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Tutor: contestazione multa

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(@paolo-florio)
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Multa per eccesso di velocità: tutti i motivi per impugnare la contravvenzione. Anche sulle autostrade l’Anas deve procedere alla taratura una volta all’anno.

È possibile la contestazione della multa presa col tutor se l’installazione dell’apparecchio di controllo elettronico della velocità non è avvenuta seguendo le prescrizioni previste dalla legge. Una recente sentenza della Cassazione [1] ha stabilito che le regole applicabili al tutor sono le stesse di quelle previste per l’autovelox, sicché l’automobilista può sempre eccepire l’omessa taratura dell’apparecchio. 

Ma vediamo meglio come fare opposizione alla multa da tutor, quali passaggi deve effettuare l’automobilista e quante chance di vittoria questi abbia in un eventuale ricorso al giudice di pace.

Ricorso contro multa tutor

Partiamo prima dalla procedura per poi parlare dei motivi di contestazione della multa col tutor.

Per proporre ricorso contro la contravvenzione è necessario optare per una di queste due soluzioni:

  • entro 30 giorni dalla notifica, presentare ricorso al Giudice di Pace;
  • entro 60 giorni dalla notifica, presentare ricorso al Prefetto. 

Quale dei due strumenti è più conveniente? Dipende dal tipo di eccezione che si intende sollevare. 

Difatti il ricorso al Giudice di Pace presenta il vantaggio di una decisione imparziale e terza, poiché proveniente dalla magistratura. A questi quindi vanno preferibilmente indirizzati i ricorsi che richiedono un maggior margine di tecnicismo nell’interpretazione.

Il Prefetto è invece un organo della Pubblica Amministrazione e, come tale, orientato a sposare le ragioni della polizia. Sicché al Prefetto sarà meglio rivolgersi solo quando i motivi del ricorso siano particolarmente evidenti e non presentino dubbi di sorta (derivanti, ad esempio, da interpretazioni contrastanti della legge).

Tuttavia, il ricorso al Giudice di Pace presenta lo svantaggio di essere a pagamento: bisogna infatti versare il contributo unificato di 43 euro; se la multa è superiore a 1.100 euro è necessaria anche la marca da bollo di 27 euro. Inoltre, anche se non è obbligatorio farsi assistere da un avvocato, è necessario partecipare alle udienze che potrebbero essere più di una e implicare un incomodo per l’automobilista. 

Al contrario il ricorso al Prefetto è completamente gratuito e si riassume nell’invio dell’atto di ricorso scritto che può essere inoltrato sia all’organo accertatore (ad esempio la Polizia stradale) che alla Prefettura stessa. Inoltre, il ricorso al Prefetto implica un ulteriore vantaggio: se la risposta della Prefettura all’istanza dell’automobilista non interviene entro un termine prefissato dalla legge, il ricorso si considera accolto. È la regola del cosiddetto silenzio-assenso. In particolare, la decisione del Prefetto deve essere spedita entro 180 giorni se il ricorso era stato inoltrato alla polizia o entro 210 giorni se il ricorso era stato inviato alla Prefettura. Scaduti tali termini, come detto, la multa si considera tacitamente annullata.

Motivi per contestare la multa col tutor: multa in ritardo 

Il primo motivo per contestare la multa elevata dal tutor è il ritardo nella notifica della stessa. La legge infatti prescrive che la multa deve essere spedita entro 90 giorni da quello in cui è stata commessa l’infrazione. Non rileva il fatto che il verbale sia stato redatto dalla polizia successivamente. Ciò che conta, quindi, è il giorno in cui il tutor ha rilevato l’eccesso di velocità: è da questo che decorrono i 90 giorni entro cui l’organo accertatore deve inviare la raccomandata con la multa. 

Per verificare il rispetto del termine non si considera il giorno il cui l’automobilista riceve la contravvenzione ma quello in cui la busta viene consegnata all’ufficio postale per la spedizione, data che si può rinvenire dal codice a barre apposto sulla busta stessa.

Motivi per contestare la multa col tutor: mancanza di segnaletica

Il tutor deve essere preceduto dal cartello stradale, facilmente visibile, che indichi la presenza del “controllo elettronico della velocità media”. Secondo la giurisprudenza non è sufficiente scrivere “controllo elettronico della velocità” poiché ciò farebbe pensare alla presenza di un autovelox, il quale misura la velocità istantanea: ciò violerebbe il principio di trasparenza dell’azione amministrativa. 

Il cartello deve quindi specificare che il controllo della velocità avviene tramite tutor o comunque che il controllo riguarda la velocità media.

Motivi per contestare la multa col tutor: mancata omologazione

Prima di essere messo per la prima volta in funzione, il tutor deve essere omologato da una società appositamente autorizzata per tale adempimento. L’omologazione deve risultare da un verbale che l’automobilista può sempre chiedere di verificare per controllare l’esatto operato della polizia. 

La data e il provvedimento di omologazione vanno indicati nel verbale. 

Motivi per contestare la multa col tutor: mancata taratura

La taratura periodica del tutor è obbligatoria, così come per l’autovelox. E ciò vale sia per i tutor sulle strade ordinarie, che sulle autostrade. La taratura è una verifica di funzionalità che deve essere fatta non più tardi di una volta all’anno. La data dell’ultima taratura deve essere indicata all’interno della multa. Tuttavia l’automobilista può sempre chiedere di prendere visione del verbale di taratura per controllare se questa sia stata effettivamente eseguita. 

In caso di ricorso da parte dell’automobilista contro la multa per eccesso di velocità, spetta all’Anas dimostrare l’avvenuta taratura se il trasgressore ne contesta l’esistenza.

Il fatto che Anas sia società che opera sotto la vigilanza del ministro dell’Interno non la solleva dall’onere periodico di taratura dello strumento di rilevazione della velocità, neanche quando il metodo è quello della rilevazione della media di velocità tenuta su un dato stradale. Con queste parole la Corte di cassazione [1] ha accolto il ricorso di un automobilista. 

Anche i tutor sulle autostrade quindi devono essere soggetti all’obbligo di verifica periodica dello strumento, ossia la taratura. 

Infine, la Cassazione nel risolvere la questione con rinvio al giudice di merito smentisce che il verbale della polizia stradale sia atto a certificare la validità della rilevazione di velocità e del corretto stato di funzionamento dello strumento utilizzato. Al contrario, la Suprema corte precisa che il verbale della contravvenzione non fa fede sul punto della taratura dello strumento con conseguente inversione dell’onere della prova.

 

 
Pubblicato : 7 Marzo 2023 16:00