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Testimonianza del minorenne vittima di un reato

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(@mara-morelli)
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Processo penale: il minore di 18 anni può essere ascoltato come testimone se è vittima del reato, come nel caso di maltrattamenti da parte dei genitori.

Un minore vittima di reato può testimoniare nella sua stessa causa e, quindi, in proprio favore. I chiarimenti sulle modalità con cui deve avvenire la testimonianza del minorenne vittima di un reato sono stati forniti dalla Cassazione con una recente sentenza [1].

La Carta di Noto, documento redatto a seguito di un convegno tenutosi a Noto il 9 giugno 1996 dal titolo «Abuso sessuale sui minori e processo penale», ha individuato i criteri utili per la conduzione dell’esame di minorenni, al fine di garantire l’attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione della sua psiche. Tuttavia, non si tratta di una norma di legge; pertanto, la violazione di tali regole non comporta alcuna nullità o inutilizzabilità delle stesse.

Di fatto però i giudici che ritengono attendibile la testimonianza del minorenne vittima di un reato, seppur acquisita con modalità contrastanti rispetto a quelle indicate dalla Carta di Noto, devono dare motivazione nel proprio provvedimento. Il magistrato deve cioè indicare le ragioni per cui ritiene attendibile la prova assunta con modalità contrastanti con le cautele metodologiche previste nella Carta, perché queste costituiscono comunque rilevanti parametri per collaudare la motivazione che regge la valutazione probatoria delle dichiarazioni delle persone offese minorenni [2].

Bisogna disporre una consulenza psicologica sul minorenne prima di sentirlo come testimone?

Secondo la Cassazione il pubblico ministero è tenuto a disporre una consulenza personologica sul minore ove debba assumere dichiarazioni accusatorie provenienti da quest’ultimo. La citata Carta di Noto prevede che la perizia debba essere espletata ancor prima dell’audizione del minore medesimo, in una fase antecedente l’incidente probatorio, nel corso delle indagini preliminari, benché non abbia carattere obbligatorio, in quanto privo di riscontro nella legge processuale [3].

Il mancato espletamento della perizia sulla capacità a testimoniare non rende inattendibile la testimonianza del minore vittima del reato; la perizia infatti non è indispensabile se non emergono elementi patologici che lascino dubitare della capacità del testimone [4]. Resta fermo, però, che è necessaria una perizia psicologica per accertare l’attitudine della persona offesa minorenne a testimoniare, se si profila il rischio di eventuali elaborazioni fantasiose proprie della sua struttura personologica [5].

Come fare le domande al minorenne testimone nel procedimento penale?

Per aversi una testimonianza genuina e affidabile da parte del minorenne vittima del reato è necessario evitare le domande suggestive, quelle cioè che suggeriscono informazioni o danno per accertato un fatto che l’esaminando però non ha ancora riferito, oppure che tendono a suggerire o provocare una risposta secondo l’intento di chi interroga.

Gli studi sulla memoria infantile comprovano una conoscenza comune: i bambini hanno modalità di relazione orientate in senso imitativo e adesivo, sono influenzabili da stimoli potenzialmente suggestivi e, mancando di adeguate risorse critiche, tendono a non differenziare le proprie opinioni da quelle dell’interlocutore, soprattutto se questi appare loro come una figura autorevole.

Quando acquisire la testimonianza del minorenne

L’art. 362, comma 1-ter, del codice penale impone al pubblico ministero, per taluni tipi di reati, di acquisire le dichiarazioni delle persone offese entro tre giorni dalla denuncia.

Secondo la Corte, anche nel caso di reati non contemplati dalla disposizione – si pensi al reato di abuso di mezzi di correzione – l’esame della persona offesa presenta le stesse problematiche e, quindi, deve avvenire nel più breve tempo possibile. Già in quanto un eventuale ritardo può comportare dei riverberi negativi a livello processuale e sulla psiche della persona offesa.

Nel corso delle indagini preliminari e durante l’udienza preliminare, l’art. 392 bis c.p.p. prevede che il Pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona indagata possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di un minorenne. Esso serve a cristallizzare il narrato, in modo da evitare le ripercussioni negative del decorrere del tempo, ma, soprattutto, che il minore debba più volte ripercorrere i fatti e la sofferenza occorsi, sottraendosi al rischio della c.d. vittimizzazione secondaria.

La procedura novellata prevede che l’audizione del minorenne debba essere documentata con mezzi di riproduzione fonografia ed audiovisiva, con relativa trascrizione, ed il suo ascolto avviene in luogo protetto, anche in struttura diversa dal tribunale, alla sola presenza del professionista psicologo/psichiatra che si occupa di filtrare le domande poste dal Presidente, dal pubblico ministero, nonché dai legali delle parti.

Nello specifico, vi rientrano diverse fattispecie criminose, tra cui il reato di maltrattamenti, ma non il reato di abuso dei mezzi di correzione. Tuttavia, non si esclude l’incidente probatorio anche per casi diversi da quelli espressamente contemplati

Altresì, con riferimento a taluni reati, come in materia di prostituzione minorile, non è ammesso l’esame di un testimone minore degli anni sedici, se sia già stato sottoposto ad interrogatorio, in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio tra le parti, a meno che l’esame riguardi fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni.

Valutazione delle dichiarazioni del minore

La valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni del minore deve essere effettuata dal giudice, in definitiva, procedendo direttamente all’analisi della condotta del dichiarante, della linearità del suo racconto e dell’esistenza di riscontri esterni allo stesso.

È, peraltro, viziata da manifesta illogicità la sentenza che fondi l’attendibilità e credibilità delle dichiarazioni del minorenne persona offesa solo sull’intrinseca coerenza del racconto, senza considerare tutte le altre circostanze concrete.

Invero, la sua dichiarazione deve essere inquadrata in un più ampio contesto sociale, familiare e ambientale, al fine di escludere l’intervento di determinati fattori che possano inficiarne la credibilità [6].

 
Pubblicato : 25 Marzo 2023 12:24