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Tabulati telefonici: ultime sentenze

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Tutela della privacy; acquisizione dei dati contenuti nei tabulati telefonici; limiti temporali per l’accesso ai tabulati per finalità di investigazioni difensive; reato di abuso di ufficio.

La disciplina per l’acquisizione dei contenuti di tabulati telefonici è compatibile con le norme europee a tutela della privacy? Scoprilo nelle ultime sentenze.

Rapina e riscontro esterno individualizzante ad una chiamata di correità

In tema di rapina è riscontro esterno individualizzante ad una chiamata di correità formulata con riferimento a fatti di reato avvenuti in data remota rispetto al momento della dichiarazione di accusa, solo quello che ricolleghi in qualche modo il chiamato al fatto di reato, risultando un rapporto tra imputato ed episodio delittuoso ricavato da elementi diversi rispetto alla chiamata stessa ovvero ad elementi neutri. Così a mero titolo esemplificativo possono valere come riscontri esterni individualizzanti: la presenza del chiamato sul luogo di consumazione del fatto accertata tramite i tabulati telefonici, il sequestro di armi o capi di abbigliamento uguali o persino simili a quelli utilizzati per la consumazione del fatto, l’utilizzo di autovetture identiche a quelle in uso dai rapinatori, l’accertata responsabilità del chiamato per altri fatti commessi con modalità analoghe, in quanto tutti elementi proprio idonei a ricollegare il chiamato al fatto reato.

Cassazione penale sez. II, 21/04/2022, n.19321

Lotta ai crimini gravi: la conservazione generalizzata dei dati

La Corte Ue torna a mettere i paletti sulla data retention. E lo fa a pochi mesi dalla riforma approvata in Italia proprio per rendere la legislazione penale coerente con una precedente pronuncia della Corte di giustizia.

Nella causa C-140/20, è stato infatti affermato, nelle disposizioni finali, che la disciplina comunitaria di riferimento impedisce misure legislative che prevedono, a titolo preventivo, anche per finalità di lotta a forme di grave criminalità e di prevenzione di serie minacce alla sicurezza pubblica, la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati di comunicazione elettronica (tabulati telefonici in primo luogo) relativi al traffico e alla collocazione geografica.

Via libera, invece, a interventi normativi che, sempre per casi criminali di forte gravità, prevedano innanzitutto la conservazione mirata dei dati, delimitata, sulla base di elementi oggettivi e non discriminatori, in funzione delle categorie di persone interessate o attraverso un criterio geografico, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, ma rinnovabile.

Ammessa poi anche la conservazione generalizzata e indifferenziata degli indirizzi IP attribuiti all’origine di una connessione, anche in questo caso per un periodo comunque circoscritto alle necessità investigative e quella dei dati relativi all’identità civile degli utenti di mezzi di comunicazione elettronica.Sulla data retention i paletti della Corte Ue

Corte giustizia UE grande sezione, 05/04/2022, n.140

Dati del traffico telefonico: cosa si intende?

In tema di utilizzabilità dei dati contenuti in tabulati telefonici, la cui acquisizione è disciplinata dall’art. 1 d.l. 30 settembre 2021, n. 132 e dalla norma transitoria contenuta nel comma 1-bis del medesimo articolo, introdotto, in sede di conversione, dalla l. 23 novembre 2021, n. 178, per “dati del traffico telefonico” devono intendersi tutti i dati cd. “esteriori” della conversazione telefonica, diversi dal suo contenuto e che comprendono autori, tempo, durata e luogo della comunicazione e, quindi, anche quelli tratti dalla dislocazione della “cella” da cui una chiamata di telefonia mobile ha origine o nella quale si conclude.

Cassazione penale sez. V, 24/02/2022, n.8968

Tabulati telefonici: elemento di prova a carico dell’imputato

Il principio in base al quale i dati esteriori relativi alle comunicazioni telefoniche – acquisiti prima del 30 settembre 2021, in base a decreto motivato del pubblico ministero – possono essere utilizzati come elemento di prova a carico dell’imputato solo “unitamente ad altri elementi di prova” e solo per l’accertamento dei reati che rientrano nella categoria già delineata “per il futuro” dal d.l. n. 132/2021 deve ritenersi una regola legale di valutazione della prova mutuata dall’art. 192 comma 3 c.p.p. in tema di chiamata di correo; valutazione da effettuarsi in base ad “altri elementi di prova”, che, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell’ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma.

