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Tassa Inps sul licenziamento: cos’è e quanto si paga?

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(@noemi-secci)
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Ticket Naspi per l’accesso all’indennità di disoccupazione: chi è obbligato al pagamento, a quanto ammonta, come funziona.

Tra le problematiche che le aziende devono affrontare in caso di licenziamento di un dipendente, sicuramente una di quelle che dà adito a numerosi dubbi di applicazione è il ticket Naspi, o tassa sul licenziamento. Negli anni, sono state riconosciute diverse ipotesi di esonero e, anche ad opera della giurisprudenza, alcune particolarità relative all’applicazione di questo contributo. Ma la tassa Inps sul licenziamento cos’è e quanto si paga?

Il ticket sul licenziamento è un contributo aggiuntivo dovuto all’Inps in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, cioè non dipendente dalla volontà del lavoratore.

Il dipendente, a seguito della cessazione involontaria del rapporto, ha infatti diritto alla Naspi (sussistendo i requisiti previsti dalla legge), cioè all’indennità di disoccupazione spettante alla generalità dei lavoratori subordinati. Per coprire, in parte, i costi a carico dell’Inps, il datore di lavoro è dunque obbligato a versare la tassa sul licenziamento, che a seconda dell’anzianità del lavoratore può superare i 1500 euro.

L’Inps, in argomento, ha emanato una recente circolare, che riepiloga le ipotesi di esonero, l’ammontare del ticket anno per anno, fino al 2023 compreso, ed alcune particolarità di questa misura [1].

L’istituto, con l’occasione, ha anche evidenziato che, in base a recenti controlli sulle banche dati, la modalità di calcolo del ticket di licenziamento, nel corso degli anni, non è sempre avvenuta conformemente alle disposizioni di legge [2]. Questo, in quanto spesso non viene correttamente valorizzata la base di calcolo del contributo, pari all’importo del massimale annuo Naspi. Pertanto, in alcuni casi, il contributo versato dalle aziende risulta di importo inferiore a quello dovuto, in altri casi superiore.

Quando è dovuta la tassa Inps sul licenziamento?

La tassa sul licenziamento, o ticket Naspi, è un contributo che il datore di lavoro deve versare all’Inps se licenzia un lavoratore dipendente a tempo indeterminato: la tassa, tuttavia, non è dovuta solo nei casi di licenziamento, ma anche in alcune ipotesi di dimissioni del lavoratore, come quelle per giusta causa e per maternità, nonché in caso di risoluzione consensuale a seguito della procedura di conciliazione obbligatoria davanti all’ispettorato del lavoro.

Il contributo serve per finanziare la Naspi, la nuova indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti, pertanto va versato, assieme ai contributi Inps, ogni qualvolta il lavoratore abbia, almeno teoricamente, diritto all’indennità.

Il datore di lavoro è anche tenuto al versamento del ticket di licenziamento nei casi in cui il rapporto si risolva durante il blocco dei licenziamenti, legato alla fase emergenziale, per adesione del lavoratore [3]:

  • all’accordo collettivo aziendale;
  • stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  • con il quale si incentiva la risoluzione del rapporto di lavoro, con riconoscimento dell’indennità Naspi all’aderente.

Quando non è dovuta la tassa sul licenziamento?

Il contributo sul licenziamento non è dovuto se il rapporto cessa in seguito alle dimissioni volontarie del dipendente (mentre è dovuto se le dimissioni sono per giusta causa o durante il periodo tutelato di maternità), oppure nei seguenti casi [4]:

  • scadenza del contratto a termine (il datore, in relazione a questo contratto, paga un contributo aggiuntivo che serve a finanziare la Naspi);
  • risoluzione consensuale, al di fuori della procedura di conciliazione obbligatoria introdotta dal Jobs Act e al di fuori degli accordi collettivi incentivati durante il periodo di blocco dei licenziamenti [3];
  • licenziamento del lavoratore domestico (colf e badanti);
  • licenziamento di lavoratori assicurati presso la gestione Inpgi (giornalisti);
  • licenziamento di operai agricoli;
  • licenziamento di apprendisti di primo livello;
  • risoluzione nell’ambito del contratto di espansione;
  • licenziamento di lavoratori extracomunitari stagionali;
  • decesso del lavoratore;
  • licenziamento del lavoratore collocato in Isopensione;
  • cessazione del rapporto di lavoro per esodo dei lavoratori anziani, concordata a seguito di accordi sindacali nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo;
  • cessazione nell’ambito dei processi di riduzione di personale dirigente, conclusi con accordo firmato dall’associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria;
  • interruzioni dei rapporti di lavoro con incentivi all’esodo che diano luogo a un assegno straordinario;
  • aziende in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria richiedenti la cassa integrazione straordinaria (Cigs);
  • interruzione del rapporto di lavoro conseguente a licenziamenti effettuati in conseguenza di cambio appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione delle clausole sociali che garantiscano continuità di occupazione;
  • interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere (se impossibile la ricollocazione del lavoratore);
  • datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso alla procedura di mobilità, per evitare la doppia imposizione;
  • lavoratore già pensionato.

