forum

Ufficiali in conged...
 
Notifiche
Cancella tutti

Ufficiali in congedo e riserva dei posti dopo le modifiche al D.lgs. 66/2010

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
59 Visualizzazioni
(@valentina-azzini)
Post: 139
Reputable Member Registered
Topic starter
 

Sono Ufficiale di complemento della Marina Militare in congedo e ho prestato servizio per più di 100 giorni. Anni addietro usufruivo della riserva dei posti prevista dal D. Lg. 66/2010. Di recente però tale normativa è stata modificata dalla L. 119/2022. Posso ancora avvalermi della riserva per “volontari delle forze armate congedati senza demerito D. Lgs. 66/2010 10 – Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata- Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata”?

A parere dello scrivente, in conseguenza delle modifiche introdotte alla normativa di settore dalla L. 119/2022, ad oggi non ha più diritto di flaggare la suddetta casella di riserva del posto, permanendo tuttavia a Suo favore un titolo di preferenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, quale “militare volontario delle forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma” e ciò per i seguenti motivi.

Nel caso di specie non ci troviamo in situazione di ferma biennale, pertanto bisogna capire se, alla luce delle modifiche introdotte nel 2022, Lei possa essere ancora considerata quale ufficiale in ferma prefissata. Il D. Lgs. n. 66/2010, come detto, è stato modificato dalla L. 119/2022 che, all’art. 3, classifica ora i volontari in ferma prefissata in:

  • volontari in ferma prefissata iniziale
  • volontari in ferma prefissata triennale

La norma in parola specifica chiaramente che ciascuna delle ferme ha durata tre anni.

La Sua non è una ferma triennale, ma nemmeno una ferma iniziale, posto che ai sensi di legge anche questa ha durata di tre anni.

Oltre al dato normativo merita attenzione altresì il parere del ciò Ministero della difesa, il quale nelle proprie FAQ, aggiornate al febbraio 2023, statuisce che: “non può ritenersi utile quale requisito per beneficiare della riserva in questione l’assolvimento degli obblighi di leva il servizio di prima nomina o il servizio prestato nella riserva selezionata”.

Conseguentemente, a parere di chi scrive, Lei non ha più diritto alla riserva dei posti in qualità di volontario delle forze armate congedato senza demerito D. Lgs. 66/2010 – Ufficiale di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata, ma solo in quanto militare volontario delle forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.

Articolo tratto da una consulenza resa dall’Avv. Valentina Azzini 

 
Pubblicato : 9 Settembre 2023 13:30