Cassazione penale sez. V, 24/02/2022, n.8968

Tabulati telefonici: valenza quale prova di un reato

I tabulati telefonici non possono da soli fondare l’affermazione di colpevolezza del presunto autore di un reato, a meno che essi non siano accompagnati da altri elementi di prova di qualsiasi natura, diretta o indiretta.

Cassazione penale sez. V, 24/02/2022, n.8968

Acquisizione di dati contenuti in tabulati telefonici

In tema di acquisizione di dati contenuti in tabulati telefonici, la disciplina transitoria di cui all’articolo 1-bis del Dl 30 settembre 2021, n. 132, introdotta dall’articolo 1 della legge di conversione, con modifiche, del 23 novembre 2021, n. 178, che ha consentito l’utilizzazione dei dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta acquisiti nei procedimenti penali in data antecedente all’entrata in vigore del Dl citato è compatibile con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/Ce, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni, modificata dalla direttiva 2009/136/CE, in quanto, in un’ottica di ragionevole ed equilibrato contemperamento di interessi diversi, persegue la finalità di non disperdere dati già acquisiti, subordinandone l’utilizzazione alla significativa illiceità penale di predeterminate ipotesi per cui è consentita l’acquisizione a regime e alla sussistenza di “altri elementi di prova”, quale requisito di compensazione della mancanza di un provvedimento giudiziale di autorizzazione all’acquisizione stessa.

Cassazione penale sez. III, 31/01/2022, n.11991

Acquisizione dei tabulati telefonici richiesta dal pubblico ministero

In tema di acquisizione dei tabulati di comunicazioni telefoniche o telematiche, richiesta dal pubblico ministero prima all’entrata in vigore del d.l. 30 settembre 2021 n. 132, non è abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che dichiari non luogo a provvedere per essere competente il pubblico ministero ai sensi dell’art. 132, d.lg 30 giugno 2003 n. 196. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che non sussiste contrasto con la sentenza CgUe del 2 marzo 2021, nella causa C-746/18, poiché il legislatore, con riferimento al momento in cui è stato adottato il provvedimento, non aveva ancora trasfuso in legge i principi delineati dal giudice comunitario).

Cassazione penale sez. V, 26/10/2021, n.45275

L’omessa trasmissione dei tabulati telefonici al gup

In materia di prove, l’omessa trasmissione dei tabulati telefonici al giudice dell’udienza preliminare ne determina l’inutilizzabilità ai fini della decisione, salva la possibilità di acquisizione ai sensi dell’art. 507 c.p.p. da parte del giudice del dibattimento.

Cassazione penale sez. V, 19/04/2021, n.21475

Deposizione sugli esiti investigativi dell’analisi dei tabulati telefonici

L’ufficiale di polizia giudiziaria, in dibattimento, può essere chiamato a deporre sugli esiti investigativi dell’analisi dei tabulati telefonici, ma tale testimonianza non può certo surrogare l’eventuale mancanza del decreto motivato dell’autorità giudiziaria necessaria per la rituale acquisizione dei tabulati al procedimento (per l’effetto, la Corte, rilevato che mancava il decreto motivato di acquisizione dei tabulati, valorizzati a supporto della responsabilità dell’imputato, ha annullato con rinvio la sentenza, con invito al giudice ad acquisire, sia pure tardivamente, con decreto motivato, i tabulati, perla loro successiva, rinnovata valutazione).

Cassazione penale sez. V, 20/11/2020, n.37552

Conservazione dei dati di traffico

In tema di acquisizione di dati contenuti in tabulati telefonici, la disciplina italiana di conservazione dei dati di traffico – c.d. “data retention” – di cui all’art. 132 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, è compatibile con le direttive n. 2002/58/Ce e 2006/24/Ce in tema di tutela della “privacy”, come interpretate interpretate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (grande sezione, 8 aprile 2014, C-293/12 e C-594/12; grande sezione, 21 dicembre 2016, C-203/15 e C-698/15), poiché la deroga stabilita dalla norma alla riservatezza delle comunicazioni è prevista per un periodo di tempo limitato, ha come esclusivo obiettivo l’accertamento e la repressione dei reati ed è subordinata alla emissione di un provvedimento da parte di un’autorità giurisdizionale.

