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Truffa internet: ultime sentenze

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Reato di truffa; vendita di beni inesistenti su Internet; pagamento del prezzo; mancata consegna dei beni acquistati; raggiri, artifizi; silenzio su alcuni elementi del contratto; comportamento del venditore.

In quali casi si è di fronte ad una truffa online? Chi pubblica online un annuncio di vendita e non consegna all’acquirente il bene già pagato commette reato di truffa. Come riconoscere la condotta fraudolenta del venditore? Scoprilo nelle ultime sentenze.

Reato di truffa a mezzo Internet

Non può ritenersi responsabile della truffa perpetrata mediante la pubblicazione di un annuncio di vendita su di una apposita piattaforma, il soggetto che dalle risultanze probatorie risulti solo formalmente intestatario della carta su cui i versamenti vennero fatti dalla vittima (una sorta di ignaro prestanome), il quale per via delle proprie precarie condizioni economiche si è fidato e prestata a tal fine ad uno sconosciuto. Risultando il prevenuto privo di computer e telefono cellulare mezzi necessari per la realizzazione della fattispecie concreta.

Tribunale Ferrara, 16/06/2022, n.665

Truffa: il mezzo fraudolento

In merito all’imputazione per il reato di truffa, il mezzo fraudolento, quale elemento caratteristico del reato, si concreta in qualunque comportamento che, determinando altri in errore, consenta la realizzazione di un ingiusto profitto, e cagioni correlativamente un danno. A ciò consegue che la rilevanza giuridica di tale comportamento debba essere ricercata nella idoneità a generare la percezione di una falsa apparenza esteriore, non dovendo necessariamente consistere in una subdola messa in scena, ma ritenendosi sufficiente qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurlo in errore.

Con riguardo alle truffe consumate mediante internet, gli elementi sintomatici della fraudolenza vanno ricavati dalla complessiva condotta del venditore, in contesti negoziali immateriali, ove le parti non hanno contatti diretti, né alle stesse si palesano le rispettive esatte generalità, e ciononostante il compratore deve pagare anticipatamente il bene che si è aggiudicato e confidare poi che il venditore glielo faccia pervenire.

Tribunale Taranto sez. I, 15/06/2022, n.1638

Truffa online: continuazione del reato

L’utilizzo di un sito Internet per commettere reiteratamente e con identiche modalità operative plurime condotte delittuose, anche di egual natura, non è di per sé sintomatico del necessario requisito dell’unitaria predeterminazione criminosa, in quanto la rete rappresenta una piattaforma comunicativo -relazionale neutra e la perpetrazione per il suo tramite di una serie di reati costituisce mero indice dello sfruttamento reiterato e specializzato della relativa tecnologia (annullata, nella specie, l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione che, pur riconoscendo la similarità delle modalità esecutive delle condotte truffaldine –pubblicazione su internet di falsi annunci di vendita di auto – aveva escluso la continuazione ritenendo che non fosse possibile per l’agente individuare l’identità delle due persone offese da dette truffe e che le stesse facessero capo a decisioni distinte e autonome, essendo il contenuto del messaggio ingannatorio diverso oltre che inserito in rete a distanza di tre mesi. A detta della Corte, tale ragionamento risultava inficiato dalla considerazione di un falso indicatore, quale la preventiva individuazione delle persone offese, che nel caso di truffe commesse via Internet, tutte in incertam personam, escluderebbe sempre la possibilità di riconoscere l’unicità del disegno criminoso).

Cassazione penale sez. I, 10/05/2022, n.29800

Vendita di beni su piattaforme Internet

Nella truffa perpetrata tramite annunci di vendita posti su piattaforme online, non sussistete l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p. della minorata difesa in relazione delle modalità della trattativa, posto che, proprio per le modalità di trattativa previste negli acquisti online, priva della possibilità di una visione diretta dei beni, l’acquirente accetta come rischiosa l’operazione.

Tribunale Pescara, 11/04/2022, n.912

Truffa mediante piattaforme Internet: configurazione

Integra il reato di truffa la condotta del soggetto che abbia messo in vendita su un sito internet un determinato bene, dopo essere stato contattato dalla vittima ed aver raggiunto un accordo sulla compravendita e dopo aver ricevuto la somma pattuita si sia reso irreperibile, non rispondendo più ad alcuna telefonata della persona offesa. Ciò in quanto, anche il silenzio serbato dal soggetto agente in ordine alla propria volontà di non vendere realmente il bene, integra l’elemento oggettivo del raggiro idoneo e finalizzato a determinare il consenso della vittima, e non già il solo inadempimento contrattuale.