A quanto ammonta la tassa Inps sul licenziamento?

La tassa sul licenziamento ammonta al 41% del massimale mensile di Naspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Considerando che il massimale Naspi è pari a 1.470,99 euro mensili per il 2023, l’importo del ticket ammonta a 603,11 euro ogni 12 mesi di anzianità del lavoratore, sino a un massimo di 36 mesi, quindi di 1.809,33 euro.

Quanto chiarito dall’Inps con la circolare ha spiazzato molti datori di lavoro, in quanto lo stesso Istituto, con circolari precedenti [5], aveva affermato che «il riferimento legislativo va inteso come richiamo alla somma limite di retribuzione per il calcolo del massimale, non al massimale stesso». Negli anni precedenti al 2021 l’Inps aveva sempre calcolato il ticket in misura pari al 41% della retribuzione limite (retribuzione imponibile) e non del massimale.

Il contributo, in ogni caso, è uguale per tutti, a prescindere dall’ammontare della Naspi spettante in concreto al lavoratore.

Considerato che l’importo dovuto è pari al 41% del massimale mensile Naspi per ogni 12 mesi di durata del rapporto di lavoro, per i periodi di lavoro inferiori all’anno il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.

Lavoratore con anzianità aziendale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, pari a 12 mesi: contributo dovuto = 41% del massimale Naspi dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro.

Ai fini dell’anzianità lavorativa, deve essere considerata come intera mensilità quella in cui risultino almeno 15 giorni lavorati o assimilati (con assenze tutelate).

Lavoratore con anzianità aziendale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, pari a 6 mesi: contributo dovuto = 6/12 del 41% del massimale Naspi dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro.

Lavoratore con anzianità aziendale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, pari a 28 mesi: contributo dovuto = 41% del massimale Naspi dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro moltiplicato per 2 + 4/12 del 41% del massimale Naspi dell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro.

Tassa di licenziamento Inps in caso di licenziamento collettivo

In caso di licenziamento collettivo, il ticket è determinato utilizzando per ogni singolo lavoratore i criteri illustrati. Tuttavia:

  • se la dichiarazione di eccedenza del personale, prevista dalla procedura di licenziamento collettivo, non è stata oggetto dell’accordo sindacale, il contributo è moltiplicato per 3 volte;
  • se l’azienda che ha intimato il licenziamento collettivo rientra nel campo di applicazione della cassaintegrazione straordinaria ed è quindi tenuta alla contribuzione per il finanziamento della Cigs, per ciascun licenziamento l’aliquota percentuale del ticket è innalzata all’82%.

Chi paga la tassa sul licenziamento Inps?

Il ticket Naspi, quando dovuto, è a carico del datore di lavoro. La situazione “tipo”, nella generalità dei casi, risulta difatti la seguente:

  • la tassa sul licenziamento è dovuta: il datore di lavoro è obbligato al versamento e il lavoratore percepisce la Naspi (salvo assenza dei requisiti, mancato invio della domanda nei termini, rioccupazione con perdita del diritto all’indennità);
  • la tassa sul licenziamento non è dovuta: il lavoratore non paga nulla, ma non percepisce la Naspi.

Resta fuori dalle due casistiche, però, l’ipotesi in cui il lavoratore rassegni le dimissioni “di fatto”, ossia smetta di andare al lavoro senza presentare le dimissioni con le dovute procedure: un simile comportamento, considerata l’inefficacia delle dimissioni prevista dalla legge [6], obbliga il datore di lavoro a licenziare per giusta causa il dipendente, nonostante l’assenza della volontà di cessare il rapporto da parte dell’azienda.

Per il lavoratore, il licenziamento per giusta causa costituisce un importante vantaggio, in quanto, trattandosi di una causa di cessazione involontaria del rapporto, non perde la Naspi pur essendosi, di fatto, dimesso.

In argomento, è intervenuta dapprima una sentenza della Cassazione [7], che assimila il comportamento del dipendente alle dimissioni effettive. Da ultimo, è intervenuta una sentenza da parte del tribunale di Udine [8]: secondo la pronuncia, l’azienda costretta a licenziare il dipendente per via delle assenze ingiustificate ha diritto a ottenere dal lavoratore il risarcimento del danno corrispondente all’importo del ticket Naspi versato all’Inps. La volontà di cessare il rapporto è difatti riconducibile esclusivamente al lavoratore, assentatosi deliberatamente al solo fine di farsi licenziare e poter così aver diritto alla Naspi.

In pratica, se il lavoratore “sparisce” senza rassegnare le dimissioni ed è provato che l’unico scopo delle assenze ingiustificate è quello di indurre il datore al licenziamento, deve rifondere all’azienda il ticket Naspi.

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Pubblicato : 16 Febbraio 2023 09:44