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Su una casa donata 20 anni fa c’è l’usucapione?

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(@angelo-greco)
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Gli eredi possono contestare una donazione dopo 20 anni? Quando una casa diventa tua per usucapione?

Un nostro lettore ha ricevuto in donazione, più di 20 anni fa, la casa di proprietà del padre. Ora che quest’ultimo è morto però, gli altri eredi vogliono contestare la divisione del suo patrimonio, ritenendo di aver ricevuto meno di quanto previsto dalla legge. Il lettore però sostiene che la donazione non possa più essere contestata essendo decorsi i termini per l’usucapione. Ma è davvero così? Su una casa donata più di 20 anni fa c’è l’usucapione?

Qui di seguito vedremo, più nel dettaglio, dopo quanto tempo si usucapisce una casa ricevuta in donazione e cosa succede se il donante muore: gli eredi possono contestare la donazione anche se è decorso molto tempo? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Quando si può contestare una donazione?

Solo gli eredi legittimari, ossia il coniuge e i figli del donante (o in assenza dei figli, i genitori) hanno il diritto di contestare le donazioni effettuate quando questi era ancora in vita.

La donazione può essere resa inefficace solo se l’erede legittimario dimostra di aver ricevuto, con la successione, una quota inferiore rispetto a quella che la legge gli garantisce inderogabilmente (la cosiddetta “legittima”).

Tuttavia per stabilire se la legittima è stata rispettata, il legittimario deve considerare non solo ciò che ha ottenuto con la successione, ma anche il valore delle donazioni ricevute dal defunto durante la sua vita.

Per contestare la lesione della legittima bisogna esperire una causa civile chiamata azione di riduzione. Ci sono massimo 10 anni dalla morte del donante per poter agire e rendere inefficaci le donazioni lesive della legittima.

Se vuoi sapere quali sono le quote di legittima, puoi leggere il nostro approfondimento: Cosa spetta ai legittimari.

Ad esempio, se non c’è il coniuge, il figlio unico ha diritto ad almeno metà del patrimonio del defunto. Se invece i figli sono più di uno, ad essi vanno i due terzi dell’eredità.

Invece, in presenza del coniuge, al figlio unico spetta un terzo dell’eredità mentre al coniuge l’altro terzo. Con due o più figli, al coniuge va un quarto dell’eredità mentre i figli dovranno dividere in parti uguali metà dell’eredità.

Cosa succede se il donante muore 20 anni dopo aver donato una casa?

Come anticipato, il termine di 10 anni per contestare la donazione decorre dalla morte del donante, ossia dall’apertura della successione.

Ci è stato chiesto se si può contestare una donazione dopo 20 anni nonostante l’usucapione.

Leggi Cos’è e come funziona l’usucapione.

A ben vedere, l’usucapione è un istituto giuridico rivolto a ottenere il riconoscimento della proprietà dell’immobile, cosa tuttavia che già la donazione ha realizzato. Quindi non c’è bisogno di un secondo “titolo” (la sentenza) per essere riconosciuti titolari del bene.

L’azione di riduzione, dall’altro lato, non è rivolta a contestare la proprietà (indiscussa in caso di donazione) ma la legittimità della donazione stessa. E questo succede solo se il donante ha leso le quote di legittima degli altri legittimari.

A questo punto però ci si potrebbe chiedere se il donatario possa bloccare l’azione di riduzione modificando il titolo della sua proprietà: non più derivativo (ossia la donazione) ma originario (ossia usucapione). E siccome la sentenza di accertamento dell’usucapione ha effetto retroattivo, ne deriverebbe che il legittimario non potrebbe più esercitare l’azione di riduzione che consente di agire solo contro gli atti a titolo gratuito (le donazioni). Vediamo come si risolve il conflitto.

Può un erede impugnare la donazione di una casa dopo 20 anni?

Il tema non è stato ancora approfondito dalla giurisprudenza. Esistono però due sentenze secondo cui sussiste la prevalenza dell’azione di riduzione del legittimario sull’eccezione di usucapione del donatario, basato anche sul rilievo della specificità dell’azione di riduzione rispetto a quella generale dell’usucapione (Cass. sent. n. 10333/1993). La suprema corte ha ritenuto che «l’azione di riduzione del legittimario non può essere paralizzata dall’eccezione di usucapione ventennale del convenuto, in quanto la pretesa fatta valere dal legittimario pretermesso si configura come azione di natura personale, diretta non a rivendicare lo specifico bene posseduto dal beneficiario dell’atto di liberalità, ma a far valere sullo stesso bene le proprie ragioni successorie, sicché l’eccezione del donatario non avrebbe altra funzione se non quella di ribadire l’esistenza di quel dominio, presupposto dell’azione di riduzione».

La questione però non è peregrina. Difatti, semmai il donatario dovesse modificare il titolo di provenienza del bene, egli potrebbe paralizzare la pretesa del legittimario, non potendo questi contestare gli acquisti effettuati tramite usucapione ma solo quelli ottenuti a titolo di donazione.

 
Pubblicato : 17 Settembre 2024 08:15