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Trasferimento residenza in altro Stato UE ed obbligo iscrizione Aire

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(@consulenze)
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Il trasferimento di residenza dall’Italia ad altro Paese facente parte dell’Unione Europea è obbligatorio? Quali conseguenze produce su eventuali redditi prodotti all’estero, sui beni immobili e sull’assistenza sanitaria italiana?

I cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi devono iscriversi all’Aire.

L’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

L’iscrizione all’Aire è un diritto-dovere del cittadino [1] e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

  • la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’UE;
  • la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
  • la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra UE).

Il fatto che la legge configuri come diritto-dovere l’iscrizione all’Aire comporta che sotto il profilo amministrativo e penale non siano previste sanzioni nel caso in cui tale iscrizione non avvenga.

L’iscrizione all’Aire, completamente gratuita, è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente (Apr) del Comune di provenienza.

La richiesta va effettuata attraverso il portale Fast.it oppure compilando l’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari) a cui allegare documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare e una copia del documento d’identità del richiedente.

Se l’iscrizione avviene in un momento successivo al trasferimento di residenza, essa ha effetto dal giorno in cui è fatta la richiesta e non retroagisce al momento in cui il trasferimento è stato effettuato.

Per quanto riguarda la tassazione dei redditi da lavoro prodotti all’estero non sussistono particolari problemi con il fisco italiano, perché il reddito è stato prodotto e conseguentemente tassato nel Paese in cui la prestazione lavorativa è resa e pertanto non costituisce imponibile ai fini Irpef in Italia.

Stessa cosa dicasi per eventuali proprietà immobiliari nello Stato in cui è stata trasferita la residenza: anche queste verranno assoggettate allo Stato di nuova residenza, in quanto site all’estero.

Riguardo l’assistenza sanitaria e medica, v’è certamente incompatibilità immediata tra trasferimento all’estero e prestazioni sanitarie e/o medicinali erogati e forniti dal Servizio sanitario nazionale italiano: difatti quest’ultimo eroga tali prestazioni sul requisito della residenza in Italia ed il beneficiario spesso accede a determinate fasce di assistenza in virtù di esenzioni legate all’assenza o all’appartenenza ad una certa soglia di reddito in Italia.

Pertanto, certamente chi, avendo mutato la propria residenza di fatto all’estero ma non avendola formalizzata con l’iscrizione all’Aire, continuasse ad usufruire di prestazioni sanitarie e/o medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale Italiano, si renderebbe responsabile di un’indebita percezione di prestazioni sanitarie e, per tale fatto, essere assoggettato ad una ripetizione per indebito oggettivo da parte dell’Italia per un termine (a ritroso) di anni 10 dall’ultima indebita percezione.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Antonio Pagano

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Pubblicato : 10 Dicembre 2022 15:00