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Termine prescrizione interessi su cartella esattoriale

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(@angelo-greco)
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Entro quanto tempo decadono gli interessi e le sanzioni sulle cartelle di pagamento.

La questione relativa al termine di prescrizione degli interessi sulla cartella esattoriale è di particolare interesse per numerosi contribuenti. Sul punto infatti la giurisprudenza della Cassazione oscilla tra due diverse posizioni: quella secondo cui dette somme si prescriverebbero nell’ordinario termine di 10 anni e quella invece, più favorevole al contribuente, che ritiene doversi applicare la prescrizione di 5 anni, al pari di tutti i debiti che hanno cadenza periodica.

Tra le due tesi, la seconda è quella che ha trovato maggiore seguito. L’impatto pratico è notevole. Difatti per tutti i crediti dovuti allo Stato (ad esempio Irpef, Iva, Ires, bollo, registro) la cui prescrizione è di 10 anni è possibile, decorsi 5 anni dalla notifica della cartella, chiederne il parziale sgravio degli interessi e delle sanzioni proprio perché caduti in prescrizione. Il debitore così si vedrebbe ridurre il debito sempre che, nel frattempo, non siano stati notificati atti interruttivi della prescrizione come, ad esempio, solleciti, preavvisi di fermo o di ipoteca.

Invece, laddove la cartella si prescrive in 5 anni (ad esempio le multe stradali, le altre sanzioni amministrative o tributarie e, in generale, tutte le imposte dovute agli enti locali come l’Imu e la Tari), al compimento del quinto anno si avrebbe l’annullamento di tutto il debito. È chiaro però che, a sposare la tesi che vorrebbe la prescrizione decennale degli interessi, si cadrebbe nel paradosso per cui il debito principale e prescritto mentre gli interessi sarebbero ancora esigibili.

Per quanto riguarda invece le sanzioni sulle cartelle non dovrebbero porsi problemi interpretativi: difatti l’articolo 20 del D. Lgs. n. 472/1997 (sulle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie) stabilisce espressamente che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni».

La tesi secondo cui gli interessi della cartella esattoriale si prescrivono in 5 anni si fonda su una lettura attenta dell’articolo 2948 del codice civile. Tale norma stabilisce testualmente che si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. A tale orientamento aderisce la Cassazione con sentenze n. 20955/20 (leggi Prescrizione interessi cartella esattoriale), n. 2044/23 del 24.01.2023 (leggi Cartella esattoriale: quando si prescrivono interessi e sanzioni?).

Anche la giurisprudenza di primo e secondo grado è orientata in questo senso. Ad esempio, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Milano, con sent. n. 1388/2024 ha ricordato che nel caso di notifica di cartella di pagamento, che non consegue a una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta vale l’obbligazione tributaria, relativa alle sanzioni e agli interessi, è il termine quinquennale, così come rispettivamente previsto dall’art. 20 comma 3, D.Lgs. n. 472 del 1997 e dall’art. 2948 comma 1 n. 4, cod. civ.

Ne deriverebbe invece che, laddove il debito discende da una sentenza di condanna del giudice, che abbia rigettato il ricorso del contribuente contro una cartella, il pagamento degli interessi si prescrive in 10 anni, così come per tutti i provvedimenti giudiziali (Cass. sent. n. 7486/2022).

A sposare ancora l’interpretazione della prescrizione in 10 anni degli interessi sulla cartella è l’ordinanza n. 23572 del 3 settembre 2024 firmata dalla Cassazione secondo cui si prescrivono nell’ordinario termine decennale gli interessi sulla cartella dopo che l’accertamento è divenuto definitivo.

Secondo tale tesi, il diritto alla riscossione degli interessi sulle sanzioni amministrative pecuniarie, sorte a seguito del ritardo nel pagamento dell’imposta principale derivante da una cartella di pagamento emessa dopo il passaggio in giudicato della sentenza di conferma dell’avviso di liquidazione, si prescrive entro il termine di dieci anni, trovando diretta applicazione l’art. 2953 cod. civ.».

Più ampia è addirittura l’interpretazione della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia (sent n. 327/2020) secondo cui, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, iniziano a decorrere i termini di prescrizione che del diritto all’esazione del tributo, interessi e sanzioni, salvo che tale termine venga interrotto da un qualsiasi atto avente tale efficacia.

In sintesi, la posizione maggioritaria della giurisprudenza può essere così riassunta: gli interessi sulle cartelle esattoriali si prescrivono in 5 anni salvo che il debito derivi da una sentenza di condanna del giudice; in quest’ultimo caso, così come il debito principale, anche gli interessi si prescrivono in 10 anni.

 
Pubblicato : 5 Settembre 2024 08:15