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Trasferimento residenza minori: ultime sentenze

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Trasferimento della residenza del minore e genitore collocatario; criterio della maternal preference; luogo di residenza abituale del minore.

Come assicurare un armonico sviluppo psicofisico del minore? Nell’ipotesi di conflitto tra genitori separati, quali sono gli elementi di cui il giudice deve tener conto per la scelta del luogo in cui fissare la residenza dei minori? Quando si configura la sottrazione internazionale di minori? In questo articolo, puoi leggere le ultime sentenze sul trasferimento della residenza dei minori e trovare le risposte a queste e a tante altre domande.

Trasferimento lecito di un minore in uno Stato terzo

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 in combinato disposto con l’articolo 61, lettera a), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro, investito di una controversia in materia di responsabilità genitoriale, non conserva la competenza a statuire su tale controversia ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 1, quando la residenza abituale del minore di cui trattasi è stata lecitamente trasferita, nel corso del procedimento, nel territorio di uno Stato terzo che è parte della convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all’Aia il 19 ottobre 1996.

Corte giustizia UE sez. IV, 14/07/2022, n.572

Trasferimento della residenza lontano dall’altro coniuge

In tema di esercizio della responsabilità genitoriale, il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell’altro coniuge non perde per ciò solo l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne il collocatario, dovendo il giudice esclusivamente valutare se sia più funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò, ineluttabilmente, incida, in negativo, sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto coerente con il regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre del minore, il trasferimento del piccolo insieme alla madre in altra città, nella prospettiva di miglioramento della condizione economica materna, escludendo che tale scelta si atteggiasse ad ostacolo al rapporto padre-figlio, ovvero che pregiudicasse il preminente interesse del minore).

Cassazione civile sez. I, 01/07/2022, n.21054

Esercizio della responsabilità genitoriale

Il coniuge separato che intende trasferire la sua residenza lontano da quella dell’altro coniuge, non perde – per ciò solo – l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori o a esserne collocatario, in quanto stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell’individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che il giudice di merito deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario.

(Nella specie, i Giudici di merito avevano correttamente ritenuto che il regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre, pur trasferita in altra città, in una prospettiva di miglioramento della sua condizione economica, non ostacolasse il rapporto padre-figlio, né pregiudicasse il preminente interesse del minore).

Cassazione civile sez. I, 01/07/2022, n.21054

Sottrazione internazionale dei minori

In tema di sottrazione internazionale dei minori, al giudice è riservata la decisione sulla sola liceità del trasferimento del minore, sicché, ove sia dedotta l’esistenza di un accordo preventivo dei genitori, chi lo deduce deve darne prova rigorosa e univoca, specialmente quando il trasferimento avvenga in una situazione di crisi della coppia genitoriale che non ha dato luogo all’instaurazione di un procedimento di separazione o di divorzio davanti al giudice competente in base alla residenza abituale del minore, quando tale procedimento sia avviato, subito dopo il trasferimento, davanti al giudice del luogo in cui il minore è stato trasferito.

Cassazione civile sez. VI, 27/04/2022, n.13176

Trasferimento illecito residenza abituale minore: procedimento per il rientro

Alla luce dei principi e delle finalità della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, resa esecutiva in Italia dalla l. 15 gennaio 1994, n. 64, e del regolamento dell’Unione europea n. 1111/2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, al giudice del procedimento per il rientro del minore, in caso di suo trasferimento illecito dalla sua residenza abituale, è riservata la decisione sulla liceità del trasferimento e non anche quella sulla corrispondenza del trasferimento al miglior interesse del minore.

Ai fini della valutazione sulla liceità del trasferimento non meramente temporaneo della residenza abituale di un minore, nel caso in cui sia dedotta la liceità del trasferimento perché attuativo di un preventivo accordo dei genitori, è necessario che dell’accordo venga data una prova rigorosa e univoca da parte di chi lo deduce, specificamente nel caso in cui il trasferimento avvenga in una situazione di crisi della relazione fra i genitori che non ha dato luogo all’instaurazione di un procedimento di separazione o divorzio davanti al giudice competente in base alla residenza abituale del minore e il procedimento di separazione o divorzio venga invece instaurato subito dopo il trasferimento davanti al giudice del luogo in cui il minore è stato trasferito.

