Stupefacenti e arresti domiciliari: ultime sentenze
Recupero dei tossicodipendenti; disposizione degli arresti domiciliari o in struttura privata autorizzata; esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Nel caso di arresto in flagranza, l’incapacità di intendere e di volere deve manifestarsi in modo chiaro al momento del fatto. Quando si applicano gli arresti domiciliari ai tossicodipendenti? Il detenuto, per accedere al programma di recupero, deve risultare tossicodipendente al momento della istanza.
A chi vanno concessi i domiciliari?
Vanno concessi i domiciliari al soggetto gravemente malato e immunodepresso, il quale rischia la vita se contrae il Covid-19. Lo afferma la Cassazione accogliendo il ricorso di un uomo, con più di settanta anni e soggetto a cure chemioterapiche, al quale veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere, in sostituzione di quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in relazione ai delitti di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall’uso di armi, di sequestro di persona e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Per i giudici di legittimità i giudici di merito non hanno adeguatamente preso in considerazione le documentate precarie condizioni di salute dell’indagato.
Cassazione penale sez. II, 25/02/2021, n.19653
Tossicodipendente che intenda sottoporsi al programma di recupero
Al tossicodipendente sottoposto alla misura cautelare in carcere in quanto indagato per uno dei delitti previsti dall’art. 4-bis l. n. 354 del 1975 che chieda gli arresti domiciliari per sottoporsi a programma di recupero si applicano gli ordinari criteri di adeguatezza della misura ex artt. 274 e 275 c.p.p. non potendosi applicare il più favorevole regime previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 89.
Cassazione penale sez. II, 16/02/2021, n.21830
Ammissione alla detenzione domiciliare o differimento della pena
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, comma. 2, 32 e 111, comma 2, Cost., degli artt. 2 e 5 d.l. 10 maggio 2020, n. 29 (Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell’esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall’art. 41-bis l. 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati) – così come trasfusi nell’art. 2-bis del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19), conv., con modif., con l. 25 giugno 2020, n. 70, nella parte in cui prevedono la rivalutazione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all’emergenza sanitaria da Covid 19 da parte del magistrato di sorveglianza che lo ha emesso.
Corte Costituzionale, 24/11/2020, n.245
Mancanza di attualità dell’uso di stupefacenti
In tema di stupefacenti, la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presso una struttura autorizzata per sottoporsi a un programma di recupero non è preclusa dalla mancanza di attualità dell’uso abituale di stupefacenti, dipendente da un periodo di carcerazione, in quanto l’art. 89, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, richiede l’accertamento dello stato di tossicodipendenza, consistente in una perdurante condizione patologica, che non coincide con la predetta attualità dell’uso.
Cassazione penale sez. VI, 11/11/2020, n.36595
Intercettazioni telefoniche
Il mancato rilascio della copia delle intercettazioni telefoniche non integra una violazione del diritto di difesa, se il Pm ha autorizzato l’ascolto nella sala della procura attrezzata allo scopo, dove però il difensore non si è recato. Ad affermarlo è la Cassazione accogliendo il ricorso del Pm contro la decisione di annullare l’ordinanza, con la quale il Gip aveva disposto gli arresti domiciliari, nei confronti di un indagato per traffico di stupefacenti. Per la Corte, nella fattispecie, l’indagato aveva il diritto di ascoltare le registrazioni per confrontarle con il contenuto dei brogliacci, ma il Gip ha errato nel non valutare il comportamento tenuto dal legale, che non aveva utilizzato né l’opportunità dell’ascolto né il diritto al rilascio di tutte le copie.
