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Tutela patrimonio personale: guida pratica

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(@antonio-pagano)
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Una guida pratica sugli strumenti di tutela del patrimonio personale.

Come fare a preservare alcuni beni da eventuali pretese di creditori? esistono degli strumenti per farlo? e se sì, quali sono?

Diversi sono gli strumenti per tutelare il proprio patrimonio personale sia al fine di garantire il trapasso generazionale sia allo scopo di schermarlo da eventuali pretese creditorie non attinenti a scopi familiari.

Questi strumenti vanno da quelli più tradizionali e risalenti nel tempo a quelli più complessi e moderni; all’interno di essi possiamo distinguere quelli che rivestono una funzione diretta alla tutela del patrimonio e quelli che rappresentano degli strumenti che offrono tale funzione di tutela in via mediata.

Esaminiamoli ora partitamente in maniera approfondita.

Il fondo patrimoniale

L’istituto del fondo patrimoniale nasce con la riforma del diritto di famiglia del 1975 con la precisa funzione di destinare alcuni beni al soddisfacimento dei bisogni del nucleo familiare [1].

La finalità dell’istituto è esplicitata dal codice civile [2] ed è quella di destinare i beni ricadenti nel fondo a debiti contratti per scopi attinenti esclusivamente ai bisogni della famiglia.

In buona sostanza i beni rientranti nel fondo si sottraggono a quelle pretese creditorie che siano insorte per scopi diversi da quelli di soddisfazione di bisogni familiari.

È palese che questo strumento sia stato (e venga tuttora) utilizzato anche per scopi fraudolenti, ossia di sottrazione di garanzia ai legittimi creditori.

Il fondo patrimoniale può essere costituito sia con atto “tra vivi”, dei coniugi o di un terzo, che per testamento. non avendo il fondo patrimoniale un’esistenza autonoma al pari di una società di capitali (una SpA, per inrtenderci), il codice civile dispone che la proprietà dei beni che lo compongono spetti ad entrambi i coniugi, salvo che l’atto di costituzione non disponga diversamente [3].

I vantaggi del fondo patrimoniale sono:

  • consente di tutelare e soddisfare i bisogni familiari (minimo vitale);
  • durata vincolata al matrimonio estensibile alla maggiore età del figlio più giovane.

Gli svantaggi, viceversa consistono in:

  • vincolo coniugale, esso è riservato alla sola famiglia legittima, decade in caso di morte del coniuge, separazione/divorzio e non può essere applicato a conviventi;
  • obbligo di atto pubblico con la presenza di due testimoni;
  • limitatezza dei beni interessati (beni immobili, mobili registrati e titoli di credito vincolati).

Pertanto, dal punto di vista soggettivo, la costituzione del fondo è consentita solo ove vi sia un vincolo coniugale validamente costituito (quindi una famiglia legittima) ed il nucleo familiare è ristretto ai coniugi ed ai figli minori.

Data la natura dei beni in esso ricompresi (spesso immobili, principalmente la casa di abitazione), la costituzione deve avvenire per atto pubblico, anche e soprattutto perché è necessaria la successiva trascrizione per far valere il fondo e la sua inattaccabilità nei confronti dei terzi.

La giurisprudenza, con interpretazione estensiva dei bisogni familiari, ha statuito che l’estraneità a detti bisogni familiari sia limitata all’ambito della voluttuarietà e della speculazione di determinate obbligazioni: per fare esempi pratici, si pensi a beni di lusso totalmente superflui o ad un investimento finanziario ad alto rischio, come derivati o altro; mentre titoli di stato o altre obbligazioni non soggette a forti fluttuazioni di valore non vengono considerati tali.

Quando la ricomprensione di alcuni beni del fondo è contestata dai creditori dei componenti il nucleo familiare titolare di fondo patrimoniale, la prova di detta finalità grava sul debitore, quindi sui titolari del fondo, mentre ai creditori è riservata l’azione revocatoria, tramite la quale costoro possono dimostrare la mala fede del debitore e l’intento fraudolento di voler sottrare alle loro legittime pretese dei beni facenti parte del patrimonio personale [4].

Il trust

Il trust rappresenta uno strumento di protezione del patrimonio di derivazione anglosassone. Questo strumento consente di separare i beni facenti parte il patrimonio del disponente al fine di perseguire specifici interessi, in favore di alcuni beneficiari. Il perseguimento di questi obiettivi è demandato ad uno specifico soggetto, detto trustee (= ficuciario).

Attraverso il trust si ha la possibilità di separare il patrimonio personale da possibili aggressioni da parte di terzi.

Ruolo cruciale nel trust è la figura del trustee che di fatto ne ha la proprietà (ed è titolare dei relativi diritti) anche se i beni rimangono nel patrimonio del trust. Il disponente con la disposizione dei beni in trust di fatto se ne spossessa.

Il trust è un istituto giuridico che ruota attorno a tre soggetti:

  • Il disponente (settlor), il quale istituisce il trust, stabilendo le regole e gli scopi; individua i beneficiari ed i beni oggetto del trust;
  • Il trustee, il quale, previa accettazione della nomina, effettua gli obblighi disposti dal disponente; agisce come titolare dei beni, amministrandoli nell’interesse dei beneficiari;
  • i beneficiari.

Il trust può essere utilizzato per tutelare:

  • Beni finanziari, come risparmi, quote di investimento, fondi;
  • Partecipazioni, come azioni o titoli;
  • Beni immobili di diverso genere;
  • Beni mobili di diverso genere;
  • Una impresa o una sua parte;
  • Il diritto su un bene.

Anche la costituzione del trust necessita di un atto scritto, in cui il soggetto terzo accetta di gestire il bene secondo lo scopo prefissato.

I beni tutelati in questo modo non sono aggredibili, hanno una durata che può essere illimitata, sono protetti da riservatezza, e sostengono il passaggio generazionale.

Mezzi indiretti di tutela del patrimonio personale

Esistono poi tutta una serie di mezzi che nascono in realtà per una funzione differente ma indirettamente acquisiscono una funzione di tutela del patrimonio personale.

Tra questi possiamo annoverare il patto di famiglia e l’assicurazione sulla vita.

Il patto di famiglia [5] è il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

Attraverso la stipulazione dei patti di famiglia l’imprenditore previene l’insorgere di liti che potrebbero portare, nei casi più gravi, alla disgregazione di aziende. Il patto cerca appunto di prevenire dette liti che spesso si verificano al momento dell’apertura della successione conseguente al decesso dell’imprenditore.

Si tratta quindi di un vero e proprio contratto che il titolare dell’impresa può utilizzare per garantire una continuità all’azienda, tutelandone il patrimonio, ma anche indirettamente di uno strumento di protezione del proprio patrimonio.

Costituendo esso una sorta di successione anticipata (essendo necessario che tutti i soggetti aventi diritto, ovvero i figli e i coniugi, presenzino nel momento del passaggio) tale contratto – redatto con l’approvazione di un notaio – garantisce la sopravvivenza dell’azienda nel tempo, ma riveste nel contempo funzione di protezione del patrimonio posseduto dalla stessa.

Infine, ulteriore strumento per proteggere un patrimonio è l’assicurazione sulla vita. Anche questo strumento nasce in realtà per favorire un terzo soggetto, destinandogli un capitale, ma indirettamente riveste una funzione di tutela del patrimonio da aggressioni esterne di potenziali creditori.

L’art. 1923 del Codice Civile stabilisce infatti che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, sancendone così l’impignorabilità.

 
Pubblicato : 18 Novembre 2023 16:00