Tribunale Potenza, 28/02/2022, n.163

Annunci di vendita su piattaforme Internet

In tema di reato di truffa mediante annunci di vendita su piattaforme internet, deve ritersi integrato in Italia i reato anche nel caso in cui la piattaforma di vendita sia straniera (nel caso di specie inglese) ma l’annuncio sia stato inserito e pubblicato in Italia ed il bene proposto in vendita, nonché i soggetti agenti risiedono nel territorio nazionale ed il numero di riferimento per le trattative sia una numerazione nazionale.

Tribunale Treviso, 21/02/2022, n.1105

Truffa contrattuale commessa a mezzo Internet

È integrato il delitto di truffa c.d. contrattuale in caso di mancata consegna di merce offerta in vendita ed acquistata sul web, allorché al versamento di un acconto non faccia seguito la consegna del bene compravenduto e il venditore risulti non più rintracciabile, giacché tale circostanza evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’ esecuzione del contratto sin dal momento dell’ offerta on-line.

Tribunale Genova sez. I, 07/10/2021, n.3842

Falsa inserzione su Internet

Una falsa inserzione su internet (nel caso di specie, sulla nota piattaforma social Facebook), accompagnata da contatti telefonici e a mezzo social per addivenire all’acquisto, sono tecniche (artifici e raggiri) idonee a trarre in inganno la P.O., portandola a fare affidamento sull’autenticità e correttezza dell’inserzione tanto da procedere al pagamento del prezzo concordato.

Tribunale Nola, 22/01/2021, n.2107

Truffa online: la minorata difesa

Non sussiste l’aggravante della minorata difesa nella truffa perpetrata a mezzo internet in considerazione del fatto che la p.o. nella trattativa online, accetta il rischio del mancato contatto diretto con il bene ed i conseguenti rischi connessi.

Tribunale Pescara, 22/10/2020, n.1709

Vendita di prodotti online: truffa e accredito

Il reato di truffa di cui all’art. 640 c.p. è configurabile allorché l’agente ponga in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che, altrimenti, non sarebbe stato fornito. La successiva inadempienza, pertanto, non costituirebbe illecito civile, ma la conclusione dell’attività criminosa stessa. (Nel caso di specie, l’imputato aveva falsamente pubblicizzato su un sito internet, la vendita di un prodotto che non era nella sua disponibilità, avvantaggiandosi, successivamente, dell’accredito fatto dall’ignaro acquirente).

Tribunale Frosinone, 01/10/2020, n.1067

La non rintracciabilità del venditore

È configurabile la truffa contrattuale in caso di mancata consegna di merce offerta in vendita e acquistata sul web, qualora al versamento di un acconto non faccia seguito la consegna del bene compravenduto e il venditore risulti non più rintracciabile. Tale ultima circostanza evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta on-line.

Nel caso di specie, il Tribunale ha condannato per il reato de quo un uomo che, attraverso la predisposizione di un annuncio su internet relativo alla locazione di un immobile, del quale non aveva la disponibilità, dopo aver avuto contatti telefonici con la persona offesa incamerava l’acconto pari a 300 euro versato da quest’ultima, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto.

Tribunale Napoli sez. IX, 24/01/2020, n.12274

Vendita di oggetti inesistenti via internet

In tema di truffa commessa in Internet con la vendita di oggetti inesistenti, la predisposizione di una carta Lis destinata ad operazioni truffaldine impedisce l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Tribunale Napoli sez. I, 18/10/2018, n.1640

Pagamento del prezzo senza garanzie di adempimento

In tema di  acquisto di beni tramite sito Internet, il pagamento del prezzo della merce senza alcuna garanzia di adempimento della controprestazione e la mancata consegna del bene non integrano il reato di truffa ma mero inadempimento di natura civilistica essendo assenti gli artifici e raggiri.

Tribunale Napoli sez. I, 04/10/2018, n.9832

Acquisti online: quali sono gli elementi sintomatici della fraudolenza?

Riguardo alle truffe consumate mediante internet, gli elementi sintomatici della fraudolenza vanno ricavati dalla complessiva condotta del venditore, in contesti negoziali immateriali, ove le parti non hanno contatti diretti, né alle stesse si palesano le rispettive esatte generalità, e ciononostante il compratore deve pagare anticipatamente il bene che si è aggiudicato e confidare poi che il venditore glielo faccia pervenire.

Tale meccanismo di vendita pone l’acquirente in una particolare situazione di debolezza e di rischio, particolarmente esposta all’approfittamento da parte di truffatori, talvolta seriali, che realizzano cospicui guadagni vendendo beni che in realtà non hanno alcuna intenzione di alienare e dei quali non hanno il più delle volte l’effettiva disponibilità.

Tribunale Chieti, 16/04/2018, n.532

Vendita online bene inesistenti e pagamento del prezzo

In materia di truffa contrattuale anche il silenzio serbato maliziosamente su alcune circostanze rilevanti sotto il profilo sinallagmatico da parte di colui che debba farle conoscere integra il raggiro idoneo a determinare nel soggetto passivo il consenso alla conclusione del contratto.

