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Successione legittima senza figli: come tutelarsi?

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(@salvatore-cirilla)
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Siamo una coppia di quarantenni sposati senza figli. Abbiamo un unico conto corrente intestato ad entrambi, una casa anch’essa cointestata e una assicurazione pensionistica con . I rapporti con la mia famiglia sono più che ottimi, mentre con i suoi sono pessimi se non nulli. Cosa possiamo fare?

Partiamo dalla legge.

L’art.536 del codice civile stabilisce che Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge i figli, gli ascendenti. L’articolo di riferimento per il Suo caso è il 544 del codice civile secondo cui, quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti e il coniuge, a quest’ultimo è riservata la metà del patrimonio ed agli ascendenti un quarto. In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita è ripartita tra i medesimi. In altri termini, in caso di eredità senza figli con testamento, con la sola presenza del coniuge, a questo andrà la metà del patrimonio, oltre al diritto di abitazione sulla residenza familiare.

Il testatore potrà dunque liberamente disporre solo di un quarto del proprio patrimonio con il testamento, che potrà destinare all’altro coniuge. Occorre fare attenzione che, in caso di assenza di testamento, anche i fratelli e le sorelle del coniuge defunto rientrano nella divisione ereditaria. Con il testamento, dunque, possono essere esclusi i fratelli e le sorelle dall’eredità e non si corre il rischio della lesione di legittima.  Diversamente, nel caso in cui invece, morendo, siano presenti sia il coniuge che i genitori, allora il testamento deve destinare almeno un quarto del patrimonio agli ascendenti e almeno la metà al consorte.

Questa premessa è fondamentale per comprendere come la quota di legittima non può essere lesa. La conseguenza sarebbe l’eventuale impugnativa del testamento. Tuttavia, il mio consiglio è quello di procedere comunque a redigere testamento prevedendo il lascito al coniuge superstite.

In questo modo, a prescindere dalla validità o meno della previsione, ci sarebbe sempre il deterrente da parte dell’erede pretermesso (in questo caso i genitori del coniuge deceduto) di dover avviare un giudizio per ottenere tale riconoscimento, anticipando spese legali e perdendo molto tempo.

Invece, redigendo un testamento valido interamente, loro avrebbero comunque tutto sistemato, senza dover rivendicare in giudizio nulla.

Un’altra soluzione sarebbe quella di trasferire in vita i beni a Lei, in modo tale da far risultare Suo marito nullatenente e consapevoli del fatto che i Suoi genitori non lamenterebbero mai la lesione della legittima, in caso di lascito testamentario interamente a Suo marito.

In questo caso, i Suoi suoceri avrebbero vita ancora più complicata per contestare la lesione della legittima, in quanto dovrebbero fare un’operazione molto complessa, quale la riunione fittizia dei beni ereditari in capo a Suo marito, facendo una ricerca storica dei beni donati in vita, che comunque rientrano nell’asse ereditario.

Sarebbe tutto molto più complicato per loro.

Mentre per Voi, sarebbe tutto più semplice.

Se dovesse premorire Lei, i beni andrebbero, con testamento, tutti a Suo marito, e i Suoi genitori non lamenterebbero nulla. Se dovesse premorire Suo marito, Lei non accetterebbe alcuna eredità, in quanto questi risulterebbe nullatenente. Altro consiglio è quello di prevedere in caso di premorienza altro erede, destinatario della quota disponibile dell’eredità.

Infatti, anche se ipotesi remota, potrebbe capitare che a distanza di poco tempo entrambi dovreste venire a mancare, senza avere la possibilità di modificare il testamento che, in quel caso, sarebbe inapplicabile.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla

 
Pubblicato : 23 Marzo 2024 18:00