Cassazione penale sez. III, 25/02/2020, n.17493
Sostituzione della misura custodiale con gli arresti domiciliari in struttura autorizzata
In tema di stupefacenti, ai fini della sostituzione della misura custodiale con gli arresti domiciliari in una struttura privata autorizzata per sottoporsi a programma di recupero, la certificazione rilasciata dal servizio pubblico che attesti l’attualità dello stato di tossicodipendenza può essere sindacata dal giudice che, ove rilevi che essa non è supportata dalla necessaria analisi critica delle condizioni del richiedente, può disattenderla, trattandosi di atto amministrativo suscettibile, come tutti gli atti di tal natura, di disapplicazione.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il diniego di sostituzione della misura in presenza di una certificazione del Ser.T. del carcere attestante un trattamento terapeutico risalente ad alcuni anni prima, una precedente richiesta di inserimento in un programma di recupero al quale l’imputato non si era poi sottoposto, l’assenza di interventi medico-farmacologici di supporto dall’inizio della detenzione e, infine, la non argomentata dipendenza psichica da oppiacei).
Cassazione penale sez. V, 04/02/2020, n.12504
Detenzione domiciliare: inadeguatezza
In tema di misure cautelari, è legittimo dare rilevanza, nel negare la detenzione domiciliare, alla prognosi negativa sul rispetto degli obblighi derivanti da tale misura meno afflittiva. Per questo viene rigettato il ricorso di un trentenne albanese coinvolto in una indagine per traffico di stupefacenti, in quanto l’inadeguatezza degli arresti domiciliari può scattare “quando elementi specifici in relazione alla personalità del soggetto inducano a ritenere che quest’ultimo possa essere propenso a violare prescrizioni della cautela impostagli”, come ad esempio, “disubbidendo all’ordine di non allontanarsi dal domicilio”. Una tale valutazione va fatta “soppesando, nella loro globalità, sia gli elementi inerenti alla gravità ed alle circostanze del fatto e sia quelli inerenti alla personalità del prevenuto”.
Cassazione penale sez. III, 15/01/2019, n.10947
Negazione della detenzione domiciliare
In tema di misure cautelari, è legittimo dare rilevanza, nel negare la detenzione domiciliare, alla prognosi negativa sul rispetto degli obblighi derivanti da tale misura meno afflittiva. Per questo viene rigettato il ricorso di un trentenne albanese coinvolto in una indagine per traffico di stupefacenti, in quanto l’inadeguatezza degli arresti domiciliari può scattare “quando elementi specifici in relazione alla personalità del soggetto inducano a ritenere che quest’ultimo possa essere propenso a violare prescrizioni della cautela impostagli”, come ad esempio, “disubbidendo all’ordine di non allontanarsi dal domicilio”. Una tale valutazione va fatta “soppesando, nella loro globalità, sia gli elementi inerenti alla gravità ed alle circostanze del fatto e sia quelli inerenti alla personalità del prevenuto”.
Cassazione penale sez. III, 15/01/2019, n.10947
Evasione dagli arresti domiciliari e spaccio di stupefacenti
Non è possibile ritenere la condotta di evasione dagli arresti domiciliari di particolare tenuità se il soggetto oltre ad allontanarsi dall’abitazione ove era ristretto per spaccio di sostanze stupefacenti, si era trattenuto in strada con un soggetto notoriamente assuntore di sostanze stupefacenti.
Tribunale S.Maria Capua V. sez. II, 19/07/2018, n.3147
L’applicazione dei domiciliari al tossicodipendente
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, l’art. 89, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990 distingue fra “esigenze cautelari di eccezionale rilevanza”, che impongono il mantenimento della misura custodiale carceraria, e “particolari esigenze cautelari“, in presenza delle quali la sostituzione della predetta misura con quella degli arresti domiciliari nei confronti di tossicodipendenti che intendano sottoporsi ad un programma di recupero è subordinata all’individuazione di una struttura residenziale. Tale ultima ipotesi, ricorre quando risulti inadeguata, ai fini della tutela della collettività, ogni soluzione che escluda il controllo derivante dall’inserimento dell’interessato in una struttura residenziale, non occorrendo, peraltro, che le esigenze cautelari rivestano carattere di eccezionalità.
