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Tradimento falso solo per ferire: è ugualmente causa di addebito?

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(@mariano-acquaviva)
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Infedeltà coniugale: quand’è che giustifica la pronuncia di addebito della separazione a carico del fedifrago? Il tradimento platonico è ammesso?

Il tradimento è senz’altro una condotta molto grave che giustifica non solo la separazione ma perfino l’addebito a carico del coniuge fedifrago, purché però l’infedeltà sia la causa e non la conseguenza della fine dell’unione. La “collocazione temporale” del tradimento è infatti di fondamentale importanza, in quanto l’adulterio può essere preso in considerazione dal giudice ai fini della valutazione dell’addebito solo se è la causa della crisi coniugale. Al contrario, tradire quando oramai il matrimonio è solo di facciata assume tutto un altro significato, almeno dal punto di vista giuridico.

Secondo la giurisprudenza, a rilevare può essere non solo l’infedeltà consumata o quella solamente platonica, ma perfino quella del tutto inesistente, sbandierata con il solo scopo di far soffrire il coniuge. Il tradimento falso solo per ferire è causa di addebito? Vediamo cosa dice la Cassazione.

Tradimento: quando c’è addebito?

Come anticipato in premessa, il tradimento è causa di addebito della separazione solamente quando è la causa della crisi coniugale e non la conseguenza.

Il marito che tradisce la moglie che lo ama rischierà quindi l’addebito; al contrario, il marito che tradisce la moglie da cui è separato di fatto non incorrerà in addebito, se dimostra la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Tradimento platonico: è causa di addebito?

Anche l’infedeltà solamente platonica, cioè non consumata fisicamente, può costituire valido motivo di addebito, sempreché abbia minato la pregressa unità familiare [1].

Tanto vale anche per il tradimento virtuale: secondo la Corte di Cassazione, chattare in modo sfacciato con un’altra persona fa scattare l’addebito della separazione [2].

Ciò avviene perché l’obbligo di fedeltà che sorge a seguito del matrimonio non si limita alla sfera sessuale ma, più in generale, implica il dovere di astenersi dal far entrare nella propria vita persone che finiscano in qualche modo col prendere il posto del proprio coniuge.

Insomma: la fedeltà matrimoniale non è solo sessuale ma anche affettiva. Ciò ovviamente non significa che non si possano avere amicizie o non si possa voler bene anche ad altri.

Finto tradimento: è causa di addebito?

Anche il finto tradimento, inventato solamente per ingelosire il partner, può costituire causa di addebito della separazione.

Secondo la Suprema Corte, scatta la dichiarazione di responsabilità nel giudizio di separazione nei confronti del coniuge che prima confessa di aver tradito il partner ma poi ritratta, dichiarando di aver mentito solo per ferire quest’ultimo.

Tale comportamento, infatti, se portato avanti sino a realizzare la rottura tra i due, per quanto simuli qualcosa di mai avvenuto, è sufficiente per addebitare la responsabilità della separazione al coniuge bugiardo [3].

Nel caso di specie, una donna confessava al marito il proprio tradimento, ma poi, nel conseguente giudizio di separazione tra i due, derivato proprio a seguito di tali dichiarazioni, ritrattava l’ammissione, asserendo che nessun adulterio aveva commesso e che tali dichiarazioni erano state rese al solo fine di ferire l’ex.

Secondo la Suprema Corte, al di là della sussistenza o meno del rapporto adulterino, bisogna verificare le conseguenze che tali dichiarazioni hanno avuto sul legame della coppia.

È chiaro infatti che se le false affermazioni hanno provocato la rottura del matrimonio, è in esse (a prescindere dalla loro corrispondenza al vero) che bisogna ravvisare il motivo della separazione.

Come dire, insomma, che la bugia talmente grave da costituire ostacolo per la prosecuzione del matrimonio è essa stessa motivo di addebito.

L’umiliazione inferta per il presunto tradimento, sebbene poi risultato non vero, non consente quindi di tornare indietro tutte le volte in cui la scenata sia stata tale da aver determinato la rottura della comunione materiale e spirituale dei coniugi.

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Pubblicato : 5 Gennaio 2023 17:05