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Toccare il sedere: quando è violenza sessuale?

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(@paolo-remer)
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Le regole per stabilire se c’è il reato nei vari casi di toccamenti, palpeggiamenti o pacche sui glutei: volontarietà del gesto, durata del contatto, motivi.

Alcuni recenti e clamorosi episodi di cronaca, avvenuti in diretta televisiva, hanno portato alla ribalta una domanda sempre attuale: toccare il sedere è violenza sessuale? Per un tifoso che all’uscita dello stadio aveva dato una pacca sui glutei ad una giornalista, questo reato è scattato, ed è arrivata una sentenza di condanna, di cui si è parlato molto. A nulla è valso sostenere la tesi della «goliardia», cioè dello scherzo senza intenti malevoli.

Ma al di là di quell’episodio specifico (che comunque è molto eloquente perché dimostra le gravi conseguenze che può avere un gesto del genere) cerchiamo di ragionare in termini generali, per capire bene quando si configura il grave delitto di violenza sessuale – che comporta una pena detentiva molto severa, cui si aggiunge il risarcimento dei danni alla persona offesa – nei confronti di chi tocca il fondoschiena ad un’altra persona e lo fa senza il suo consenso. A ben vedere, quella di toccare il sedere è una condotta molto variegata e che può essere compiuta in diversi modi: toccamenti, sfregamenti, palpeggiamenti o “strusciamenti” che dir si voglia, ma anche gli occasionali sfioramenti o le improvvise pacche.

Secondo l’orientamento dominante nella giurisprudenza, tutti questi atti possono costituire il reato di violenza sessuale, se manca il consenso di chi li subisce, perché coinvolgono parti intime del corpo; e questo vale anche quando sono coperte dai vestiti. Devi sapere che per configurare la violenza sessuale non occorre sempre che vi sia una costrizione fisica e tantomeno un rapporto sessuale completo con la vittima: a volte basta solo un contatto significativo, come quello che può avvenire con un bacio carpito, una carezza invadente o con la “mano morta”.

Le possibilità concrete sono infinite e la giurisprudenza deve spesso occuparsi di casi limite tra l’innocuo e l’illecito. Per stabilire quando toccare il sedere è violenza sessuale bisogna esaminare parecchie cose: la volontarietà del gesto, la sua durata, il modo più o meno insidioso in cui è stato compiuto, i motivi che hanno indotto a compiere l’azione ed anche il modo in cui essa è stata percepita e rilevata dalla persona che ha subito il gesto.

Le risposte giudiziarie a volte sono contrastanti, e in Cassazione – terzo grado di giudizio – approdano molti casi del genere: così è la Suprema Corte a dettare la linea di riferimento per la corretta interpretazione della legge. Sull’argomento di cui ci stiamo occupando c’è una recente sentenza [1] , che ha esaminato il caso di un uomo ritenuto colpevole di aver toccato consapevolmente e volontariamente i glutei di una donna sconosciuta, mentre viaggiava su un treno. I giudici hanno sottolineato la volontarietà del gesto, perché sui mezzi pubblici di trasporto c’è anche la possibilità di un contatto involontario, e affronteremo anche questo aspetto.

Il palpeggiamento dei glutei (natiche)

La pronuncia della Suprema Corte si è occupata di un imputato condannato in Corte d’Appello «per aver costretto una donna sconosciuta incontrata sul treno a subire palpeggiamento ai glutei». La vittima aveva individuato l’autore della violenza solo successivamente, riconoscendo l’uomo che nel frattempo era stato fermato dagli agenti della polizia ferroviaria alla stazione.

Gli Ermellini in questa sentenza danno per assodato che il palpeggiamento costituisca reato di violenza sessuale e non approfondiscono la vicenda esplorata dai giudici di merito, perché il ricorso era fondato su aspetti diversi: precisamente, l’imputato contestava le modalità del suo riconoscimento e l’utilizzabilità delle annotazioni di polizia giudiziaria scritte dagli agenti e veicolate nel processo.

Riprenderemo questi temi specifici più avanti; prima occupiamoci dei vari casi di contatto tra le mani (o altre parti del corpo) ed il “lato B” che sono possibili nella pratica e delle conseguenze di ciascuno di questi comportamenti.

Pacca sul sedere: quando è violenza sessuale

Il palpeggiamento implica un contatto protratto ed insistente; la pacca sul sedere invece è un colpo istantaneo. Per capire se e quando la pacca sul sedere è reato di violenza sessuale bisogna esaminare la norma incriminatrice [2] – che parla, in termini generali, di «costrizione» ma anche di «inganno» e soprattutto le altre pronunce della giurisprudenza che si è espressa in maniera concreta sul punto.

Lo abbiamo già scritto in passato: toccare il sedere per scherzo a una donna è violenza sessuale. Lo ha affermato a chiare lettere una famosa sentenza della Cassazione [3] e le conclusioni non mutano: l’orientamento delle sentenze successive non è affatto cambiato. Il ragionamento dei giudici è questo: i toccamenti lascivi, compresi quelli fatti “a mano morta“, assumono rilievo penale specialmente quando riguardano parti intime e zone erogene [4] e non conta il fatto che la vittima sia vestita anziché spogliata e nuda.