(Fattispecie in tema di delitto di associazione a delinquere finalizzato alla commissione di delitti contro il patrimonio in cui è stato ritenuto legittimo l’accesso ai dati del traffico telefonico a seguito di decreto del pubblico ministero, con acquisizione effettuata entro il biennio dalla data della comunicazione al fornitore).

Cassazione penale sez. II, 10/12/2019, n.5741

Utilizzazione dei tabulati telefonici: autorizzazione

La previsione, di cui all’art. 6, comma 2, della legge n. 1/2003, della necessaria autorizzazione all’utilizzo, quale mezzo di prova, del tabulato telefonico, in grado di rivelare elementi di non secondario rilievo inerenti alle comunicazioni di un membro del Parlamento, non costituisce inammissibile lesione del principio di uguale soggezione alla legge, ma attuazione del pertinente trattamento richiesto dalla garanzia costituzionale.

Corte Costituzionale, 06/03/2019, n.38

Tutela della privacy 

In tema di acquisizione di dati contenuti in tabulati telefonici, la disciplina prevista dall’art. 132 d.lg. n. 196 del 2003, sebbene non limiti l’attività alle indagini relative a reati particolarmente gravi, predeterminati dalla legge, è compatibile con il diritto sovranazionale in tema di tutela della privacy (direttive 2002/58/Ce e 2006/24/Ce), come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (8 aprile 2014, C-293/12 e C-594/12; 21 dicembre 2016, C-203/15 e C-698/15), da cui si ricava solo la necessità della proporzione tra la gravità dell’ingerenza nel diritto fondamentale alla vita privata, che l’accesso ai dati comporta, e quella del reato oggetto di investigazione, in base ad una verifica che il giudice di merito deve compiere in concreto.

(In motivazione, la Corte ha precisato che la valutazione suddetta non si presta ad una rigida codificazione e non può che essere rimessa al prudente apprezzamento dell’autorità giudiziaria).

Cassazione penale sez. III, 25/09/2019, n.48737

L’acquisizione dei tabulati telefonici

In tema di acquisizione di dati contenuti in tabulati telefonici, la disciplina prevista dall’art. 132 d.lg. n. 196 del 2003, è compatibile con il diritto sovranazionale in tema di tutela della privacy (direttive 2002/58/Ce e 2006/24/Ce), come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Cassazione penale sez. III, 19/04/2019, n.36380

Acquisizione dei contenuti dei tabulati telefonici: tutela della privacy

In tema di acquisizione di dati contenuti in tabulati telefonici, la disciplina prevista dall’art. 132 d.lg. n. 196 del 2003 è compatibile con il diritto sovranazionale in tema di tutela della privacy (direttive 2002/58/CE e 2006/24/CE), come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. (In motivazione, la Corte ha fatto riferimento alle sentenze della CGUE: Grande Sezione, D., 8 aprile 2014, C-293/12 e C-594/12; Grande Sezione, T., 21 dicembre 2016, C-203/15 e C-698/15).

Cassazione penale sez. V, 24/04/2018, n.33851

Acquisizione dei tabulati telefonici: liquidazione delle spese

La liquidazione delle spese concernenti l’acquisizione di tabulati relativi al traffico telefonico va liquidata dal «magistrato che procede», a norma dell’art. 168, TU spese di giustizia.

Cassazione penale sez. IV, 19/01/2017, n.6657

Valutazione degli indizi

Gli indizi, non avendo in sé la certezza della verità di un fatto, devono essere verificati nell’intero compendio probatorio. (Nel caso di specie, si trattava dell’omicidio di una giovane ragazza scomparsa all’uscita dalla palestra, dove la prova principale del processo era costituita dal profilo del DNA dell’imputato confrontato con quello rilasciato negli indumenti della vittima ed in particolare negli slip e leggins vicino alla ferita da arma bianca riscontrata nel cadavere, laddove i tabulati telefonici, le dichiarazioni della moglie, quelle dell’imputato insieme all’analisi del computer dove risultava che l’imputato aveva ricercato ragazzine con vagine rasate o ragazzine con vertigini rosse o ragazze rosse con poco pelo sulla vagina costituiscono indizi che confermano la prova.