Cassazione penale sez. VI, 13/01/2017, n.9985
Arresti domiciliari e custodia carceraria
In tema di misure cautelari personali, la disciplina prevista dall’art. 299 c.p.p. sulla revoca e sostituzione della misura, impone la costante verifica della perdurante legittimità delle restrizioni personali attraverso un costante adeguamento dello “status libertatis”, a seguito di fatti sopravvenuti ovvero per eventuali modifiche della situazione processuale o dei presupposti e condizioni di legge, nonchè per fatti preesistenti e non conosciuti o non valutati dal giudice.
(Fattispecie in tema di stupefacenti in cui la Corte ha annullato l’ordinanza che aveva disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, essendo nelle more sopravvenuta sentenza di assoluzione proprio in ordine al reato che aveva fondato l’aggravamento).
Cassazione penale sez. IV, 21/06/2017, n.37527
Detenuto: come può accedere al programma di recupero?
In materia di stupefacenti, ai fini della sostituzione della misura custodiale con il programma di recupero, l’attualità dello stato di tossicodipendenza del detenuto va valutata con riferimento al momento della istanza e ad esso deve corrispondere un uso abituale di sostanze stupefacenti.
(Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da vizi l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in comunità, ai sensi dell’art. 89 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenendo insufficiente la certificazione dello stato di tossicodipendenza risalente ad un anno prima della richiesta).
Cassazione penale sez. III, 10/01/2018, n.5843
Esigenze cautelari
In tema di misure cautelari personali, le qualificate esigenze cautelari richieste dall’art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. si distinguono da quelle ordinarie solo per il grado del pericolo, nella specie di reiterazione, in quanto, a fronte dell’elevata probabilità di rinnovazione dell’attività delittuosa richiesta dall’art. 274 cod. proc. pen., è necessaria la certezza che l’indagato, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continui nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede.
(Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che, confermando la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti del ricorrente, ultrasettantenne, aveva ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nella quantità di precedenti penali e giudiziari per delitti relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, alcuni dei quali commessi mentre era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ritenendoli sintomatici della sua insofferenza a qualunque prescrizione e della possibilità di conseguire un effetto dissuasivo solo in via coatta attraverso la custodia cautelare).
Cassazione penale sez. VI, 01/02/2017, n.7983
Arresto in flagranza: incapacità di intendere e volere
In tema di arresto in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto sulla base degli elementi al momento conosciuti, per cui, ai fini della verifica dell’eventuale incapacità di intendere e di volere dell’arrestato, è necessario che tale stato si sia manifestato in modo chiaro all’agente operante al momento dell’intervento.
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente convalidato l’arresto di un soggetto evaso dagli arresti domiciliari fermato “in pieno stato confusionale”, ritenendo che tale stato poteva essere ragionevolmente ricondotto anche ad ubriachezza o ad intossicazione da sostanze stupefacenti).
Cassazione penale sez. VI, 26/01/2017, n.7470
Sostituzione della custodia carceraria con i domiciliari
In tema di stupefacenti, la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, ex art. 89 l.n. 309 del 1990, può essere dedotta in sede di riesame solo se il diritto all’attenuazione della misura emerga dagli atti, essendo il tribunale della libertà privo di poteri istruttori e sottoposto a ristretti limiti temporali per l’emissione del provvedimento di controllo; dovendo altrimenti tale rivendicazione essere oggetto di una specifica e documentata richiesta al giudice procedente e, in caso di diniego, di impugnazione mediante appello cautelare.
Cassazione penale sez. III, 08/07/2016, n.43560
Licenziamento del lavoratore per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio
È legittimo il licenziamento di un lavoratore coinvolto nella commissione di un reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tanto più in quanto abbia sottaciuto al datore di lavoro la sua sottoposizione agli arresti domiciliari nel periodo in cui risultava assente per malattia.
La condotta illecita extralavorativa, infatti, ha rilievo disciplinare quando per la sua gravità ed il suo carattere abituale determini in concreto il pericolo che il lavoratore possa commettere reati della stessa natura all’interno del luogo di lavoro o possa tenere condotte tali da ingenerare nel datore di lavoro un giudizio prognostico negativo circa la correttezza del futuro adempimento..