(Nel caso di specie si trattava della vendita tramite un sito internet di un bene inesistente e percepiva il prezzo dello stesso).

Tribunale Napoli, 06/04/2018, n.3406

Vendita di beni online e mancata consegna

Il silenzio serbato su alcune circostanze rilevanti del contratto integra il raggiro della truffa contrattuale se è idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare il consenso nel contratto.

(Nel caso di specie si trattava di una truffa on line dove su un sito internet si vendevano beni che non venivano consegnati dopo il pagamento del prezzo degli stessi).

Tribunale Napoli sez. I, 20/10/2017, n.9913

Cos’è la truffa contrattuale?

Deve ritenersi integrata la truffa contrattuale in caso di mancata consegna di merce offerta in vendita ed acquistata sul web, allorché al versamento di un acconto non faccia seguito la consegna del bene compravenduto e il venditore risulti non più rintracciabile giacché tale circostanza evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta on -line.

Cassazione penale sez. II, 02/03/2017, n.18821

Cos’è la minorata difesa?

In relazione al reato di truffa commesso mediante vendite on line, è configurabile la circostanza aggravante della c.d. minorata difesa, prevista dall’art. 61, n. 5, c.p. richiamata dall’art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p.; tale aggravante, in particolare, con riferimento alla truffa on line, si connota per la distanza tra il luogo di commissione del reato, ove l’agente si trova e quello dell’acquirente del prodotto, distanza idonea a indebolire la reazione pubblica o privata rispetto alla condotta illecita.

Cassazione penale sez. II, 29/09/2016, n.43705

Vendita online di un cellulare

Integra il reato di cui all’art. 640 e 81 c.p., chi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed al fine di trarne ingiusto profitto, pubblica su un sito internet la messa in vendita di un cellulare, successivamente dà indicazioni all’interessato acquirente delle modalità di pagamento e successivamente omette di adempiere all’obbligazione della consegna del telefono rendendosi irreperibile.

Tribunale Trento, 07/03/2016, n.102

Visione gratuita di film on-line e richieste di pagamento

In tema di truffa, è chiamato a rispondere del reato di cui agli art. 56 e 640 c.p., colui che, con artifizi e raggiri, consistiti nell’offrire tramite un sito internet la visione gratuita di film on-line, invitava gli utenti a compilare un “form” con i loro dati anagrafici per usufruire del servizio e, successivamente, recapitava agli stessi una richiesta di pagamento di € 96,00 da effettuarsi tramite bonifico ad una società con sede alle Seychelles e, poi, solleciti di pagamento con l’aggravio delle spese di commissione e sollecito.

Tribunale Campobasso, 01/03/2016, n.11

Vendita tramite un sito Internet noto

La vendita tramite un sito internet noto e serio non seguita dalla consegna del bene a fronte del pagamento dello stesso integra gli artifici e raggiri della truffa. (Nel caso di specie, era stato venduto un telefono cellulare i-phone 4 al prezzo di Euro 300,00 e il venditore aveva rassicurato l’acquirente della consegna del bene fornendo il proprio numero di telefono al quale tuttavia non rispondeva dopo aver ricevuto la somma di denaro richiesta per la vendita).

Tribunale Roma sez. VIII, 04/02/2016, n.1066

Condotta del venditore

La messa in vendita di un bene per via telematica attraverso un sito e-commerce noto e serio, nella fattispecie eBay, costituisce sicuramente un mezzo per indurre in errore i potenziali acquirenti sulle effettive intenzioni truffaldine di chi offre in vendita beni senza alcuna intenzione di consegnarli, risultando così configurato non un semplice inadempimento civile, ma il reato di truffa ex art. 640 c.p.

Gli artifizi e raggiri vanno ricavati dalla complessiva condotta del venditore, tenuto conto della particolare modalità di questo tipo di compravendite che avvengono tramite internet, senza che le parti possano avere contatti diretti e senza che alle stesse siano conoscibili le rispettive esatte generalità e che sono caratterizzate dal fatto che il compratore deve pagare anticipatamente il bene che si è aggiudicato all’asta e sperare poi che il venditore glielo faccia pervenire.

Tale meccanismo di vendita pone l’acquirente in una particolare situazione di debolezza e di rischio e di questo approfittano truffatori, seriali o meno, che realizzano cospicui guadagni vendendo beni che in realtà non hanno alcuna intenzione di alienare e dei quali non hanno il più delle volte neppure l’effettiva disponibilità. Gli elementi da cui ricavare la sussistenza della frode si riducono a quelli ricavabili dai messaggi di posta elettronica e dalle telefonate eventualmente intercorse tra le parti.

Tribunale Trento, 05/05/2012, n.307

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Pubblicato : 4 Gennaio 2023 06:30