Testamento olografo digitale: è valido?
È legale il testamento redatto al computer utilizzando un documento informatico e poi sottoscritto con firma digitale?
Il testamento è l’atto con cui una persona dispone formalmente del proprio patrimonio per il tempo in cui non sarà più in vita. Perché possa essere valido occorre che sia redatto secondo le forme prescritte dalla legge. È in questo preciso contesto che si pone il seguente quesito: è valido il testamento olografo digitale?
Mettiamo il caso che una persona, affidandosi ai moderni strumenti tecnologici, decida di redigere le proprie ultime volontà al computer, sottoscrivendo poi il documento con la personale firma elettronica qualificata. Un testamento di questo tipo sarebbe valido? Approfondiamo la questione.
Cos’è il testamento olografo?
Il testamento olografo è il documento contenente le ultime volontà di una persona, redatto per intero, datato e sottoscritto di proprio pugno dal suo autore.
Il testamento olografo può essere scritto su qualsiasi foglio o pezzo di carta che sia adatto a conservare il testo e a renderlo comprensibile.
Possono essere usati anche più fogli separati, ma al fine della sua validità è necessario che tra i diversi fogli vi sia un collegamento materiale (una graffetta, ad esempio) e che le disposizioni in esso contenute siano collegate logicamente, in modo che sia evidente che i diversi documenti costituiscano un unico testamento.
Il testamento olografo può subire aggiunte, modificazioni e cancellature, purché queste siano eseguite di mano del testatore e la volontà testamentaria risulti sicura e comprensibile.
Requisiti del testamento olografo
Elementi fondamentali del testamento olografo sono:
- l’autografia, cioè la completa stesura del testo di proprio pugno;
- la sottoscrizione, solitamente in calce al documento. Si ritiene che, al posto del nome e del cognome, sia valida anche un’espressione equipollente che identifichi con certezza il testatore, come ad esempio l’indicazione del grado di parentela con gli eredi (“Il vostro caro padre”, ecc.);
- la data, con l’indicazione completa del giorno, del mese e dell’anno. Sono valide tuttavia anche diverse forme, purché non lascino spazio a dubbi. È il caso, ad esempio, dell’indicazione “Natale 2023”.
Cos’è il testamento digitale?
Per “testamento digitale” può intendersi:
- il testamento redatto secondo strumenti informatici e sottoscritto, al termine, con firma digitale;
- il testamento, redatto secondo le forme ordinarie (olografo, pubblico a mezzo di notaio, ecc.), con cui si dispone della propria eredità digitale, cioè l’insieme di informazioni e documenti informatici (come file, password, credenziali, account, archivi elettronici di dati, accountper la fruizione di beni o servizi digitali, ecc.) che sopravvivono alla morte del titolare.
In entrambi i casi, va detto che la legge attualmente non prevede alcuna possibilità di redigere un testamento digitale.
Tuttavia, molte piattaforme offrono opzioni per pianificare l’eredità digitale. Ad esempio, Facebook consente di designare un contatto erede per gestire il profilo dopo la morte.
Esistono poi diversi modi legali per gestire la propria eredità digitale.
Ad esempio, un mandato post mortem consente a un’altra persona di compiere atti materiali come la disattivazione di account.
Un’altra opzione è la nomina di un esecutore testamentario, cioè di una persona fidata che curi le volontà testamentarie.
Il testamento olografo digitale è valido?
Siamo dunque pronti a rispondere alla domanda che fornisce il titolo all’intero articolo: il testamento olografo digitale è valido? La risposta è negativa.
Come ricordato nel precedente paragrafo, la legge non ammette forme diverse da quelle contemplate dal codice civile, e cioè differenti dal testamento olografo, dal testamento pubblico redatto dal notaio e da quello segreto (preparato dal testatore ma affidato in custodia al notaio).
Al di fuori di queste tre forme, non esiste testamento che possa dirsi valido.
Il testamento olografo digitale, cioè il testamento redatto al computer su un documento informatico e, infine, sottoscritto mediante firma digitale, non può quindi dirsi valido, anche se la su autenticità fosse ampiamente dimostrata.
Un atto di volontà di questo tipo, infatti, sarebbe nullo per difetto di forma, pur essendo incontrovertibile la volontà di chi l’ha redatto.
Alle stesse conclusioni deve giungersi nell’ipotesi di testamento olografo successivamente scansionato e conservato come file all’interno del proprio computer.
Nonostante si tratti di una normativa anacronistica, dunque, ancora oggi non sono ammessi testamenti redatti con mezzi meccanici, come la macchina da scrivere o il computer.
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