Corte assise Bergamo, 27/09/2016, n.1

Uso eccessivo del cellulare aziendale: come giustificare il licenziamento disciplinare

Il criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova non può essere utilizzato dal giudice per derogare al principio posto dall’articolo 5 della legge 604/1966, che attribuisce inderogabilmente al datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento. Sulla scorta di tale principio la Cassazione ha annullato il licenziamento disciplinare comminato da un’azienda a un proprio dipendente per uso eccessivo del telefonino aziendale per scopi personali. Nella specie, il datore di lavoro era tenuto a presentare i tabulati telefonici per dimostrare l’abuso, ma non lo ha fatto.

Cassazione civile sez. lav., 16/08/2016, n.17108

L’obbligo di motivazione delle ordinanze cautelari

In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di trarre dagli atti di indagine e dai mezzi di ricerca della prova le proprie valutazioni che esplicitino il concreto esame della fattispecie oggetto della richiesta di misura cautelare; ne consegue, che tale obbligo è osservato anche quando il giudice riporti – pure in maniera pedissequa – atti del fascicolo per come riferiti o riassunti nella richiesta del PM (nella specie, il contenuto delle dichiarazioni rese, gli esiti dei tabulati telefonici, delle intercettazioni e delle operazioni di appostamento e controllo), riguardando tali elementi esclusivamente i profili espositivi del fatto.

Cassazione penale sez. II, 16/12/2016, n.13838

Limiti di tempo per l’accesso ai tabulati telefonici

In tema di protezione dei dati personali, è legittimo il rigetto dell’istanza di accesso ai tabulati telefonici, da parte di privati per finalità di repressione dei reati diversi da quelli previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., inoltrata oltre i termini previsti dall’art. 132 cod. privacy (nel testo applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dal d.l. n. 144 del 2005).

Cassazione civile sez. I, 28/01/2016, n.1625

L’acquisizione illecita dei tabulati telefonici delle utenze riferibili a parlamentari

In tema di reato di abuso di ufficio, il danno ingiusto può essere costituito anche dalla lesione delle prerogative parlamentari, configurabile nell’ipotesi di acquisizione di tabulati di comunicazioni relativi ad utenze riferibili a deputati o senatori, senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza ovvero mediante l’elaborazione di tali dati.

La richiesta di autorizzazione alle Assemblee parlamentari va presentata nel momento in cui emerge che le utenze telefoniche siano comunque riferibili ad un membro del Parlamento, anche nel caso in cui si tratti di intestazione formale al soggetto politico o a soggetti terzi.

Cassazione penale sez. VI, 22/09/2016, n.49538

Ricettazione e cellulare denunciato di furto

Non vi sono elementi per la riqualificazione del reato di ricettazione (di cui all’art. 648 c.p.) in quello di acquisto di cose di sospetta provenienza (di cui all’art. 712 c.p.) quando in sede di s.i.t. l’agente non è stato in grado di fornire una valida giustificazione in merito all’acquisto e/o al possesso del cellulare che risulta rubato, ma al contrario la prova della disponibilità e dell’utilizzazione ad opera dello stesso risulta dal teste escusso in dibattimento, dai tabulati telefonici, dall’intestazione della sim all’imputato e dal fatto che lo stesso, convocato presso la stazione dei carabinieri per rendere informazioni consegnava il cellulare denunciato di furto.

Tribunale Napoli sez. I, 07/10/2015, n.14171

Tabulati telefonici e chiamata in correità

In tema di chiamata in correità, i dati emergenti dai tabulati telefonici, attestanti infruttuosi tentativi di chiamata, possono costituire elemento di riscontro esterno individualizzante alle dichiarazioni accusatorie, atteso che i contatti tra le utenze intercettate consentono di trarre dati obiettivi di riscontro, quali la frequenza e la collocazione temporale dei contatti.