Cassazione civile sez. VI, 27/04/2022, n.13176

Protrarsi della permanenza all’estero oltre i termini dell’accordo

In materia di sottrazione internazionale dei minori, l’accordo raggiunto dai genitori sul trasferimento del figlio in un Paese diverso da quello in cui il minore aveva la residenza abituale, connotato dai caratteri di temporaneità e non definitività, fermi gli altri requisiti di legge, non esclude, cessate le ragioni del temporaneo trasferimento, l’illecito trattenimento del minore in Stato diverso da quello della dimora abituale in capo al genitore che lo pone in essere unilateralmente e contro la volontà dell’altro.

(Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che l’accordo concluso dai genitori di un minore guatemalteco, in forza del quale il minore si sarebbe temporaneamente trasferito in Italia con la madre, per consentire alla stessa di curare la grave malattia che la affliggeva, fosse venuto meno in ragione del mutamento dell’originaria situazione di fatto e del successivo parere contrario alla perdurante permanenza in Italia espresso dal padre, con conseguente illiceità della condotta di “mancato rientro”).

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, n.7261

Trasferimento: impedisce l’esercizio del diritto di visita

In tema di sottrazione internazionale di minori, La Convenzione di L’Aja del 25 ottobre 1980 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 64 del 1994) distingue nettamente, all’art. 5, il diritto di affidamento del minore dal diritto di visita dello stesso e prevede, per le due situazioni, una tutela differenziata. In particolare, all’art. 12, sancisce l’immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale esclusivamente per l’ipotesi di illecito trasferimento o trattenimento, che ricorre in caso di violazione del diritto di affidamento o custodia.

Qualora, invece, il trasferimento impedisca soltanto l’esercizio del diritto di visita, l’art. 21 consente all’altro genitore soltanto di sollecitare l’Autorità centrale a compiere tutti i passi necessari per rimuovere ogni ostacolo all’esercizio del predetto diritto, ciò anche quando sia reso particolarmente difficile dal trasferimento nell’altro Stato, poiché l’emissione dell’ordine di rientro imporrebbe il rimpatrio anche al genitore affidatario, incidendo illegittimamente sulla sua libertà di stabilire la propria residenza nella località che ritenga più conveniente.

Cassazione civile sez. I, 23/08/2021, n.23315

Residenza abituale del minore

In tema di sottrazione internazionale di minori, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, la residenza abituale del minore deve individuarsi in considerazione della condivisa fissazione della stessa da parte dei genitori fino al trasferimento, restando irrilevante il ripetuto spostamento del minore da un’abitazione all’altra all’interno della stessa area territoriale, né incidendo sulla valutazione da compiere la preminenza del ruolo di un genitore nella relazione con il minore.

(La S.C. ha cassato la pronuncia impugnata ed ha espresso il principio sopra indicato in relazione a vicenda in cui la madre aveva trasferito, senza il consenso del padre, il bambino in Italia dall’Inghilterra dove aveva prevalentemente vissuto, ancorché cambiando abitazione con una certa frequenza, e dove era stata fissata di comune accordo la residenza del minore).

Cassazione civile sez. I, 17/05/2021, n.13214

Sottrazione internazionale di minore

Ai fini dell’applicabilità del reato di cui all’art. 574-bis c.p., che punisce la condotta di un genitore che, contro la volontà dell’altro, sottragga a quest’ultimo il figlio per un periodo di tempo significativo, impedendo l’altrui esercizio della potestà genitoriale e allontanando il minore dall’ambiente d’abituale dimora, la legge applicabile è quella del luogo nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro, dovendosi applicare i principi sanciti dalla convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, dettata proprio per la disciplina della sottrazione dei minori, resa esecutiva con l. n. 64 del 1994, che, all’art. 3, individua quando il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito e cioè quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro (nella specie, la Corte, disattendendo i motivi di ricorso dell’imputato, ha escluso, invece, l’applicabilità dell’art. 36 l. 31 maggio 1995 n. 218, contenente la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, che è diretto a individuare la legge applicabile nel proprio ambito di disciplina ovvero nei rapporti tra i privati).

