Una persona che vive sola può adottare un bambino?
Guida all’adozione da parte dei single: casi in cui è ammessa, procedura, effetti secondo le norme vigenti e la giurisprudenza.
L’adozione rappresenta uno degli strumenti più significativi attraverso cui la società e le istituzioni cercano di garantire un futuro migliore ai minori privi di un ambiente familiare adeguato. Di fronte a questo nobile obiettivo, sorge spontanea una domanda di rilevanza crescente: una persona che vive sola può adottare un bambino? Il dibattito su questo tema si inscrive in un contesto sociale in continua evoluzione, dove le tradizionali concezioni di famiglia vengono messe in discussione e nuove forme di genitorialità emergono come realtà da considerare.
Nell’articolo che segue, esploreremo le normative vigenti, le sfide legali e le prospettive sociali che circondano la possibilità per i single di intraprendere il percorso dell’adozione. Il tema, complesso e delicato, richiede un’analisi approfondita dei vari aspetti giuridici, etici e psicologici coinvolti, al fine di fornire una panoramica completa e aggiornata su una questione di grande rilevanza nella nostra società.
Cos’è l’adozione?
L’istituto dell’adozione rappresenta un meccanismo legale attraverso cui una persona, definita adottante, ottiene il diritto di considerare legalmente un’altra persona, l’adottato, come proprio figlio. Quest’ultimo, a seguito dell’adozione, assume il cognome dell’adottante.
Secondo l’art. 27 della legge n. 184/1983, l’adozione conferisce al minore adottato la posizione di figlio legittimo degli adottanti, con il diritto di portare il loro cognome.
Questa legge stabilisce inoltre che è possibile adottare un minore sia all’interno del territorio italiano (adozione nazionale) sia in un paese estero (adozione internazionale).
Per le adozioni internazionali, è necessario che lo Stato estero aderisca alla Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione relativa all’adozione internazionale del 29 maggio 1993, o che esista un accordo bilaterale specifico tra l’Italia e il Paese in questione.
I candidati all’adozione possono manifestare la propria disponibilità sia per l’adozione nazionale che per quella internazionale.
Quali sono i requisiti per adottare un bambino?
La legge n. 184/1983 definisce i requisiti che gli aspiranti genitori devono possedere per procedere sia con l’adozione nazionale sia con quella internazionale. È importante sottolineare che, nel caso di adozione internazionale, il Paese di origine del minore potrebbe imporre requisiti più stringenti rispetto a quelli previsti dalla legge italiana.
I criteri essenziali imposti dalla legislazione italiana per l’adozione sono i seguenti:
- l’adozione è permessa alle coppie sposate da almeno tre anni. È fondamentale che tra i coniugi non vi sia stata alcuna forma di separazione, sia legale che di fatto, negli ultimi tre anni. Il periodo minimo di tre anni di matrimonio può includere anche un tempo di convivenza antecedente al matrimonio, purché sia stato un rapporto stabile;
- la differenza di età tra chi desidera adottare e il minore adottato deve variare tra i 18 e i 45 anni. Tuttavia, è consentito che uno dei coniugi abbia un’età superiore ai 45 anni, purché non superi i 55 anni. Questo limite di età può essere flessibile in situazioni particolari, come nel caso in cui la coppia abbia già figli, anche adottivi, di età minore, o qualora l’adozione riguardi un fratello o una sorella di un minore precedentemente adottato dalla stessa coppia;
- la capacità degli adottanti di educare, istruire e mantenere i minori è un altro criterio cruciale. Questa idoneità viene valutata dal Tribunale per i minorenni competente, che si avvale dei servizi socio-assistenziali offerti dagli Enti locali per effettuare tale verifica. Inoltre i coniugi vengono più volte convocati dal Tribunale per dei colloqui, anche con psicologi, onde valutare la loro idoneità all’adozione.
Da quanto sopra sembrerebbe che a chi vive solo sia del tutto preclusa la possibilità di adottare un bambino. In realtà non è così, perché, come vedremo subito, vi sono situazioni in cui anche un single può diventare genitore adottivo.
Cos’è l’adozione in casi particolari?
Prima di approfondire come una persona che vive da sola possa adottare un bambino, è fondamentale distinguere tra due tipi di adozione: quella piena (o legittimante), conosciuta dalla maggior parte delle persone, e quella speciale o in casi particolari.