Cassazione civile sez. lav., 09/03/2016, n.4633
Arresti domiciliari in una struttura diretta al recupero dei tossicodipendenti
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 89, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, censurato per violazione degli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui — nel prevedere che le disposizioni dei commi 1 e 2 dello stesso articolo non si applicano quando si procede per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope — non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Il petitum dell’ordinanza di rimessione è fondato su una premessa logica palesemente inesatta, atteso che la norma censurata non introduce alcuna presunzione, né in ordine alla sussistenza, né in ordine al grado delle esigenze cautelari, potendo il giudice ritenerle del tutto insussistenti o ravvisare esigenze cautelari suscettibili di essere soddisfatte, alla stregua dei criteri ordinari, con misure diverse e meno gravose della custodia carceraria, ivi compresi gli arresti domiciliari presso una struttura diretta al recupero dei tossicodipendenti.
Sono poi insussistenti sia la violazione dell’art. 32 Cost., atteso che le situazioni poste a raffronto (tossicodipendente rispetto a donna incinta o madre di prole convivente in tenera età, ultrasettantenne, persona affetta da malattia particolarmente grave, infermo e seminfermo di mente) risultano palesemente eterogenee e tali, quindi, da rendere del tutto legittimo un trattamento differenziato; sia la violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della ingiustificata discriminazione tra i tossicodipendenti in ragione del tipo di reato, atteso che, in una prospettiva di contemperamento delle contrapposte esigenze che vengono in rilievo (difesa sociale, da un lato, disintossicazione e riabilitazione dei soggetti in questione, dall’altro), il legislatore ben può, nella sua discrezionalità e salvo il limite della ragionevolezza, escludere da un regime cautelare di favore, quale quello in esame, i soggetti indagati o imputati per determinati reati, avuto riguardo alla loro gravità e alla pericolosità soggettiva da essi solitamente desumibile, a condizione che ciò non comporti l’assoggettamento dell’interessato ad un indiscriminato “automatismo sfavorevole”, che precluda ogni apprezzamento delle singole vicende concrete; ipotesi, questa, che non si riscontra nell’ipotesi in esame, dopo che, con la sentenza n. 231 del 2011, recepita dal legislatore con la l. 16 aprile 2015, n. 47, è stata rimossa — trasformandola in presunzione solo relativa — la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere, precedentemente sancita dall’art. 275, comma 3, c.p.p. nei confronti del soggetto gravemente indiziato del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (sentt. nn. 231 del 2011, 45 del 2014; ord. n. 339 del 1995).
Corte Costituzionale, 15/07/2015, n.165
Misure cautelari coercitive e pericolo di recidiva specifica
In tema di applicazione di misure cautelari, va confermata l’applicazione degli arresti domiciliari in ordine al delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, in relazione a plurimi episodi di detenzione e cessione di cocaina, allorchè sia emersa la sussistenza di esigenze cautelari connesse al rischio di recidiva , desumibile dallo svolgimento, da parte del ricorrente e del coindagato, di un’attività di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, protrattasi per un periodo prolungato, con riferimento a quantitativi non precisati ma dell’ordine anche di decine di grammi, denotando tale condotta una concreta pericolosità, connessa alla spregiudicatezza dell’agire e agli stretti rapporti con altri correi, con cui veniva predisposta un’attività di vendita, con modalità organizzate.
Cassazione penale sez. VI, 24/06/2015, n.39347
The post Stupefacenti e arresti domiciliari: ultime sentenze first appeared on La Legge per tutti.
-
Gazebo permesso a costruire: ultime sentenze
6 mesi fa
-
Leggi e sentenze più strane in Italia
10 mesi fa
-
Accesso gratuito online alle sentenze dei tribunali: novità dal 14 dicembre
12 mesi fa
-
Evasione dagli arresti domiciliari: come evitare la condanna
12 mesi fa
-
Arresti domiciliari: si può usare il telefono?
1 anno fa