TFA sostegno in Romania: è valido per l’insegnamento nella scuola italiana?
Non è questione di tempistiche o costi : il sostegno in Romania non è valido per le incolmabili differenze formative con il percorso italiano come stabilito dal Tar Lazio con sentenza emessa il 17 Ottobre 2023.
La specializzazione per diventare docente di sostegno conseguita in Romania non ha validità in Italia. Sebbene il percorso svolto all’estero possa sembrare conveniente in termini temporali, economici e organizzativi, a sancirne l’illegittimità in territorio italiano è stato il TAR del Lazio, che si è recentemente espresso in merito.
Con la sentenza n. 19084 emessa il 17 ottobre 2023 e pubblicata il 18 dicembre, infatti, il TAR ha messo nero su bianco le motivazioni che hanno portato al mancato riconoscimento del sostegno in Romania, a causa di incolmabili disparità dal punto di vista formativo con l’iter italiano.
Riconoscimento del sostegno in Romania: cosa dice il MIM
La decisione del TAR del Lazio in merito al riconoscimento del sostegno in Romania segna una tappa importante riguardo la spinosa questione relativa alle abilitazioni professionali ottenute in terra straniera.
La sentenza, in particolare, conferma quanto stabilito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sul confronto tra il percorso post-universitario italiano e il TFA in Romania per il conseguimento della specializzazione per il sostegno.
Il Ministero, infatti, con il provvedimento n. 261 datato 24 febbraio 2023 aveva negato a una insegnante la validità del titolo ottenuto nel 2018 in Romania (presso l’Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures), precisamente dopo aver messo a confronto i due iter formativi e conformandosi alla precedente disposizione del Consiglio di Stato.
Secondo il MIM, in particolare, esistono disparità quantitative e qualitative evidenti e incolmabili tra il percorso rumeno e quello previsto in Italia dal Decreto datato 30 settembre 2011.
“Dalle verifiche eseguite – si legge nella sentenza del TAR – è emerso che le conoscenze complessivamente possedute dall’istante, risultanti dal complesso di diplomi e di attestazioni da esso posseduti, nonché dal complesso di esperienza professionale maturata sia in Italia che in Romania, non soddisfano, nemmeno parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento, in Italia, in qualità di insegnante specializzato sul SOSTEGNO”.
La sentenza del TAR sul sostegno in Romania
Confermando la delibera ministeriale, anche il TAR ha respinto il ricorso della docente che aveva impugnato il provvedimento del MIM sottolineando la mancata attivazione delle misure compensative necessarie per perfezionare il titolo ottenuto all’estero, come la partecipazione a specifici corsi di formazione in Italia.
Ritenendo il comportamento del MIM del tutto conforme a quanto stabilito in precedenza dal Consiglio di Stato, che esortava il Ministero a operare un confronto sia tra le competenze attestate dai titoli e dall’esperienza sia tra le conoscenze e le qualifiche richieste dalla normativa nazionale, il TAR ha ribadito che:
“Il Ministero è giunto alla decisione finale di negare il riconoscimento solo dopo aver effettuato la suddetta comparazione, all’esito della quale ha riscontrato incolmabili differenze sotto vari profili tra la formazione sul sostegno conseguita all’estero e quella prevista dalla normativa italiana per l’accesso all’insegnamento in qualità di insegnante specializzato sul sostegno.”
Il Ministero ha rilevato sia che il corso di formazione svolto in Romania coinvolgeva discipline di insegnamento di carattere molto generale e non riconducibili alle materie specialistiche previste in Italia, sia che le attività di laboratorio e di tirocinio sono state molto carenti e incomplete.
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