Cassazione penale sez. III, 20/11/2019, n.7590

Trasferimento del figlio minore in altra città di residenza

Il trasferimento del figlio minore in altra città può essere disposto a condizione che la madre, presso cui il figlio abbia residenza prevalente, stipuli un contratto di locazione di appartamento che il padre potrà e dovrà occupare nei periodi in cui starà con il figlio.

Corte appello Venezia sez. III, 28/07/2018, n.147

Sottrazione internazionale di minore da parte di un genitore

In tema di sottrazione internazionale del minore da parte di uno dei genitori, la nozione di residenza abituale posta dalla Convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980, ratificata con la legge n. 64 del 1994, consiste nel luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza ha consolidato, consolida, ovvero, in caso di recente trasferimento, possa consolidare una rete di affetti e relazioni tali da assicurargli un armonico sviluppo psicofisico. Essa, pertanto, integra una situazione di fatto il cui accertamento è riservato all’apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato.

(Nella specie la Corte, confermando al pronuncia di merito, ha escluso che potesse ritenersi residenza abituale del minore il luogo (Londra) dove i genitori avevano programmato di vivere, senza, tuttavia, dare mai attuazione a tale intendimento, essendo sopravvenute circostanze che avevano portato il minore al trasferimento in Italia in forma stabile e senza soluzione di continuità).

Cassazione civile sez. I, 14/12/2017, n.30123

Residenza abituale del minore

Il procedimento ex art. 709 ter c.p.c. si instaura nel luogo di residenza abituale del minore, senza che assumano rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei, atteso che nella individuazione in concreto del luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l’effettivo e stabile centro d’interessi del minore, ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarlo alla vicinanza dell’altro genitore o alla disciplina della competenza territoriale.

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2017, n.27358

Trasferimento nella nuova dimora e centro di interessi del minore

Il procedimento ex 337 ter c.c si instaura nel luogo di residenza abituale del minore, da identificarsi in quello in cui costui ha consolidato, consolida o potrà consolidare una rete di affetti e relazioni, tali da assicurare un armonico sviluppo psicofisico, sicché, nei casi di recente trasferimento, occorre una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l’effettivo, stabile e duraturo centro di affetti e di interessi del minore e che il cambiamento della sede non rappresenti un mero espediente per sottrarlo alla vicinanza dell’altro genitore o alla disciplina generale sulla competenza territoriale.

(Nella specie, la Corte ha escluso che la minore, di pochi mesi, avesse consolidato una rete di affetti nella città in cui aveva vissuto con la madre dalla nascita e ha dichiarato la competenza territoriale del tribunale della città in cui si trovava la nuova sede lavorativa della madre e dove quest’ultima aveva iscritto la figlia in un asilo, così dimostrando la chiara intenzione di un definitivo trasferimento suo e della minore).

Cassazione civile sez. VI, 15/11/2017, n.27153

Soggiorno di genitori di un minore in uno Stato membro

L’art. 11, par.1, del regolamento (Ce) 2201/2003 del consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (Ce) 1347/2000, dev’essere interpretato nel senso che, in una situazione quale quella di cui al procedimento principale, in cui un minore è nato ed ha soggiornato ininterrottamente con sua madre per diversi mesi, conformemente alla volontà comune dei suoi genitori, in uno Stato membro diverso da quello in cui questi ultimi avevano la loro residenza abituale prima della sua nascita, l’intenzione iniziale dei genitori in merito al ritorno della madre, in compagnia del minore, in quest’ultimo Stato membro non può consentire di ritenere che detto minore abbia ivi la sua “residenza abituale”, ai sensi di detto regolamento; di conseguenza, in una situazione siffatta, il diniego della madre di far ritorno in questo stesso Stato membro in compagnia del minore non può essere considerato come un “illecito trasferimento o mancato ritorno” del minore, ai sensi di citato art. 11, par. 1.

Corte giustizia UE sez. V, 08/06/2017, n.111

Esigenze lavorative della madre collocataria e trasferimento della figlia

Il trasferimento della minore sarebbe giustificato laddove la madre non potesse altrimenti svolgere la propria attività professionale (ciò che deve escludersi alla luce delle dichiarazioni da lei rese all’udienza presidenziale) e la sua assenza creasse seri e concreti problemi nella gestione della figlia (mentre è pacifico che sia il padre che i nonni paterni possono compiere un’attività di supplenza). Allo stato, invece, a fronte delle rilevate circostanze fattuali, non si ravvisano motivi, nell’interesse della figlia minorenne, per disporre una cambiamento nelle sue attuali abitudini di vita e, perciò, del luogo di residenza.

