso dall’atto che ha originato il diritto. È necessario, però, notificare il trasferimento al proprietario del bene. Senza questa notifica, l’usufruttuario rimane responsabile congiuntamente al cessionario nei confronti del proprietario.

Un’importante eccezione è la cessione del diritto di usufrutto al nudo proprietario. In tale situazione, l’usufrutto termina per consolidamento. Inoltre, è possibile che le parti stabiliscano di comune accordo di vietare la cessione del diritto di usufrutto mediante un atto opponibile ai terzi, purché tale atto sia trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

Che sorte hanno usufrutto e nuda proprietà nella successione ereditaria?

Vediamo ora di rispondere alla domanda che ci siamo posti all’inizio. Usufrutto e nuda proprietà: cosa significano nella successione?

Generalmente l’asse ereditario, ovvero l’insieme dei beni e diritti trasmissibili dagli eredi del defunto, include tutti gli elementi di valore economico. Tuttavia, vi sono alcune eccezioni, tra cui l’usufrutto.

L’art. 979 cod. civ. stabilisce che la durata dell’usufrutto non può andare oltre la vita dell’usufruttuario. Di conseguenza, con la morte del titolare questo diritto si estingue e non entra a far parte dell’eredità. Praticamente, ciò significa che la dichiarazione di successione non deve includere l’usufrutto al decesso dell’usufruttuario.

L’estinzione dell’usufrutto avviene con la morte del beneficiario, ma non con quella del proprietario. In quest’ultimo caso, gli eredi del proprietario acquisiscono la nuda proprietà, ma l’usufruttuario continua a godere del bene.

D’altro canto, il diritto di usufrutto può anche originarsi da una successione, nel caso in cui il testamento lo preveda a favore di un individuo. Questo è noto come legato di usufrutto, tramite il quale il testatore assegna il diritto di godere di un bene a un soggetto detto legatario. Quest’ultimo differisce dall’erede perchè non subentra nel patrimonio del defunto (che comprende diritti e debiti dello stesso) o in una sua quota, bensì soltanto in un suo diritto specifico.

Questo obiettivo può essere realizzato in due modi distinti:

  • attraverso un legato che istituisce l’usufrutto, ad esempio stabilendo che Tizio diventi il nudo proprietario di un immobile, mentre Caio ne ottenga l’usufrutto;
  • mediante un legato obbligatorio (o modale), stabilendo, per esempio, Tizio come proprietario dell’immobile, ma con l’impegno di concedere l’usufrutto a Caio.
 
Pubblicato : 14 Gennaio 2024 08:30