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Unione civile: quando non è valida?

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(@carlos-arija-garcia)
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Quali sono le circostanze che rendono nullo o annullabile il legame tra due persone dello stesso sesso: dalla mancanza di requisiti al consenso estorto.

Per unione civile si intende il legame tra due persone maggiorenni dello stesso sesso formalizzato davanti all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni e registrato nell’apposito archivio del Comune [1]. Viene riconosciuta dalla legge come una «specifica formazione sociale» e si colloca, a livello giuridico, a metà tra la convivenza di fatto e il matrimonio, nel senso che viene riconosciuto qualche diritto in più rispetto alla convivenza (ad esempio, quello di ereditare dal partner) e qualche diritto in meno rispetto al rapporto coniugale (ad esempio, per quello che riguarda a possibilità di adottare dei figli). Per rendere legale l’unione civile ci vogliono alcuni presupposti che vedremo di seguito. Ma l’unione civile, quando non è valida? I motivi per ritenerla nulla o per annullarla dopo l’iscrizione al registro sono gli stessi del matrimonio?

L’unione civile comporta degli effetti personali, patrimoniali e successori specifici. Le parti indicano la residenza comune nella dichiarazione all’ufficiale di stato civile e possono adottare lo stesso cognome scelto tra uno dei due originari oppure aggiungere quello dell’altro prima o dopo il proprio cognome.

Dal punto di vista patrimoniale, il regime generale è quello della comunione legale dei beni, ma può essere preso un accordo diverso e scegliere la separazione dei beni o la comunione convenzionale.

Vediamo quali sono i requisiti per costituire l’unione civile e quando non è valida.

Quando è valida l’unione civile?

Secondo la legge Cirinnà, l0unione civile è valida quando le parti hanno questi quattro requisiti di fondo:

La legge Cirinnà stabilisce che per costituire un’unione civile le parti devono:

  • essere maggiorenni e dello stesso sesso (due uomini o due donne);
  • essere «libere», cioè non sono ancora sposate o vincolate da una precedente unione civile (in caso di precedente matrimonio devono essere divorziate e non solo separate);
  • essere capaci di intendere e di volere;
  • non avere rapporti di parentela, affinità o adozione tra di loro;
  • non avere delle condanne alle spalle.

Che cosa rende non valida l’unione civile?

Capovolgendo i requisiti appena visti, si può dire che l’unione civile non è valida se anche una sola delle parti:

  • non è maggiorenne;
  • non è dello stesso sesso dell’altra parte dell’unione;
  • è sposata o separata, oppure ha in atto un’altra unione civile;
  • è interdetta per infermità di mente;
  • ha un rapporto di parentela, affinità o adozione con l’altra parte;
  • ha una condanna in via definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti di un soggetto coniugato o unito civilmente con la persona con cui sta per costituire il legame.

Entrando più nel dettaglio di quando l’unione civile non è valida, e per quanto riguarda il rapporto di parentela, affinità o adozione, non è valida l’unione civile tra:

  • ascendenti o discendenti in linea retta;
  • fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini;
  • zio o zia e nipote;
  • affini in linea retta o in linea collaterale in secondo grado;
  • adottante e adottando e suoi discendenti;
  • figli adottivi della stessa persona;
  • adottato e figli di adottante;
  • adottato e coniuge dell’adottante oppure adottante e coniuge dell’adottato.

Inoltre, ci sono alcuni vizi che possono annullare l’unione civile. Succede quando:

  • il consenso di una parte viene estorto con violenza o minaccia oppure determinato da timore o errore;
  • l’unione viene simulata.

Nel primo caso, l’unione civile può essere impugnata dalla parte il cui consenso è stato:

  • estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità generato da cause esterne alla parte stessa;
  • dato per effetto di errore sull’identità della persona o sulle qualità personali dell’altra parte, errore che avrebbe impedito il consenso se fosse stato conosciuto.

Tuttavia, non è possibile impugnare l’unione per questi motivi se c’è stata una coabitazione per un anno dopo che:

  • è cessata la violenza;
  • non ci sono più le cause che hanno determinato il timore;
  • è stato scoperto l’errore.

Nello specifico, l’errore scoperto deve riguardare:

  • una malattia fisica o psichica impedire lo svolgimento della vita comune;
  • una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo riabilitazione prima della costituzione dell’unione;
  • la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
  • una sentenza di condanna per delitti riguardanti la prostituzione a pena non inferiore a due anni.

Per quanto riguarda, invece, l’annullamento dell’unione civile per simulazione, la circostanza si verifica nel caso in cui le parti si presentino davanti all’ufficiale di stato civile per la registrazione del loro legame ma non intendano effettivamente e di comune accordo adempiere agli obblighi previsti.

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Pubblicato : 5 Gennaio 2023 14:00