(In motivazione, la Corte ha ritenuto congruamente motivata la decisione del giudice della cautela, secondo il quale i contatti telefonici erano strumenti diretti a concordare appuntamenti, in base ad un significato convenzionale attribuito ai tentativi di chiamata).

Cassazione penale sez. VI, 22/10/2015, n.45933

Conversazioni intercettate e tabulati telefonici

In tema di riesame, il p.m. non ha l’obbligo di trasmettere, ai sensi del comma quinto dell’art. 309 c.p.p., i brogliacci relativi alla conversazioni intercettate e i tabulati telefonici, quando il g.i.p., ai fini dell’applicazione della misura, abbia avuto la disponibilità delle sole informative di Polizia giudiziaria nelle quali si fa riferimento a tali atti e queste siano state tempestivamente inviate al tribunale della libertà.

Cassazione penale sez. II, 26/02/2014, n.21822

Richiesta di acquisizione di tabulati telefonici

Il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo. (Fattispecie in cui la Corte d’appello aveva disatteso una richiesta di acquisizione di tabulati telefonici, ed aveva condannato l’imputato valorizzando le sue dichiarazioni confessorie).

Cassazione penale sez. VI, 13/12/2013, n.11907

Travisamento della prova per omissione

Il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e non quando difetti del tutto l’acquisizione di tale elemento da parte degli organi inquirenti. (Fattispecie in tema di mancata acquisizione di tabulati telefonici da parte della p.g. operante).

Cassazione penale sez. IV, 07/02/2013, n.50557

Ordine di esibizione dei tabulati telefonici

La domanda volta a statuire il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente pagate per le chiamate telefoniche riguardanti numerazioni internet 701/702 deve ritenersi provato sulla scorta del comportamento processuale della convenuta compagnia telefonica la quale si è sottratta, senza giustificato motivo all’interrogatorio formale deferito al suo legale rappresentante e non ha ottemperato all’ordine di esibizione dei tabulati telefonici.

Al riguardo, l’art. 123, comma 2 del Codice della Privacy (D.LGS 30 giugno 2003, n. 196) prevede in via d’eccezione la possibilità di conservare i dati per un periodo superiore e non determinato, in caso di contestazione anche in sede giudiziale, come peraltro è avvenuto nel caso di specie in cui l’attrice ha tempestivamente contestato gli addebiti relativi al predetto traffico telefonico.

L’addebito sulle fatture contestate di un importo considerevole che si vorrebbe essere giustificato dal fatto che per un disallineamento dei sistemi informativi, erano state addebitate nelle citate fatture importi relativi ad un diverso periodo, non prova a quale arco temporale gli importi addebitati si riferissero, e soprattutto, non dimostra alcunché circa la corrispondenza tra le somme richieste e le telefonate effettuate, né in corso di causa né nell’imminenza delle contestazioni mosse dall’utente, quando sicuramente sarebbe stato più agevole estrarre i dati del traffico telefonico, atteso che nel caso di specie, non è contestato il buon funzionamento dei contatori bensì l’esistenza della prova in ordine alla misurazione stessa delle telefonate.

Tribunale Bari sez. II, 28/02/2012, n.692

Tabulati telefonici e decreto autorizzativo dell’acquisizione

La mancata allegazione agli atti del decreto autorizzativo dell’acquisizione dei tabulati telefonici non ne determina l’inutilizzabilità ai fini della decisione nel giudizio abbreviato.

Cassazione penale sez. VI, 14/01/2011, n.8353

Limiti all’acquisizione dei tabulati telefonici

Sono inammissibili e non fondate le q.l.c. sull’art. 132 codice privacy (d.lg. n. 196 del 2003) che pone modalità e limiti all’acquisizione dei tabulati telefonici nel corso di indagini di polizia giudiziaria e le forme di controllo da parte del giudice, in quanto tale norma esprime scelte di politica criminale e di ragionevole bilanciamento fra diritto individuale alla riservatezza e interesse collettivo alla repressione dei reati.

Corte Costituzionale, 14/11/2006, n.372

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Pubblicato : 10 Ottobre 2022 05:30