Corte appello Bologna sez. I, 01/02/2017, n.276

Allontanamento del minore dalla residenza abituale senza il consenso dell’altro genitore

Il giudice, ai fini dell’accertamento della sussistenza delle condizioni oggettive richieste per la configurazione della sottrazione internazionale di minori (l’oggettivo allontanamento del minore dalla residenza abituale senza il consenso dell’altro genitore al trasferimento o al mancato rientro e la titolarità ed esercizio effettivo del diritto di custodia da parte del denunciante l’avvenuta sottrazione), come anche delle circostanze ostative al rientro, deve svolgere, ove necessario, una propria istruzione probatoria, anche mediante indagine tecnica, pur se compatibilmente con le esigenze di urgenza della decisione, tenuto anche conto delle risultanze probatorie provenienti dalle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato estero, senza però esserne vincolato, dovendo anzi egli procedere ad una autonoma e concreta verifica della fondatezza e dell’attualità di quelle risultanze e delle relative valutazioni (nella specie, la Suprema corte ha cassato la decisione di merito, che aveva disposto il rientro negli Stati uniti di una minore, nonostante l’opposizione di quest’ultima, senza però svolgere alcuna autonoma verifica prognostica del rischio per il suo sviluppo psico-fisico, derivante dal rientro e dall’esercizio del diritto di custodia in forma prevalente da parte del padre, anche se, dalla documentazione proveniente dalle autorità di quel paese, l’uomo risultava affetto da patologie e problematiche comportamentali non risolte, da quelle autorità ritenute sotto controllo: l’alcoolismo, la parafilia, il feticismo, la frequentazione di prostitute, ma anche la circostanza che egli avesse ingiustamente accusato la figlia di aver provocato lesioni gravissime alla sorella minore e inoltre l’avesse fotografata nuda).

Cassazione civile sez. I, 26/09/2016, n.18846

Coniugi separati e scelte di residenza

A seguito di scelte insindacabili in ordine alla propria residenza compiute da coniugi separati, che non comportano – per il solo fatto di trasferire la residenza lontano dall’altro coniuge – la perdita dell’idoneità ad essere collocatari dei figli minori, il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al preminente interesse dei minori il collocamento presso l’uno o l’altro genitore, a prescindere dalla conseguente e inevitabile incidenza negativa sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario (nella specie, rilevata la necessaria presenza della madre rispetto al padre e la capacità di adattamento dei bambini alle novità, la Corte ha confermato l’affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, autorizzandola al trasferimento della residenza).

Corte appello Ancona sez. II, 27/12/2016

Conflitto genitoriale: come stabilire la residenza dei minori?

Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall’eventuale avvenuto trasferimento, dell’acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall’uno dei genitori con cui sia pregressa la convivenza stabile.

Tribunale Milano sez. IX, 19/10/2016

Criterio della maternal preference

Il trasferimento della residenza costituisce oggetto di libera e non coercibile opzione dell’individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell’altro coniuge non perde perciò l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne collocatario, sicchè il giudice, ove il primo aspetto non sia in discussione, deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario. Ai fini della decisione il giudice può fare riferimento al criterio della c.d. maternal preference, specie in mancanza di contestazioni sulla valenza scientifica di esso.

Cassazione civile sez. I, 14/09/2016, n.18087

Trasferimento dipendenti per garantire l’unità familiare

In tema di trasferimenti per i dipendenti di amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., l’art. 42 bis D.lgs. 151/2001, al solo fine di garantire l’unità familiare, consente l’assegnazione temporanea al genitore con figli minori fino a tre anni di età presso la sede dell’altro genitore, purché la residenza venga effettivamente stabilita presso l’abitazione dell’altro genitore. In assenza di tale requisito, il trasferimento non può essere concesso.

TAR Salerno, (Campania) sez. II, 23/08/2016, n.1974

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Pubblicato : 10 Ottobre 2022 03:00