Tari, come contestare una richiesta di pagamento
Tassa sui rifiuti: il contribuente ha diverse alternative per opporsi ad una richiesta di pagamento errata. Ecco cosa fare.
Abbiamo ricevuto una richiesta di pagamento della Tari e ci accorgiamo che ci sono degli errori: in pratica, ci rendiamo conto che non dobbiamo versare il tributo o dobbiamo pagare solo una parte di quanto è scritto. Possiamo quindi contestare la richiesta di pagamento facendo istanza di autotutela direttamente presso il Comune oppure presentando ricorso al giudice tributario. In alcuni casi poi, potremo chiedere all’Agente per la riscossione esattoriale di sospendere la procedura di riscossione. Vediamo tutto nel dettaglio. Con una premessa: un tempo i tributi locali erano riscossi da Equitalia. Oggi invece, al suo posto, è subentrata Agenzia Entrate Riscossione anche se alcuni Comuni hanno scelto di delegare la riscossione dei propri ruoli a società di riscossione private (i cosiddetti Esattori o Agenti per la riscossione esattoriale) che tuttavia hanno gli stessi poteri di Agenzia Entrate Riscossione.
La richiesta di autotutela al Comune
Se ci accorgiamo che nella richiesta di pagamento c’è un errore e che l’importo da pagare non è quello segnato, possiamo fare istanza di autotutela direttamente al Comune (che è l’ente creditore, ossia il soggetto a cui dobbiamo pagare il tributo). Con l’autotutela chiediamo al Comune di annullare in tutto o in parte la richiesta di pagamento e, quindi, di essere esentati totalmente o parzialmente dal versamento preteso. Se il Comune accoglie la nostra istanza, invierà all’Agente della Riscossione esattoriale (che per alcuni comuni è Agenzia Entrate Riscossione mentre per altri sono società private) l’ordine di annullare il debito (cosiddetto «sgravio»): l’ente della riscossione provvederà poi a cancellarlo.
Va sottolineato che, se non riceve l’ordine di cancellazione, l’Agente della Riscossione esattoriale è obbligato per legge a procedere con la riscossione: questo ente infatti si occupa solo di incassare la somma, ma non ha competenze in merito all’accertamento e alle contestazioni del tributo.
L’istanza di autotutela va presentata in carta semplice direttamente all’ufficio tributi del Comune di residenza, indicando:
- le proprie generalità e codice fiscale;
- l’affermazione che è stata ricevuta la richiesta di pagamento della Tari, con indicazione della data di notifica;
- la motivazione per cui si richiede la rettifica o l’annullamento della richiesta stessa;
- la formale richiesta di rettifica o annullamento;
- i documenti che si allegano all’istanza (fotocopia della carta di identità e della richiesta di pagamento);
- il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
- data e firma.
Varie possono essere le ragioni per cui si può fare istanza di autotutela (ad esempio, l’immobile è stato venduto, gli estimi catastali sono errati, non sono state applicate le detrazioni, c’è stato errore di calcolo o di persona e così via). Non c’è un termine entro cui presentare istanza di autotutela, ma è sempre consigliabile farla il prima possibile. Si può presentare la richiesta anche dopo aver pagato la Tari: se poi l’autotutela andrà a buon fine, riceveremo il rimborso.
Attenzione: l’istanza di autotutela non sospende né i termini per il pagamento, né quelli per presentare ricorso al giudice tributario. Significa che se abbiamo fatto richiesta di autotutela, non siamo comunque dispensati dall’obbligo di pagare la tassa entro il termine indicato. Allo stesso modo, non verranno sospesi i 60 giorni entro cui possiamo fare ricorso al giudice contro la richiesta di pagamento: se scadono, non potremo più farlo in futuro (v. paragrafo successivo). Per approfondire sull’autotutela, si legga Autotutela: come farsi annullare gratis un atto illegittimo.
Il ricorso al giudice
Un’alternativa all’autotutela è il ricorso al giudice tributario ossia la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado [1]. Un rimedio non esclude l’altro: potremo fare ricorso anche se abbiamo già fatto istanza di autotutela al Comune, e viceversa. Sulla richiesta di pagamento troveremo indicazioni su come fare ricorso e a quale giudice rivolgerci: competenti in materia di tributi sono infatti le Corte di Giustizia tributaria di primo grado. Col ricorso inizieremo quindi un procedimento giudiziale che si concluderà con la sentenza del giudice stesso.
Potremo anche chiedere alla Corte di Giustizia Tributaria di sospendere l’esecuzione della richiesta di pagamento fino all’emissione della sentenza. Il ricorso va fatto entro 60 giorni della notifica della richiesta di pagamento della Tari o della cartella di pagamento dell’Agente della Riscossione Esattoriale.
L’istanza di sospensione all’Agente della Riscossione esattoriale
Sia l’istanza di autotutela che il ricorso al giudice non sospendono l’obbligo di pagamento. In altri termini, anche se abbiamo avviato tali rimedi, non siamo ancora esonerati dall’obbligo di versare la Tari, almeno fino a quando il Comune o il giudice non si saranno pronunciati. Per questo motivo, se abbiamo ricevuto dall’Esattore una richiesta di pagamento, possiamo chiedere a questo ente di sospendere il procedimento di riscossione fino a quando il Comune non verificherà se la nostra opposizione è legittima o meno. L’istanza di sospensione, però, può essere fatta solo in determinati casi:
- pagamento effettuato prima della consegna del ruolo;
- provvedimento di sgravio emesso dal Comune;
- prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è diventato esecutivo;
- sospensione amministrativa (del Comune) o giudiziale;
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa del Comune, emessa in un giudizio al qualel l’Esattore non ha preso parte.
La richiesta va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di riscossione (ad esempio la cartella di pagamento), direttamente presso uno sportello dell’Esattore. In alternativa, l’istanza può essere presentata:
- online (dal sito dell’Agente di riscossione esattoriale);
- tramite posta elettronica (all’indirizzo presente sul modulo);
- mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il modulo prestampato si trova sul sito della società di riscossione ed è liberamente scaricabile. In alcuni casi (punti 1, 2 e 3 dell’elenco precedente), se il Comune non si pronuncia entro 220 giorni, la nostra richiesta si considera accolta e il ruolo verrà annullato. Per approfondire, è disponibile l’articolo Equitalia: come bloccare la cartella di pagamento.
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