In un’occasione – rimasta però isolata – i giudici di piazza Cavour [5] hanno affermato che la pacca sul sedere non è reato quando la mano non rimane appoggiata sui glutei «per un apprezzabile lasso di tempo»; in tal caso, lo sfioramento istantaneo può considerarsi accidentale e, nel dubbio, si assolve.

Rimane però fermo il principio che la violenza sessuale è tale quando è idonea a compromettere la libera determinazione della vittima, invadendone la sfera sessuale non solo con atti di costrizione ma anche semplicemente con «movimenti insidiosi e rapidi che riguardino zone erogene su persona non consenziente» [6].

Sfioramento veloce: è violenza sessuale?

Di recente, la Corte di Cassazione [7] ha confermato la condanna di un uomo che aveva messo le mani sotto la maglietta di un ragazzo minorenne, toccandogli la schiena e scendendo in direzione degli slip. Si trattava perciò di un contatto prolungato, molto invasivo ed intenzionalmente compiuto. Ma basta anche un «contatto corporeo superficiale o fugace» a rendere configurabile almeno il tentativo di violenza sessuale, che non si completa per la reazione della vittima o altre cause che non dipendono dalla volontà del soggetto agente: ci sono comunque gli «atti idonei e diretti in modo non equivoco» a commettere il reato.

Perciò, è sufficiente, come abbiamo visto a proposito della pacca, anche solo uno schiaffo sulle natiche per configurare una violenza sessuale consumata e non solo tentata. Nella maggior parte dei casi, non ha nessuna rilevanza il fatto che il contatto fisico sia durato solo un attimo. Infatti, compiendo ciò, si realizza comunque un’indebita «intrusione nella sfera sessuale della vittima» [8]. Analogamente, i giudici hanno ritenuto che lo strusciamento sull’autobus è violenza sessuale.

Per la Suprema Corte [9] non conta «che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all’azione dell’aggressore o che quest’ultimo consegua la soddisfazione erotica», come ha affermato in un caso di un bacio non riuscito ad una ragazza, che era stato compiuto mentre l’uomo contemporaneamente cercava di toccare le sue parti intime.

Il toccamento accidentale e non voluto

Abbiamo visto, tra le altre cose, che come gesto in sé la pacca sul sedere è violenza sessuale. Però, in questi casi, come per tutte le ipotesi simili che abbiamo esaminato, è sempre necessario che vi sia il dolo: l’azione, cioè, deve essere consapevole e volontaria.

Per integrare il reato non è invece sufficiente la colpa, che può verificarsi, ad esempio, per una spinta della folla per strada o su un mezzo di trasporto pubblico come un autobus, un tram, una metropolitana o un treno, dove le persone molto spesso viaggiano inevitabilmente accalcate.

In tali situazioni, però, ricostruire i fatti realmente accaduti non è semplice; tutto dipende dalle fonti di prova, a partire dalla testimonianza della vittima che nel processo descriverà il modo con cui ha percepito l’azione compiuta nei suoi confronti e riferirà la dinamica con cui si è svolta. Se non vi sono altri riscontri (telecamere, persone che hanno assistito ai fatti, ecc.) può bastare la sola testimonianza della persona offesa, se ritenuta attendibile e credibile, a far condannare l’autore del reato, come vedremo meglio nel prossimo paragrafo.

Toccamento improvviso: quando è violenza sessuale

Le intenzioni del molestatore non hanno, invece, nessuna importanza: per la legge penale è indifferente che la pacca o il toccamento siano avvenuti anche solo per scherzo. Quello che conta, come abbiamo visto, è l’intenzionalità dell’azione materiale che è stata compiuta, senza che sia necessario accertare quale sia stata la finalità ulteriore.

Nella sentenza da cui siamo partiti [1], la ricostruzione del fatto era stata contestata dall’imputato, che viaggiava mescolato tra gli altri passeggeri del treno, perché era contenuta in un’annotazione della polizia ferroviaria che aveva appreso il fatto dal racconto della donna scesa in stazione. Perciò, non vi era prova che il palpeggiatore fosse davvero lui.

Ma la Suprema Corte ha rilevato che l’atto era stato acquisito al fascicolo del dibattimento, con l’accordo delle parti, al termine dell’udienza preliminare, al di là del fatto che tale circostanza non fosse stata riportata nel verbale d’udienza. Per questo motivo, gli agenti operanti non erano stati escussi. È bastata, quindi, la testimonianza della persona offesa – che aveva «con certezza» riconosciuto l’autore della violenza sessuale nella persona fermata dalla polizia – a far condannare l’imputato.

Sulla stessa scia delle pronunce che abbiamo esaminato, ed applicando i medesimi principi, un’altra recente sentenza della Cassazione [10] ha affermato che «il reato di violenza sessuale si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti improvvisamente all’insaputa della persona destinataria, in modo da poterne prevenire anche la manifestazione di dissenso». È appunto il caso di chi tocca, palpeggia o dà una pacca sul sedere ad una persona sorprendendola e cogliendola alle spalle, così da impedirle di opporsi preventivamente all’azione, e così di fatto costringendola a subire il toccamento del sedere o di una qualsiasi altra zona erogena del corpo.

Approfondimenti

Per approfondire il reato di violenza sessuale leggi anche questi articoli:

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Pubblicato : 2 Febbraio 2023 14:45