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Tari: esenzioni e riduzioni

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(@paolo-remer)
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Chi non deve pagare la tassa sui rifiuti o può ottenere un consistente sconto: tutte le esclusioni e gli sconti previsti dalla legge nazionale e dai regolamenti comunali.

La tassa sui rifiuti – in breve, la Tari – sta diventando in tutta Italia un tributo fondamentale, perché il suo gettito serve a finanziare i molteplici costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani che tutti noi ogni giorno produciamo. Non tutti sanno, però, che per la Tari esistono molte esenzioni e riduzioni: alcune di esse sono stabilite dai Comuni nei propri regolamenti e delibere, altre, invece, sono previste direttamente dalla legge statale.

Niente Tari se il servizio non funziona

Essendo la Tari una tassa, e non un’imposta, è commisurata al servizio reso. Perciò la Tari non è dovuta se il servizio comunale di smaltimento dei rifiuti è carente. Lo ha sancito la Corte di Cassazione, in un’ordinanza che puoi leggere a fondo pagina [1].

La Suprema Corte, nell’occasione, ha però ricordato che «grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l’esenzione, costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale».

Insomma, il contribuente che vuole evitare il pagamento della Tari deve sempre dimostrare gli inadempimenti del Comune nel servizio di raccolta rifiuti, ad esempio chiedendo una riduzione proporzionale se esso si è interrotto in alcuni periodi dell’anno. Nella vicenda esaminata dalla Cassazione, il ricorrente ha prodotto le fatture di una società privata che aveva curato lo smaltimento al quale non aveva provveduto l’Ente pubblico.

Tari: riduzione per mancata raccolta rifiuti

Lo stesso principio è stato ribadito nel 2023 da un’altra sentenza della Cassazione [2]: dunque spetta sempre al contribuente provare di avere diritto alla riduzione della Tari a causa del mancato svolgimento del servizio di raccolta rifiuti.

La legge n. 147/2013 dispone che la Tari è dovuta nella misura massima del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento. Inoltre, la tariffa non può essere superiore al 40% nelle zone non raggiunte dal servizio di raccolta. Entrambe le riduzioni citate sono obbligatorie per legge e dunque trovano applicazione anche in difetto di una previsione del regolamento comunale.

Tari: riduzioni obbligatorie

Le riduzioni obbligatorie della Tari previste dalla legge nazionale (fermo restando che ogni Comune nel proprio territorio può introdurne di ulteriori o variare quelle esistenti) sono:

  • riduzione della quota variabile proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, disciplinate dal comune con proprio regolamento [3];
  • riduzione per mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, o di effettuazione del servizio in «grave violazione della disciplina di riferimento», o di interruzione del servizio per motivi sindacali o per «imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente»: in tutti questi casi la Tari è dovuta nella misura massima del 20%, quindi il taglio può arrivare fino all’80% della quota annuale [4];
  • riduzione per le zone in cui, per vari motivi, non è effettuata la raccolta: in tali casi la Tari è dovuta nella misura massima del 40%, secondo quanto stabilito dal Comune, che può anche graduare la tariffa in relazione alla «distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita» [5].

Tari: esenzioni e riduzioni facoltative

Il presupposto impositivo della Tari è «il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva» [6]. Ecco perché generalmente il condominio non paga la Tari e la pagano, invece, direttamente e singolarmente i suoi componenti.

Quindi ciò che rileva ai fini dell’obbligo di pagare la Tari non è la produzione concreta di rifiuti, bensì la potenziale attitudine dell’area a produrli. Questo spiega perché la mancata utilizzazione di fatto dei locali o delle aree possedute o detenute non basta ad escludere il presupposto impositivo. Al di là di questa disposizione generale di legge, ogni Comune ha la facoltà [7] di introdurre con proprio regolamento esenzioni e riduzioni Tari nei seguenti casi:

  • abitazioni con unico occupante;
  • abitazioni e locali per uso stagionale;
  • abitazioni occupate da soggetti che risiedono o dimorano all’estero per più di 6 mesi all’anno;
  • fabbricati rurali ad uso abitativo;
  • attività di prevenzione nella produzione di rifiuti (ad esempio, il compostaggio domestico), commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.

Le case disabitate vengono riconosciute esenti dalla Tari solo se sono totalmente prive di arredi domestici (mobili, letto, cucina, ecc.), di servizi igienici funzionanti e di utenze elettriche, idriche e del gas: anche in questo caso, infatti, opera la generale presunzione di imponibilità, che però il contribuente può superare dimostrando con prove oggettive che quell’immobile non è stato effettivamente occupato durante l’anno considerato e non era neppure in grado di essere utilizzato come abitazione o dimora.

 
Pubblicato : 27 Agosto 2023 09:45