Nonostante il termine “adozione” sia utilizzato in entrambi i contesti, gli effetti legali e sociali differiscono. Nell’adozione piena, il minore diventa legalmente figlio della coppia adottiva, interrompendo ogni legame con i genitori biologici. Al contrario, nell’adozione in casi particolari, il bambino mantiene generalmente i contatti con la sua famiglia di origine, essendovi semplicemente l’obiettivo di fornire un ambiente familiare adeguato a minori in situazioni di particolare difficoltà.
In quali casi una persona che vive sola può adottare un bambino?
L’adozione da parte di un single è permessa unicamente attraverso l’adozione in casi particolari, a patto che il minore non sia stato ritenuto dal Tribunale in stato di abbandono. In questo caso, infatti, viene dichiarata l’adottabilità del bambino e si apre la procedura volta a pervenire alla sua adozione piena da parte di una coppia.
Tenendo conto di tale premessa, l’art. 44 della legge n. 184/1983 stabilisce che una persona non sposata può adottare un bambino nei seguenti casi:
- se il minore è orfano di entrambi i genitori, quando tra lui e la persona che vuole adottarlo vi sia parentela entro il sesto grado o comunque sussista un rapporto stabile e duraturo instaurato in precedenza. Si pensi ad esempio a uno zio o una zia, un cugino già adulto, un nonno; oppure a un amico o un’amica di famiglia cui il bambino è particolarmente affezionato;
- se il minore, orfano di padre e di madre, è affetto da un handicap grave;
- quando è stata constatata l’impossibilità di ricorrere all’affidamento preadottivo. Quest’ultimo costituisce una fase di “prova” che precede l’adozione; vi si ricorre quando il minore è considerato in stato di abbandono e quindi adottabile. In certi casi, tuttavia, pur essendo i genitori biologici carenti della capacità di occuparsi del figlio, il Tribunale non ritiene che ricorra lo stato di abbandono e quindi non è possibile l’affidamento preadottivo.
Un modo mediante il quale una persona che vive sola può giungere ad adottare un bambino è l’affidamento familiare. Esso è è previsto dall’art. 4 della legge n. 184/1983. Si tratta di una misura temporanea dedicata a bambini e adolescenti, italiani o stranieri, fino ai diciotto anni, che si trovano in condizioni di precarietà familiare.
Questo meccanismo consente di ospitare il minore presso una famiglia o anche una persona sola che ne faccia richiesta, oppure, qualora ciò non sia fattibile, di inserirlo in una struttura assistenziale, sia essa pubblica o privata. L’obiettivo primario dell’affidamento è offrire supporto e assistenza, con l’intento di salvaguardare i diritti dei minori. Ciò include il fornire al bambino o all’adolescente un contesto adatto al suo sviluppo emotivo e educativo, che risponda alle sue necessità personali e ai bisogni derivanti dalla sua particolare condizione di disagio.
Una volta ottenuto l’affidamento, può succedere che, col trascorrere del tempo, l’inadeguatezza della famiglia d’origine a occuparsi del bambino venga considerata definitiva. A rigore il piccolo dovrebbe essere dichiarato adottabile ed essere assegnato a una coppia di coniugi, procedendo così alla sua adozione piena. Occorre, tuttavia, avere riguardo all’interesse del minore, per il quale potrebbe rivelarsi traumatico il distacco dalla persona che lo ha accolto e con la quale ha vissuto a lungo. In tale ipotesi, pertanto, il single cui il bambino era stato dato in affidamento può adottarlo, nella forma dell’adozione speciale.
Una persona che vive sola può adottare un bambino straniero?
Abbiamo visto che una persona che vive sola può adottare un bambino italiano, sia pure a certe condizioni. La stessa cosa è possibile nei riguardi di un bambino straniero?
La risposta è affermativa a seguito di un’ordinanza della Corte Costituzionale, la n. 347/2005. Con tale pronuncia la Consulta ha esteso le stesse condizioni dell’adozione di minori italiani ai single. Tuttavia, l’adozione internazionale è possibile solo se il Paese d’origine del minore permette l’adozione da parte di persone non sposate e se le autorità locali ritengono tale soluzione nell’interesse del bambino.
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