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Una malattia asintomatica è risarcibile?

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(@paolo-remer)
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Danno biologico e danno morale: cosa può essere indennizzato quando il contagio è avvenuto ma i sintomi dell’infezione non si manifestano.

Ci sono molte malattie che non manifestano sintomi visibili. Il portatore dell’infezione è apparentemente sano e non accusa disturbi di nessun tipo. Queste patologie spesso sono subdole e vengono chiamate «lungolatenti», cioè iniziano a rivelarsi a distanza di tempo, anche molti anni dopo. Chi è affetto da questi fenomeni si domanda se la sua malattia asintomatica è risarcibile da chi ha provocato il contagio e dunque ha cagionato il danno, ovviamente quando ciò non avviene per caso fortuito ma è conseguenza di un fatto illecito, come un episodio di malasanità dovuto a colpa grave dei medici curanti o degli infermieri.

Quando il fatto illecito consiste in un trauma violento – ad esempio, un pugno in faccia che provoca la rottura del setto nasale, o un incidente stradale con feriti – le cose sono molto più semplici e il risarcimento dovuto dal responsabile (o dalla sua assicurazione) alla vittima si quantifica in base ai consueti punti di invalidità permanente ed al periodo di inabilità temporanea. Con le malattie asintomatiche, invece, il percorso per arrivare al risarcimento è molto più complicato, perché il danno alla salute non si manifesta in modo tipico ed è arduo riconoscerne la presenza; inoltre il portatore sano di una malattia asintomatica potrebbe non riportare alcuna compromissione della sua qualità di vita. Ci sono, quindi, alcuni delicati aspetti da considerare.

Malattie asintomatiche: quali sono

Come abbiamo anticipato all’inizio, le malattie asintomatiche sono quelle che non esprimono i sintomi tipici che la scienza medica associa a un determinato tipo di infezione. L’esempio più ricorrente è quello del Covid-19, dove milioni di persone sono risultate positive ai test ed ai tamponi, e quindi avevano sicuramente contratto il virus, ma nonostante ciò non manifestavano nessun sintomo: niente febbre, mal di gola, tosse, raffreddore, dolori toracici o muscolari, difficoltà respiratorie o perdita del gusto e dell’olfatto. Tuttavia anche i portatori asintomatici di Covid possono infettare gli altri e per questo motivo devono mettersi in isolamento, seppure per un periodo ridotto; e questo prova, indirettamente, che anche per loro c’è un cambiamento di vita, per quanto piccolo e temporaneo esso sia.

A parte il Coronavirus, le più comuni e frequenti malattie asintomatiche sono:

  • l’epatite B e C;
  • il diabete di tipo 2;
  • l’herpes simplex (labiale o genitale);
  • il papilloma virus;
  • alcuni tumori, come il cancro al seno, alle ovaie ed al colon.

Infezione da Covid 19 e indennizzo Inail

L’infezione da Covid-19 viene qualificata come infortunio sul lavoro, e questo rende possibile ottenere l’indennizzo Inail in modo più facile rispetto alle malattie professionali. Infatti, nel caso di contagio da Sars-Cov-2 avvenuto sui luoghi di lavoro, alla «causa violenta» – che è il requisito tipico dell’infortunio – viene equiparata per legge [1] la «causa virulenta», attestata dal medico che rilascia il certificato e lo trasmette telematicamente all’Inail per avviare la pratica di indennizzo; in caso di decesso è prevista l’erogazione di una rendita ai familiari superstiti.

Oltre all’indennizzo, il malato di Covid – che come abbiamo visto è tecnicamente considerato un infortunato – può chiedere al datore di lavoro il risarcimento dell’ulteriore danno subito a causa dell’infermità; in caso di morte, i soggetti legittimati sono i suoi eredi. Per approfondire leggi l’articolo “Danni sul lavoro: risarcimento dell’Inail e del datore di lavoro“.

Malattie asintomatiche e risarcimento del danno biologico

Il danno biologico viene definito come una menomazione psico-fisica della persona, che considera le lesioni della salute a prescindere dalla capacità di produrre reddito. Così, a parità di lesioni, un operaio avrà diritto allo stesso risarcimento di un imprenditore o di un professionista. Il concetto copre sia la salute corporea sia il benessere mentale: un infortunio o una malattia possono compromettere uno solo di questi aspetti, o entrambi, e il risarcimento del danno biologico è ammesso in tutti i casi in cui la salute complessiva risulta diminuita a causa del fatto illecito altrui.

Tuttavia la giurisprudenza [2] afferma che nel danno biologico ad essere risarcibile non è «la semplice lesione dell’integrità psico-fisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona». Sembra una sottigliezza, ma non lo è: con questa interpretazione restrittiva diventa risarcibile solo il danno biologico che si traduce, concretamente, in una effettiva «incidenza negativa sulle attività ordinarie, intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti». Insomma, se il danneggiato fa vita normale, il risarcimento non gli spetta.

Questo vincolo comporta una grossa difficoltà per chi vuole ottenere il risarcimento del danno biologico derivante da una malattia asintomatica, che, come abbiamo visto, non produce conseguenze visibili e dunque non compromette le azioni quotidiane e la qualità della vita: come dice la Corte di Cassazione [3], affinché il danno alla salute diventi risarcibile è indispensabile questo passaggio «dal fare, all’essere, all’apparire». Altrimenti, se queste evidenze oggettive mancano, non si registra una compromissione concreta dello stato di salute, che non potrebbe essere neppure apprezzata a livello medico-legale, con la consueta perizia che accerta la tipologia e l’entità dei postumi invalidanti e attribuisce i relativi punteggi, che sono presi a base per la quantificazione dell’importo spettante (per maggiori dettagli leggi “Come avere più risarcimento di danno biologico“).

Risarcimento del danno morale per malattia asintomatica

Abbiamo visto che, secondo l’insegnamento costante della Cassazione, il danno risarcibile non è costituito dalla pura e semplice lesione di un diritto, come quello alla salute: questo è soltanto un presupposto, perché per arrivare alla risarcibilità effettiva occorre anche che quella perdita (patrimoniale o di altro tipo) si manifesti in concreto. È un principio noto: del resto anche negli incidenti stradali la legge [4] consente il risarcimento del danno biologico «a condizione che la lesione della salute abbia implicato un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato».

La Suprema Corte, però, in una nuova sentenza [5] ha individuato una strada per arrivare a riconoscere alle vittime di malattie asintomatiche, se non il risarcimento del danno biologico, almeno il risarcimento del danno morale. Infatti anche una malattia asintomatica può produrre sofferenza interiore e patema d’animo in chi ne è affetto, specialmente se l’infezione è di lunga durata e viene scoperta solo a distanza di tempo.

Il caso deciso dai giudici di piazza Cavour riguardava un uomo che aveva contratto l’epatite di tipo B e C a seguito di una trasfusione di sangue infetto avvenuta 20 anni prima. Appresa la notizia (casualmente, a seguito dello svolgimento di alcuni esami di routine, da cui era emersa la positività all’Hbv ed all’Hcv) il malato era rimasto sconvolto e dunque la sua esistenza è stata ritenuta danneggiata. Il Collegio ha ritenuto che quella persona, una volta divenuta consapevole del contagio e dell’infezione, seppur asintomatica, aveva riportato un «apprezzabile turbamento», che in quanto tale è stato ritenuto risarcibile a titolo di danno morale, mentre il danno biologico è stato completamente escluso. Per altre informazioni leggi “Danno da emotrasfusione: come farsi risarcire“.

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Pubblicato : 4 Gennaio 2023 11:45